Common use of Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni Clause in Contracts

Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato. Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata. Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione: - disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità; - se il riscatto è eseguito per esercitare la conversione del capitale in rendita, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente; - nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. In caso di riscatto in forma programmata, il predetto certificato dovrà essere fornito con cadenza almeno annuale. - certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi; - in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido; - decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Il decreto può essere anche in copia autenticata. Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: - copia di un valido documento d’identità; - copia del codice fiscale; - dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi bancari.

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Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato. Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata. Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione: IN CASO DI RISCATTO: - disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità; - se il riscatto è eseguito per esercitare la conversione del capitale in rendita, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente; - nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. In caso di riscatto in forma programmata, il predetto certificato dovrà essere fornito con cadenza almeno annuale. IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: - certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; - nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard”, certificato medico sinistro (compilato dall’ultimo medico curante dell’assicurato) . Nei casi il certificato medico sinistro non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva ; - nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard” e nel solo caso di decesso per infortunio, documento riportante l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato Nei casi in cui la documentazione ricevuta non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro per decesso da infortunio, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva; - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi; - se l’Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, autenticata da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da cui risulti la morte ab intestato dell’Assicurato e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la capacità di agire, il grado di parentela con l’Assicurato con la specifica che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre a quelli indicati; - in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido; - decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessastessa e da cui risulti indicato il numero di polizza, l’importo che dovra’ essere liquidato e le modalita’ di reimpiego di tale importo. Il decreto può essere anche in copia autenticata. Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: - copia di un valido documento d’identità; - copia del codice fiscale; - dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi bancari.

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Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato. Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata. Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione: - disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità; - se il riscatto è eseguito per esercitare la conversione del capitale in rendita, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente; - nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. In caso di riscatto in forma programmata, il predetto certificato dovrà essere fornito con cadenza almeno annuale. - certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; - certificato medico sinistro (compilato dall’ultimo medico curante dell’assicurato) nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard”; - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi; - in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido; - decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Il decreto può essere anche in copia autenticata. Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: - copia di un valido documento d’identità; - copia del codice fiscale; - dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi bancari.

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Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati i documenti, indicati successivamente. Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell’Assicurato. Le liquidazioni vengono effettuate, per il tramite del Soggetto Distributore, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I 20 giorni decorrono dal momento in cui la Rappresentanza Generale riceve tutta la documentazione inviata a mezzo raccomandata. Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione: - disposizione di Riscatto allegando copia di un valido documento d’identità; - se il riscatto è eseguito per esercitare la conversione del capitale in rendita, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraente; - nel caso in cui l’Assicurato non coincida con l’investitore-contraenteil Contraente, il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita. In caso • Richiesta di riscatto liquidazione della polizza a firma di tutti beneficiari, anche in forma programmatadisgiunta, il predetto certificato dovrà essere fornito con cadenza almeno annuale. - e autenticata dal Soggetto Distributore; • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; - • nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard”, una relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo. Nei casi in cui la relazione medica non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva; • nel caso in cui l’Assicurato godeva della “maggiorazione standard” e nel solo caso di decesso per infortunio, documento riportante l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato Nei casi in cui la documentazione ricevuta non fosse sufficiente ai fini della valutazione del sinistro per decesso da infortunio, la Compagnia ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva; • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione di eventuali eredi legittimi; - • se l’Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, autenticata da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, da cui risulti la morte dell’Assicurato e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la capacità di agire, il grado di parentela con l’Assicurato con la specifica che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre a quelli indicati; • in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso da notaio, cancelliere, autorità comunali o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato pubblicato a termini di legge nel quale sono indicati gli eredi ed in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido; - decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessastessa e da cui risulti indicato il numero di polizza, l’importo che dovrà essere liquidato e le modalità di reimpiego di tale importo. Il decreto può essere anche in copia autenticata. Ciascuno dei beneficiari designati o degli eventuali tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: - copia di un valido documento d’identità; - copia del codice fiscale; - dichiarazione dei beneficiari con l’indicazione degli estremi bancari.; • documentazione, messa a disposizione dal Soggetto Distributore, relativa all’acquisizione di dati riferibili ai beneficiari al fine dell’adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina fiscale ed antiriciclaggio. In particolare, scheda FATCA/CRS e scheda AML sottoscritte e compilate in ogni parte dal soggetto interessato. • ogni altro documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Compagnia, in applicazione della legislazione di

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