Autorizzazione Clausole campione
Autorizzazione. 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o ogni altro scopo internazionale di mitigazione richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 4 e 5 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte rende accessibile al pubblico le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito secondo l’articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni.
4. Ogni Parte può trasmettere le autorizzazioni al Segretariato dell’Accordo di Parigi o a un Ente definito a tale scopo nelle rispettive decisioni della CMA.
5. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
6. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 5 del presente articolo.
Autorizzazione. 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento dei NDC o ogni altro scopo internazionale di mitigazione richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche dei suddetti requisiti.
3. Ogni Parte rende accessibile al pubblico le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito e ne informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni conformemente all’articolo 9 paragrafo 1. Ogni Parte può trasmettere le autorizzazioni al Segretariato dell’Accordo di Parigi o a un Ente definito a tale scopo nelle rispettive decisioni della CMA.
4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.
Autorizzazione. 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo.
Autorizzazione. Con il presente, Lei autorizza e incarica UPS, UPS Supply Chain Solutions, Inc. e le loro Affiliate, aventi causa e cessionari, a condividere le registrazioni di cui al C.F.R. 19, Parti 111 e 163, compresi tutti i documenti, i dati o le informazioni pertinenti alla Sua attività commerciale, con UPSI. Le UPSI, che comprendono fra l’altro, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, UPS e UPS Supply Chain Solutions, Inc., possono incaricare una terza parte di fornire servizi di procedure aziendali di routine ed amministrative (ad es., emissione di fatture, recupero crediti, servizi bancari, servizi di trattamento immagini e memorizzazione di documenti) e Lei dà il Suo consenso alle UPSI per rilasciare documenti, compresi quelli relativi alla Sua attività, allo scopo di permettere al destinatario di svolgere tali procedure aziendali di routine ed amministrative. Lei riconosce, in accordo con le norme di Servizio, di avere la responsabilità e di essere l’unico responsabile del mantenimento di tutte le registrazioni richieste in base alla normativa doganale e/o altre leggi degli Stati Uniti e che il Contratto in nessun modo obbliga le UPSI ad agire come registratario o ente di registrazione per Suo conto, per cui queste ultime non assumono alcun obbligo al riguardo.
Autorizzazione. “Lasciare ai vicini e Lasciare all’azienda vicina”. I Servizi di logistica UPS My Choice® Lasciare ai vicini e UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda vicina Le permettono di richiedere la consegna dei Suoi pacchi in arrivo presso un vicino o un’attività commerciale ubicata a una distanza a piedi breve/limitata rispetto all’indirizzo di destinazione originale. L’Entità MC applicabile può scegliere di onorare, o meno, una richiesta relativa alle funzioni UPS My Choice® Lasciare ai vicini o UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda vicina a sua esclusiva e illimitata discrezione. Se Lei seleziona i Servizi di logistica UPS My Choice® Lasciare ai vicini o UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda vicina per un pacco (nella misura messa a disposizione dall’Entità MC applicabile nel Suo luogo o Paese/territorio di residenza), si applicano le seguenti disposizioni: (i) UPS Le chiederà di fornire almeno le seguenti informazioni sul Suo vicino/attività commerciale a Lei vicina: nome o indirizzo e nome di contatto della società; (ii) Lei conviene di avere l’obbligo di comunicare a qualsivoglia vicino/attività commerciale a Lei vicina da Lei incaricati che i propri dati saranno trattati per le finalità di consegna dei Suoi pacchi in arrivo, e a ottenere il consenso da qualsiasi vicino/attività commerciale a Lei vicina prima di condividere le informazioni di identificazione di tale vicino/attività commerciale a Lei vicina con UPS e consentire a UPS e all’Entità MC di comunicare con tale vicino/attività commerciale a Lei vicina; e (iii) Lei dichiara e garantisce di essere autorizzato da tale vicino/attività commerciale a Lei vicina a condividere tali dettagli. Lei rimane l’unico responsabile delle informazioni che Lei fornisce, comprese le informazioni riguardanti il Suo vicino/l’attività commerciale a Lei vicina. Lei ha anche l’obbligo di comunicare al vicino/all’attività commerciale a Lei vicina, da Lei incaricati, che
(i) l’Entità MC è la responsabile del trattamento dei dati per quanto riguarda le informazioni personali di tale vicino/attività commerciale a Lei vicina e che le informazioni personali in questione saranno trattate dall’Entità MC per la finalità indicata in alto, e che (ii) tale vicino/attività commerciale a Lei vicina avranno diritto ad accedere alle proprie informazioni personali e a correggerle. Nel caso in cui Lei o il Suo vicino/l’attività commerciale a Lei vicina comunichiate a UPS, oppure nel caso in cui UPS venga a cono...
