Autorizzazione Clausole campione
Autorizzazione. 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiedono l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA.
4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubbli- care una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entram- be le Parti.
5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può ag- giornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al pre- sente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le moda- lità previste al paragrafo 4 del presente articolo.
Autorizzazione. 1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative del presente articolo.
Autorizzazione. Con il presente, Lei autorizza e incarica UPS, UPS Supply Chain Solutions, Inc. e le loro Affiliate, aventi causa e cessionari, a condividere le registrazioni di cui al C.F.R. 19, Parti 111 e 163, compresi tutti i documenti, i dati o le informazioni pertinenti alla Sua attività commerciale, con UPSI. Le UPSI, che comprendono fra l’altro, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, UPS e UPS Supply Chain Solutions, Inc., possono incaricare una terza parte di fornire servizi di procedure aziendali di routine ed amministrative (ad es., emissione di fatture, recupero crediti, servizi bancari, servizi di trattamento immagini e memorizzazione di documenti) e Lei dà il Suo consenso alle UPSI per rilasciare documenti, compresi quelli relativi alla Sua attività, allo scopo di permettere al destinatario di svolgere tali procedure aziendali di routine ed amministrative. Lei riconosce, in accordo con le norme di Servizio, di avere la responsabilità e di essere l’unico responsabile del mantenimento di tutte le registrazioni richieste in base alla normativa doganale e/o altre leggi degli Stati Uniti e che il Contratto in nessun modo obbliga le UPSI ad agire come registratario o ente di registrazione per Suo conto, per cui queste ultime non assumono alcun obbligo al riguardo.
Autorizzazione. 5.1 Il Contraente ha l'obbligo di richiedere tramite PAYONE un'au- torizzazione da parte della società emittente per ogni transa- zione, indipendentemente dall'importo della stessa, qualora l'autorizzazione non risulti superflua sulla base delle seguenti disposizioni. Unitamente alla richiesta di autorizzazione inol- trata dal Contraente, devono essere trasmessi i dati rispettiva- mente richiesti da PAYONE. I dati devono corrispondere per contenuto, formato e canale di trasmissione alle disposizioni rispettivamente concordate tra PAYONE e il Contraente. Se l’autorizzazione per la transazione è rilasciata dalla rispettiva società emittente, PAYONE comunicherà al Contraente il ris- pettivo codice di autorizzazione. Qualora al Contraente non venga rilasciata l’autorizzazione alla transazione, è necessario contattare il servizio autorizzazioni PAYONE. Al Contraente non è consentito ripetere l’inoltro di una transazione per la quale non abbia ricevuto l’autorizzazione. In particolare al Contraen- te non è consentito suddividere la transazione in più importi parziali allo scopo di ottenere l’autorizzazione.
5.2 Al momento della domanda di autorizzazione si dovrà dichiar- are, in conformità al vero e con la relativa modalità stabilita da PAYONE, se la transazione rientri nell'ambito dell'e-commerce o delle vendite a distanza, in particolare indicando il relativo codice del Contraente.
5.3 Se nel caso di una vendita sul posto è consentito creare manualmente la ricevuta di un addebito in conformità alle dis- posizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto oppu- re nel caso in cui si utilizzino carte di pagamento contactless, l'autorizzazione potrà essere omessa qualora l'importo totale sia inferiore a quello massimo non soggetto ad autorizzazione previsto nei Paesi interessati (floor limit). Nel caso delle carte di pagamento contactless, la legittimazione del titolare della carta tramite firma o l'inserimento del PIN corretto non sarà necessaria se l'importo non supera il floor limit. In caso contra- rio, PAYONE si riserva la facoltà di effettuare il chargeback della transazione eseguita con la carta in caso di contestazione da parte del legittimo titolare della carta. L'importo totale corris- ponde alla somma di tutte le vendite (a) realizzate nel medesi- mo giorno solare dalla medesima cassa del Contraente con la medesima carta di pagamento, oppure (b) riguardanti la mede- sima prestazione (prestazione del Contraente a favore del tito- lare di carta), a...
