Ulteriore documentazione Clausole campione

Ulteriore documentazione. L’Assicurato, a richiesta della Struttura Organizzativa, dovrà fornire ogni ulteriore documentazione necessaria alla conclusione della Prestazione di Assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Ulteriore documentazione. Nell’Area generica allegati della busta di qualifica potranno altresì essere inseriti ulteriori documenti che il Concorrente ritenga di dover portare all’attenzione dell’Ente Aggiudicatore.
Ulteriore documentazione. 11.a-Documentazione ulteriore da produrre in caso di Raggruppamenti costituendi ovvero di Consorzi costituendi: 11.b-Documentazione ulteriore da produrre in caso di Consorzi già costituiti: 11.c-Documentazione ulteriore da produrre in caso di Raggruppamenti di Imprese già costituiti: 11.d-Documentazione da produrre in caso di subappalto: 11.e-Documentazione da produrre in caso di avvalimento: Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Ulteriore documentazione. In caso di partecipazione in avvalimento dovrà essere prodotta, con firma digitale o, ove non possibile mediante scansione, tutta la documentazione prescritta dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 19.04.2017 n. 56, ed elencate nel presente disciplinare al capitolo “Avvalimento”.
Ulteriore documentazione. Il Questionario dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, da un unico documento (formato .pdf) sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale del Candidato che contenga: ✓ una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e che i dati stessi sono esposti in modo conforme agli standard metodologici richiesti per la compilazione del Questionario; ✓ un'autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal presente Xxxxx; ✓ l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy. ✓ una dichiarazione di presa visione del documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo. Il Questionario e la restante documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana, a pena di esclusione. Fermo restando le responsabilità per la fornitura di informazioni non veritiere, si ricorda l’esistenza di possibili cause di esclusione derivanti dall’incoerenza delle informazioni fornite.
Ulteriore documentazione. Quietanza comprovante il versamento del contributo all’Autorità di vigilanza (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 10); - Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui all’art. 10 del presente disciplinare. - PASSOE ai sensi dell’art. 2, comma 3.2, Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP (oggi X.X.XX.).
Ulteriore documentazione. Per il solo lotto A) Per il solo lotto B)
Ulteriore documentazione ove la documentazione di gara e/o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, andrà prodotta copia della procura a comprova dei poteri di firma. Nel caso dell’Institore sarà sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della dichiarazione di cui all’allegato A.
Ulteriore documentazione. L’ulteriore documentazione, relativa alla suddetta assemblea straordinaria degli azionisti e alle materie poste all’ordine del giorno, sarà messa a disposizione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

Related to Ulteriore documentazione

  • DOCUMENTAZIONE TECNICA Entro il termine previsto dal timing di gara (allegato 7) l’Operatore Economico dovrà depositare sul sistema (upload), nello spazio denominato “Documentazione > tecnica” della scheda di gara, la seguente documentazione tecnica: 1) scheda “Aspetti tecnico-organizzativi” di cui all’allegato 4), compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal rappresentante legale. Deve essere data tempestiva comunicazione alle Aziende, nel caso in cui, nel tempo di validità del contratto, intervenisse qualsiasi variazione sul contenuto della stessa scheda; 2) dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale, che attesti: 3) schede di sicurezza dei prodotti offerti, nei casi previsti dalla normativa vigente disciplinante la materia, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale; La strumentazione, facente parte del sistema offerto, oltre a rispondere a tutte le normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale deve, pure, essere in possesso delle dovute certificazioni e marchi di qualità. Ciascuna strumentazione deve possedere, in modo leggibile ed indelebile, le specifiche seguenti: -nome del fabbricante ed indirizzo, marcatura CE -indicazione della serie e del tipo -numero di serie ed anno di costruzione, oltre a quant’altro ritenuto necessario. 4) schede tecniche e depliant illustrativi, scannerizzate e firmate digitalmente dal rappresentante legale. Come evidenziato nel Disciplinare Telematico, tali schede tecniche andranno caricate sul sistema nello spazio denominato “invio documentazione tecnica”, solamente qualora le stesse schede tecniche non siano presenti nel sito del Ministero della Salute o se presenti non siano esaustive, rispetto a quanto richiesto. In caso di rimando alle schede pubblicate nel sito del Ministero, devono essere evidenziati i corrispondenti “scheda-Ministero” - “lotto di gara” e precisati i riferimenti non compresi ma richiesti negli atti di gara, per consentire una ricerca e un riscontro agevole e preciso. Mentre, nell’ipotesi di inserimento, le schede tecniche, rilasciate dal produttore, devono essere in lingua italiana, o in altra lingua se con unita traduzione, e tassativamente contrassegnate con il numero di riferimento del lotto interessato (in caso di più lotti), inclusive di tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione: numero di riferimento/lotto, descrizione dei prodotti offerti, riferimento CND, identificazione Repertorio, indicazione della società produttrice e paese d’origine, indicazione della società autorizzata alla commercializzazione, ecc) I prodotti indicati nelle schede tecniche devono corrispondere rigorosamente a quelli indicati nell’offerta economica. Se nel corso della fornitura dovessero intervenire delle modifiche riferite alle specifiche tecniche, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire la nuova documentazione tecnica. 5) relazione tecnica sugli elementi componenti il sistema, con riferimento alle caratteristiche tecniche e funzionali, alle esigenze impiantistiche ed ambientali per la regolare installazione. La stessa relazione tecnica, deve essere elencativa ed illustrativa delle apparecchiature/strumentazione e dei materiali offerti, dalla stessa si devono evincere in modo completo e dettagliato le caratteristiche dei prodotti offerti, le modalità di prestazione di quanto offerto, con riferimento a quanto indicato nell’allegato 1). In particolare, la Relazione Tecnica deve precisare: A) PER LA STRUMENTAZIONE

