DIVIETO DI SUBAFFITTO. L'affittuario non potrà subaffittare ne' cedere il contratto di affitto a terzi, se non con il consenso scritto del locatore.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. 10.1 L’Affittuaria non potrà subaffittare o cedere a terzi in godimento l’Azienda, senza il previo consenso scritto dell’Affittante.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. La parte affittuaria non potrà per alcun motivo mutare la destinazione economica dell’azienda affittata, né cedere a terzi il presente contratto ed è, altresì, vietato il subaffitto anche parziale dei locali.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. È fatto divieto alla parte affittuaria di subaffittare, in tutto o in parte, il complesso aziendale oggetto del contratto, o cedere, a qualunque titolo, il ramo di azienda, o i singoli beni che lo compongono, a terzi, o ancora cedere, anche parzialmente, il presente contratto di affitto a terzi.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. 11.1. È fatto divieto all’Affittuario di subaffittare l’Azienda senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Affittante.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. L'affittuario non può subaffittare l'Alpe Leten neanche in parte senza il preventivo consenso scritto da parte del Comune. E' pure vietata qualsiasi cessione di godimento con o senza corrispettivo. La violazione di tali norme comporta la rescissione immediata e senza compensi da parte del Comune. La cauzione verrà trattenuta dal Comune a compensazione dell’inadempienza.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Amministrazione, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. All'affittuario è fatto divieto di subaffitto e di cessione a qualsiasi titolo dei beni oggetto del contratto di affitto.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. E’ fatto divieto all’Affittuario di subaffittare o di subconcedere in tutto o in parte i terreni oggetto del presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto, la Fondazione avrà diritto, senza necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 della legge 203/82, alla risoluzione del contratto con effetto immediato, inoltre con riserva sin da ora per danni derivanti a qualsiasi titolo alla Fondazione dalla suddetta inadempienza dell’Affittuario.
DIVIETO DI SUBAFFITTO. E’ fatto assoluto divieto all’Affittuaria di subaffittare l’azienda o i singoli beni come pure di cedere il contratto a terzi.