Autorizzazione. “Lasciare ai vicini e Lasciare all’azienda vicina”. I Servizi di logistica UPS My Choice® Lasciare ai vicini e UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda vicina Le permettono di richiedere la consegna dei Suoi pacchi in arrivo presso un vicino o un’attività commerciale ubicata a una distanza a piedi breve/limitata rispetto all’indirizzo di destinazione originale. L’Entità MC applicabile può scegliere di onorare, o meno, una richiesta relativa alle funzioni UPS My Choice® Lasciare ai vicini o UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda vicina a sua esclusiva e illimitata discrezione. Se Lei seleziona i Servizi di logistica UPS My Choice® Lasciare ai vicini o UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda vicina per un pacco (nella misura messa a disposizione dall’Entità MC applicabile nel Suo luogo o Paese/territorio di residenza), si applicano le seguenti disposizioni: (i) UPS Le chiederà di fornire almeno le seguenti informazioni sul Suo vicino/attività commerciale a Lei vicina: nome o indirizzo e nome di contatto della società; (ii) Lei conviene di avere l’obbligo di comunicare a qualsivoglia vicino/attività commerciale a Lei vicina da Lei incaricati che i propri dati saranno trattati per le finalità di consegna dei Suoi pacchi in arrivo, e a ottenere il consenso da qualsiasi vicino/attività commerciale a Lei vicina prima di condividere le informazioni di identificazione di tale vicino/attività commerciale a Lei vicina con UPS e consentire a UPS e all’Entità MC di comunicare con tale vicino/attività commerciale a Lei vicina; e (iii) Lei dichiara e garantisce di essere autorizzato da tale vicino/attività commerciale a Lei vicina a condividere tali dettagli. Lei rimane l’unico responsabile delle informazioni che Lei fornisce, comprese le informazioni riguardanti il Suo vicino/l’attività commerciale a Lei vicina. Lei ha anche l’obbligo di comunicare al vicino/all’attività commerciale a Lei vicina, da Lei incaricati, che
(i) l’Entità MC è la responsabile del trattamento dei dati per quanto riguarda le informazioni personali di tale vicino/attività commerciale a Lei vicina e che le informazioni personali in questione saranno trattate dall’Entità MC per la finalità indicata in alto, e che (ii) tale vicino/attività commerciale a Lei vicina avranno diritto ad accedere alle proprie informazioni personali e a correggerle. Nel caso in cui Lei o il Suo vicino/l’attività commerciale a Lei vicina comunichiate a UPS, oppure nel caso in cui UPS venga a cono...
Autorizzazione. La Banca di Credito Popolare, di seguito BCP, è una società cooperativa per azioni iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385 del 01/09/2003, con numero di iscrizione 4708 e numero di codice meccanografico 5142.5 ed è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia e pertanto ai sensi dell’art.11 comma 1 del D. Lgs del 24/02/1998 n. 58 TUF può esercitare servizi di investimento nei confronti del pubblico. In particolare la BCP è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento: - negoziazione per conto proprio; - esecuzione di ordini per conto dei clienti; - collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; - collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; - ricezione e trasmissione di ordini; - consulenza in materia di investimenti.
Autorizzazione. L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore della General Broker Service S.p.A., in forma liberatoria per l’Appaltante.
