DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6
RELAZIONE TECNICA PREMESSA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La documentazione amministrativa deve essere depositata collegandosi alla propria area riservata, nell’apposito spazio denominato “DOC. GARA” – “AMMINISTRATIVA” e depositando i documenti oltre indicati. Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella.zip della dimensione massima di 100 mb (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf firmato digitalmente. Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, l’offerta potrà essere sottoscritta con firma olografa/autografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo. Per eseguire il caricamento della documentazione a sistema sarà necessario accedere alla scheda di gara dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona raffigurante una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Doc. Gara” – “Amministrativa”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa. All’interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare la cartella .zip sul proprio PC e premere “Avvia upload”. Al termine del processo il sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito positivo di caricamento. N.B. E’ onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere caricata a sistema da parte della impresa mandataria. La Documentazione amministrativa è costituita da: 1. Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrative
DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.