Autorizzazione. La Banca di Credito Popolare, di seguito BCP, è una società cooperativa per azioni iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/2003, con numero di iscrizione 4708 e numero di codice meccanografico 5142.5 ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia e pertanto ai sensi dell’art.11 comma 1 del D. Lgs del 24/02/1998 n. 58 TUF può esercitare servizi di investimento nei confronti del pubblico. In particolare la BCP è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: - negoziazione per conto proprio; - esecuzione di ordini per conto dei clienti; - collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; - collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; - ricezione e trasmissione di ordini; - consulenza in materia di investimenti.
Autorizzazione. L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore della General Broker Service S.p.A., in forma liberatoria per l’Appaltante.
Autorizzazione. 1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell’autorizzazione.
4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.
6. Limitatamente alle richieste realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità dell’autorizzazione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell’autorizzazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
Autorizzazione. Il Cliente con il presente documento autorizza IBM, i suoi fornitori terzi, TrustWeaver AB o altri fornitori terzi con cui IBM può sottoscrivere contratti, per fornire in parte o in toto il Servizio Cloud (nell'insieme "Responsabili"), per emettere fatture "in nome e per conto di" così come descritto nel presente comma "Autorizzazione", (ove le leggi italiane disciplinano il Servizio Cloud, tutti i riferimenti a "in nome e per conto di" andranno letti come "per conto di"). Questa autorizzazione unilaterale è fatta solo per scopi di conformità con la normativa fiscale. I Responsabili non sono parti di questo Accordo. Questo comma non è rivolto né riguarda i diritti e gli obblighi relativi ad aspetti commerciali o di responsabilità del Servizio Cloud fornito al Cliente. I diritti o obblighi, contenuti in questo comma, in relazione a processi e controlli che il Cliente deve eseguire ai sensi della normativa fiscale applicabile, non sono diversi da quelli esplicitamente menzionati nel presente documento. Xxxxx dichiarato esplicitamente in questo documento, questo comma non autorizza un Responsabile del Trattamento dei Dati ad agire in nome di o per conto del Cliente. In particolare, il Cliente autorizza i Responsabili del Trattamento dei Dati ad eseguire quanto segue:
a. I Responsabili del Trattamento dei Dati riceveranno da IBM i dati di fatturazione del Cliente che tuttavia non rappresentano una fattura originale e successivamente sarà applicata una firma elettronica ai dati per inoltrare una fattura elettronica "in nome e per conto" del Cliente. Il Cliente riconosce e accetta esplicitamente che il Responsabile del Trattamento dei Dati applicherà tali firme elettroniche con chiavi private che corrispondono ai certificati rilasciati dai service provider di certificazioni terzi ai Responsabili. Inoltre, il Cliente accetta che IBM possa aggiungere del testo specificando questa relazione con le fatture del Cliente.
b. I Responsabili del Trattamento dei Dati convalideranno le firme elettroniche sulle fatture elettroniche quando il Cliente tecnicamente richiede la convalida di una firma elettronica. Quando il Cliente agisce come fornitore di beni o servizi per scopi fiscali, il processo di convalida consiste nell'ottenere informazioni sullo stato di revoca dall'autorità di certificazione emettente. Le informazioni sullo stato di revoca sono inviate o in altro modo rese disponibili all'acquirente nella transazione, nel formato concordato, insieme alla fattura elett...
Autorizzazione. La Banca d’Italia con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 00, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx– ha autorizzato, ai sensi del TUF, la Banca Popolare del Lazio allo svolgimento dei seguenti servizi e attività di investimento: - Negoziazione in conto proprio consiste nella contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali la Banca impegna capitale proprio. - Esecuzione di ordini per conto dei clienti (già negoziazione in conto terzi): si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione. - Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o senza impegno irrevocabile: consiste nella distribuzione agli investitori di strumenti finanziari. Il collocamento può prevedere che la banca si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: • si assume l’impegno di acquisire, al termine dell’offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); • acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l’impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). Il presente servizio consiste anche in un’attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita). L’attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi. - Gestione di portafogli: consiste nella gestione su base discrezionale ed individualizzata di portafogli di investimenti che includono uno o più strumenti finanziari nell’ambito di un mandato conferito dal cliente. - Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari: consiste nell’attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l’attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione tra ...