Autorizzazione. Il Cliente con il presente documento autorizza IBM, i suoi fornitori terzi, TrustWeaver AB o altri fornitori terzi con cui IBM può sottoscrivere contratti, per fornire in parte o in toto il Servizio Cloud (nell'insieme "Responsabili"), per emettere fatture "in nome e per conto di" così come descritto nel presente comma "Autorizzazione", (ove le leggi italiane disciplinano il Servizio Cloud, tutti i riferimenti a "in nome e per conto di" andranno letti come "per conto di"). Questa autorizzazione unilaterale è fatta solo per scopi di conformità con la normativa fiscale. I Responsabili non sono parti di questo Accordo. Questo comma non è rivolto né riguarda i diritti e gli obblighi relativi ad aspetti commerciali o di responsabilità del Servizio Cloud fornito al Cliente. I diritti o obblighi, contenuti in questo comma, in relazione a processi e controlli che il Cliente deve eseguire ai sensi della normativa fiscale applicabile, non sono diversi da quelli esplicitamente menzionati nel presente documento. ▇▇▇▇▇ dichiarato esplicitamente in questo documento, questo comma non autorizza un Responsabile del Trattamento dei Dati ad agire in nome di o per conto del Cliente. In particolare, il Cliente autorizza i Responsabili del Trattamento dei Dati ad eseguire quanto segue:
a. I Responsabili del Trattamento dei Dati riceveranno da IBM i dati di fatturazione del Cliente che tuttavia non rappresentano una fattura originale e successivamente sarà applicata una firma elettronica ai dati per inoltrare una fattura elettronica "in nome e per conto" del Cliente. Il Cliente riconosce e accetta esplicitamente che il Responsabile del Trattamento dei Dati applicherà tali firme elettroniche con chiavi private che corrispondono ai certificati rilasciati dai service provider di certificazioni terzi ai Responsabili. Inoltre, il Cliente accetta che IBM possa aggiungere del testo specificando questa relazione con le fatture del Cliente.
b. I Responsabili del Trattamento dei Dati convalideranno le firme elettroniche sulle fatture elettroniche quando il Cliente tecnicamente richiede la convalida di una firma elettronica. Quando il Cliente agisce come fornitore di beni o servizi per scopi fiscali, il processo di convalida consiste nell'ottenere informazioni sullo stato di revoca dall'autorità di certificazione emettente. Le informazioni sullo stato di revoca sono inviate o in altro modo rese disponibili all'acquirente nella transazione, nel formato concordato, insieme alla fattura elett...
Autorizzazione. In riferimento alla comunicazione di rilascio della certificazione di conformità e nel corso del periodo di validità della stessa certificazione, l’Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il certificato di conformità di proprietà dell’OdC nei modi e alle condizioni descritte nei punti che seguono.
Autorizzazione. Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957 PROPRIETÀ DIRETTORE RESPONSABILE La sicurezza generale dei prodotti Pag. 57 Possibile elusione di misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature da Cina e IN PRIMO PIANO Sicurezza generale dei prodotti La sicurezza generale dei prodotti è regolato dalla direttiva (Ce) 2001/95 del 3/12/2001 (pubblicata in Gu L 11 del 15 gennaio 2002), recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 21 maggio 2004, n° 172 (Gu n° 165 del 16 luglio 2004) entrato in vigore il 31 luglio 2004 ed in seguito confluito nel codice del consumo emanato il 6 settembre 2005 con il decreto legislativo n° 206 ^ Oltre all’Italia, gli altri Stati membri che, ad oggi, hanno rece- pito la direttiva e quindi trasposto nei relativi ordinamenti nazionali il nuovo obbligo generale di sicurezza dei prodotti sono i seguenti: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovenia, Svezia, Ungheria. La direttiva, trova applicazione per tutti quei prodotti definiti nell’art. 2 della medesima. Ovvero “qualsiasi prodotto desti- nato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai con- sumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedi- bili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratui- to nell’ambito di una attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo”. L’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/95/Ce, nota anche come General Product Safety Directive (Gpsd), è stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti destinati ai consumatori e suscettibili di presentare, per quest’ultimi, rischi per la sicurezza e la salute. All’articolo 1 si prevede espressamente che “ciascuna delle sue disposizioni si applica nella misura in cui non esistano, nell’ambito della normativa comunitaria, disposizioni specifi- che aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se dei prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, la presen- te direttiva si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti”.
