Banche dati. 1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in xxx xxxxxxxx.
0. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Banche dati. Le banche-dati della Società possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, informazioni c.d. price sensitive, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali. È obbligo di ogni Dipendente assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa ed il rispetto della normativa interna in materia di gestione delle informazioni. La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri Dipendenti, ai clienti e a soggetti terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari durante il proprio lavoro/incarico appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo. Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e l’attività della Società o di altra Società del Gruppo o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni Dipendente deve: - acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità e in diretta connessione con le sue funzioni; - acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure; - conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza; - comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati. In particolare, i Destinatari saranno tenuti al massimo riserbo rispetto ad informazioni appartenenti alla Società per le quali nell’ambito specifico del proprio lavoro/incarico siano stati ammessi al trattamento; - assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso; - associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.
Banche dati. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente accordo sono di proprietà di Sigrade s.p.a. la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Il Fornitore durante la vigenza del presente contratto è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente contratto, pertanto è vietato qualsiasi utilizzo – sia diretto sia indiretto -. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifica segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà restituire a Sigrade le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Sigrade invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Sigrade di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Banche dati. 11.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
Banche dati. Le banche dati regionali (anagrafiche, catastali e topografiche), attualmente in via di realizzazione, abiliteranno la circolarità anagrafica esponendo servizi di visura interrogabili attraverso servizi web progettati secondo le più recenti tecnologie suggerite dalle pubbliche amministrazioni. ✓ Richieste di visure anagrafiche o elenchi - Servizi web per la richiesta di visure e la produzione di elenchi. ✓ Servizi di Ricerca e Visura - Servizi che consentono di effettuare ricerche e di effettuare visure sugli oggetti contenuti nella banca dati e sulle relazioni che li legano. ✓ Servizi di Aggiornamenti -Servizi web per l’aggiornamento delle informazioni e delle relazioni inerenti agli oggetti nella banca dati. ✓ Servizi di Ricerca -Servizi che consentono di effettuare ricerche sulle informazioni che descrivono gli oggetti contenuti nella banca dati e le relazioni che li legano. PER IL FUNZIONAMENTO, LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA
Banche dati. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente accordo sono di proprietà della Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Il Fornitore durante la vigenza del presente contratto è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente contratto, pertanto è vietato qualsiasi utilizzo – sia diretto sia indiretto -. In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma. La banca dati non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifica segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà restituire alla Cedacri le banche dati qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, la Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto alla Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Banche dati. Tutti gli archivi sia cartacei che informatici, relativi ai servizi della presente commessa, debitamente aggiornati, verranno restituiti al Comune di Napoli al termine di questo contratto, salvo specifiche previsioni inserite nei disciplinari di settore.
Banche dati. 1. Il Dipartimento prevalente è responsabile dell’inserimento delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai corsi di studio, entro le scadenze stabilite.
2. Se il Dipartimento afferisce ad una Scuola, l’inserimento delle informazioni è eseguito dalla Scuola stessa.
Banche dati. Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori e dei fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso a tali banche dati non sono discriminatorie.
Banche dati. Norme transitorie e finali Art. 29.