Consenso Clausole campione
Consenso. 1. Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i singoli Servizi di pagamento e nel Documento di Sintesi, il consenso all’opera- zione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento è prestato dal Cliente secondo le modalità di cui all’art. 6 della Sezione I. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario.
2. Se il Cliente non dà il consenso con queste modalità, la Banca considera l’operazione come non autorizzata.
3. Il consenso deve essere prestato prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, il consenso può essere rilasciato dopo l’ese- cuzione di un’operazione di pagamento.
Consenso. Per il trattamento di dati personali sulla salute o genetici, e per il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai 16 anni, in relazione alla copertura assicurativa, l'agente assicurativo o il broker assicurativo che ha predisposto il contratto le chiederà il consenso attraverso il modulo di consenso alla protezione dei dati, ad eccezione dei paesi in cui, per il trattamento di dati personali sensibili sulla salute, nel contesto di una polizza assicurativa, è previsto un diritto legale locale in tal senso. Il trattamento dei dati personali dei minori sarà considerato legittimo laddove il consenso sia dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore per tali finalità, a condizione che questa non sia inferiore a 13 anni. Lei può liberamente esprimere il suo consenso, tuttavia, se non lo fa o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla nostra capacità di fornire la copertura assicurativa di cui lei beneficia e potrebbe impedirci di fornirle la copertura o di gestire le sue richieste di indennizzo.
Consenso. 1. Per completare il processo di registrazione, il giocatore deve fornire il proprio consenso specifico all’utilizzo dei propri dati ai sensi delle norme sulla privacy compiendo un’azione, ad esempio spuntando una casella in calce a dette norme, oppure cliccando su un apposito bottone di accettazione.
2. Di default, il consenso deve essere sempre preimpostato sulla NON accettazione.
3. Qualora i dati vengano utilizzati a scopi non direttamente correlati all’offerta di un prodotto di gioco (inclusa, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’iscrizione a mailing list), al giocatore deve essere assicurata la possibilità di esprimere un ulteriore consenso specifico.
4. Il caso in cui l’utente non acconsenta a prestare questo consenso aggiuntivo non può di per sé costituire un valido motivo per cui il concessionario rifiuta l’accesso al gioco a tale soggetto.
Consenso. 1. Il consenso all’Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Titolare nelle forme e secondo le procedure di seguito identificate a titolo meramente esemplificativo: digitazione del PIN in caso di prelievi ATM, pagamento con modalità contactless in caso di acquisti presso gli esercenti aderenti al circuito Mastercard, nell’osservanza delle istruzioni di carattere tecnico richieste dall’operatività della Carta al momento della consegna della stessa; comunicazione del numero della Carta (ad esempio, nel caso di ordini telefonici e/o per corrispondenza e/o in via telematica o erogazione diretta, a mezzo bonifico sul conto di regolamento del consumatore). I rapporti contrattuali tra il Titolare e gli esercenti, inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta, sono distinti ed autonomi rispetto al Contratto.
2. Qualora il Titolare non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste la Banca considera l’Operazione come non autorizzata.
Consenso. Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di si- nistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il con- traente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle di- sposizioni di legge.
Consenso. Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti d e i m i e i dati personali, compresi i trasferiment i e le comunicazi oni, e f f e t t u a t i d a Allianz S.p.A. ed ai tratta menti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimen-t i e l e c o m u n i c a z i o n i . NOTE
Consenso. Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i trasferimenti e le comunicazioni, effettuati dal Xxxxx Xxxxxxxxx ed ai trattamenti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni. NOTE
Consenso. Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Consenso. Non applicabile - I Titoli non sono offerti al pubblico attraverso una Offerta non- all’utilizzo del esente. Prospetto di Base, periodo di validità e altre condizioni correlate
Consenso. Nel rispetto delle condizioni descritte di seguito, in connessione a un’Offerta Non Esente (come definita di seguito) di obbligazioni, l’Emittente acconsente all’utilizzo del Prospetto di Base da parte di:
(1) MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (il “Responsabile del Collocamento”); (2) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il “Collocatore”); e nei casi (1) o (2) sopra, nella misura e per il tempo in cui tali intermediari siano autorizzati ad effettuare tali offerte ai sensi della Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (Direttiva 2014/65/UE) (ciascuno, l’“Offerente Autorizzato” e, congiuntamente, gli “Offerenti Autorizzati”). Il consenso dell’Emittente è soggetto alle seguenti condizioni: (i) il consenso è valido solo durante il periodo compreso tra il giorno 21 marzo 2019 e il 20 maggio 2019 (salvo un’eventuale chiusura anticipata come descritto sopra nella sezione “Termini e Condizioni dell’Offerta – Condizioni dell’Offerta”) (il “Periodo di Offerta”); e (ii) il consenso è valido solo per l'uso del Prospetto di Base per effettuare Offerte Non Esenti (come di seguito definite) della tranche di obbligazioni nella Repubblica Italiana. (iii) Il consenso è soggetto alle ulteriori seguenti condizioni: l’Emittente, il Responsabile del Collocamento ed il Collocatore hanno stipulato un accordo di collocamento in relazione alle obbligazioni (l’”Accordo Quadro di Collocamento”). Nel rispetto delle condizioni che il consenso (a) sia valido soltanto durante il Periodo di Offerta e che (b) sia soggetto ai termini ed alle condizioni dell’Accordo Quadro di Collocamento, il Responsabile del Collocamento e Il Collocatore hanno concordato di promuovere e collocare le obbligazioni nella Repubblica Italiana tramite il Collocatore. Per “Offerta non Esente” di Strumenti Finanziari si intende qualsiasi offerta di Strumenti Finanziari che non sia esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, come modificata (anche dalla Direttiva 2010/73/UE). Qualunque soggetto (un “Investitore”) che intenda acquistare o che acquisti obbligazioni dal Collocatore o da un Offerente Autorizzato ne avrà la facoltà, e l’offerta e la vendita delle obbligazioni ad un Investitore da parte del Collocatore o di un Offerente Autorizzato dovrà avvenire alle condizioni concordate e secondo gli accordi conclusi tra il Collocatore o l’Offerente Autorizzato e tale Investitore, inclusi il prezzo, le ripartizioni di obbligazioni e gli accordi relativi...