Domanda di autorizzazione. 1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana. 2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata. 3. L'Ufficio Comunale competente entro i termini previsti dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa. 4. Il diniego deve essere espresso e motivato. 5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i.. 6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il mancato ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5 del presente Regolamento.
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Samples: Regolamento Comunale
Domanda di autorizzazione. 1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinviorinvio ovvero a quella richiesta dall’ufficio . Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
3. L'Ufficio Comunale competente entro i termini previsti _5 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
4. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..
6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5 del presente Regolamento.
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Domanda di autorizzazione. 1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
3. L'Ufficio Comunale competente entro i termini previsti 60_ giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
43. Il diniego deve essere espresso e motivato.
54. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..
65. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre _15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5 del presente Regolamento.
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Domanda di autorizzazione. 1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell’Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 7568, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dalla normativa vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.
3. L'Ufficio Comunale competente entro i termini previsti 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.
4. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..
6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8679, comma 5 del presente Regolamento.
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