Divulgazioni Clausole campione

Divulgazioni. L'Abbonato riconosce e comprende che (i) i Certificati emessi sono incorporati con dati sull'Abbonato (come il nome di dominio dell'Abbonato, la giurisdizione di costituzione o l'indirizzo e-mail), che varia a seconda del tipo di Certificato ordinato dall'Abbonato, (ii) i Certificati emessi possono essere registrati in database di trasparenza dei certificati accessibili al pubblico allo scopo di rilevare e prevenire attacchi di phishing e altre forme di frode e (iii) i certificati registrati in database di trasparenza dei certificati accessibili al pubblico non possono essere rimossi. L'Abbonato acconsente a) che Sectigo divulghi pubblicamente i dati dell'Abbonato incorporando i dati nei Certificati emessi e b) che Sectigo divulghi e trasferisca i dati dell'Abbonato a terze parti situate al di fuori dell'Unione Europea come necessario per convalidare ed emettere Certificati.
Divulgazioni. Durante la Durata del presente Contratto e il periodo successivo alla sua risoluzione, Lei non deve utilizzare (tranne per quanto permesso in relazione alle Sue prestazioni in base al presente atto), divulgare o permettere a qualsiasi Persona di accedere a qualsivoglia Segreto Commerciale (compreso, fra l’altro, qualsiasi Segreto Commerciale contenuto nei Materiali UPS). Durante la Durata del presente Contratto e per un periodo successivo di cinque (5) anni, salvo se altrimenti disposto dalla legge, Xxx non deve utilizzare, divulgare o permettere a qualsiasi Persona di accedere a qualsivoglia Informazione Riservata, tranne per quanto permesso in relazione alle sue Prestazioni in base al presente atto. Lei riconosce che in caso di violazione del presente Articolo 7 delle Clausole Generali, UPS può non avere un’adeguata protezione legale, potrebbe subire danni irreparabili e matura il diritto di invocare in giudizio eque riparazioni. Lei acconsente a proteggere tali Informazioni Riservate e Segreti Commerciali con una diligenza non inferiore a quella usata per proteggere le Sue informazioni riservate o di proprietà. Se ai sensi delle disposizioni di legge o di un’ordinanza di tribunale sia richiesta la divulgazione di tali Informazioni Riservate, Lei darà avviso a UPS con un sufficiente anticipo, in modo tale che UPS avrà una ragionevole opportunità di obiettare.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.