  • Dichiarazioni Integrative E Documentazione a Corredo (da allegare al DGUE) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge Il concorrente allega Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005; - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  • CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • Documentazione Al termine del contratto di apprendistato, l’Azienda rilascia ai lavoratori/lavoratrici la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.

  • Modalità di presentazione della documentazione 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione pari a sette giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. La mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.6., nonché l’assegnazione del termine per la regolarizzazione pari a sette giorni. L’inutile decorso del termine assegnato determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 83, comma 3 e l’art. 90, comma 8 del Codice. 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 7.5. La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx0.xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx. 7.6. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria, per ciascun lotto, stabilita in misura pari a: 7.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6., si assegnerà al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, contestualmente alla presentazione del documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 7.8. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.7. la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 18.2.9. 7.9. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, terz’ultimo periodo del Codice, la stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, ne richiederà comunque la regolarizzazione, senza applicazione della sanzione. 7.10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

  • CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA Lo schema di Accordo Quadro e lo schema “Atto Clausole Penali” sono allegati al presente Bando (Allegato n. 1). Gli allegati allo schema di Accordo Quadro, valevoli ai fini della gara, sono disponibili in visione, previ accordi telefonici, presso: Eventuali informazioni circa la consultazione della documentazione di cui sopra (la documentazione richiamata nello Schema di Accordo Quadro e l'ulteriore documentazione a base di gara), precisazioni e chiarimenti in ordine all’appalto, possono essere acquisite presso il suddetto indirizzo. Eventuali informazioni circa i rischi ambientali di lavoro, di cui all’articolo 26 D.Lgs. 81/2008, possono essere acquisite presso ITALFERR S.p.A. – U.O. Sicurezza Ambiente e Qualità - Via X.X. Xxxxxx 00, 00155 Roma – 06-49752636. Gli allegati allo schema di Accordo Quadro sono, inoltre, disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/, nella sezione “Allegati allo Schema di Accordo Quadro”. Sono altresì allegati al presente Bando, tra gli altri: - Schemi di domanda, Documento di Gara Unico Europeo (d’ora in avanti “DGUE”) e schemi di dichiarazione dei requisiti [Allegati 7a), 7b), 7c), 7d)]. - Schema di Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui alla Delibera CIPE 15/2015 (Allegato 8). Lo Schema di Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario dovrà essere restituito, all’atto della presentazione dell’offerta, firmato dal Concorrente in segno di accettazione. Il concorrente è in condizione di adempiere agli oneri dichiarativi prescritti dal presente Bando compilando i suddetti schemi di domanda e di dichiarazione, nonché il DGUE (quest’ultimo limitatamente alle parti più avanti specificate: v. successivo punto 9.1). Si rappresenta che i documenti presenti sul sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/ nella sezione “Allegati allo Schema di Accordo Quadro”, non hanno valore negoziale e non determinano in capo al Concorrente il sorgere di diritti e pretese di sorta nei confronti di ITALFERR S.p.A. per eventuali omissioni, incompletezze, imprecisioni ovvero per eventuali anomalie che dovessero manifestarsi per qualsiasi motivo durante la connessione al sito internet xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/ in quanto, ai fini della gara, valgono esclusivamente gli atti depositati presso l'indirizzo precedentemente indicato. Dette rettifiche ed integrazioni saranno oggetto di pubblicazione da parte di ITALFERR sul proprio sito xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/, nella sezione “RETTIFICHE E INTEGRAZIONI”, entro e non oltre sei giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Costituisce onere dei soggetti interessati a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di rettifiche e/o integrazioni. Ai fini della partecipazione alla gara, faranno piena fede ed assumeranno portata vincolante per ITALFERR e per i Concorrenti le rettifiche e/o integrazioni riportate nel sito e nella sezione su indicati.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non previste