Documentazione, Riservatezza e Diritto d’Uso, Data Protection Clausole campione

Documentazione, Riservatezza e Diritto d’Uso, Data Protection. 18.1 Il Fornitore deve sottoporre al Committente ciascun progetto, calcolo o altro documento posseduto, secondo quanto concordato, nel termine prescritto, che non dovrà eccedere il periodo previsto per l’adempimento del contratto. 18.2 La revisione e / o il rilascio di qualsiasi documento del Fornitore da parte del Committente non solleverà il Fornitore da alcuna delle sue responsabilità per tali documenti. 18.3 Ogni modello, campione, disegno, dato, materiale e gli altri documenti forniti al Fornitore dal Committente (di seguito definiti come “Documentazione del Committente”) rimarranno di proprietà del Committente e dovranno essere restituiti immediatamente a quest’ultimo su sua richiesta in qualsiasi momento. Il Fornitore non potrà avvalersi del diritto di ritenzione sulla Documentazione del Committente. Il Fornitore dovrà rispettare i diritti di proprietà del Committente relativi alla Documentazione del Committente. 18.4 Il Fornitore dovrà mantenere riservata ogni informazione tecnica, scientifica, commerciale ed ogni altra informazione ottenuta, direttamente o indirettamente, nell’ambito del contratto, con particolare riguardo alle informazioni contenute nella Documentazione del Committente (di seguito definite come “Informazioni Riservate”). Il Fornitore non potrà sfruttare le 18.5 Tali prescrizioni di riservatezza non comprendono le informazioni che siano legittimamente in possesso del Fornitore prima di essere state comunicate dal Committente, che fossero legittimamente di dominio pubblico, o che fossero state legittimamente ottenute da terzi. Saranno anche escluse da tali prescrizioni di riservatezza le informazioni comunicate a persone soggette ad un obbligo legale di riservatezza, sempre che il Fornitore non esoneri tale persona dalla sua obbligazione di riservatezza. L’onere di provare tale esonero è a carico del Fornitore. 18.6 Il Fornitore dovrà assicurare che anche i suoi dipendenti e gli agenti che agiscano su suo mandato siano vincolati alla riservatezza secondo le disposizioni precedenti sulla base di idonei accordi contrattuali. Su richiesta, il Fornitore dovrà provare per iscritto di aver rispettato tali obbligazioni verso il Committente. 18.7 Il Fornitore dovrà espressamente impegnarsi ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee per proteggere in maniera efficace le Informazioni Riservate, ottenute in qualsiasi momento, dal rischio di perdita o accesso non autorizzato. Ciò include in particolare la creazione e il m...

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  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.