Procedura di autorizzazione Clausole campione

Procedura di autorizzazione. 1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutte le parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione. Per quanto riguarda l'Unione europea, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono imbarcati e sbarcati viaggiatori e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri. 2. Le autorità competenti delle parti contraenti cui è stato chiesto l'accordo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione sulla domanda entro quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La decisione notificata dalle autorità competenti della parte contraente cui è stato chiesto l'accordo, se negativa, è opportunamente motivata. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro quattro mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro accordo e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione. Le autorità delle parti contraenti il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di viaggiatori possono far conoscere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato dal primo comma. 3. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore. 4. L'autorizzazione è rilasciata, a meno che: (a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; (b) il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa della parte contraente in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti; (c) in caso di domanda di rinnovo dell'autorizzazio...
Procedura di autorizzazione. 1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documenta- zione utile, insieme con la propria valutazione. 2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. 3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di xxxxxxxx prende una decisione entro quat- tro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore. 4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che: a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o inter- nazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i re- quisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme ap- plicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti; c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ul- tima non siano state rispettate; d) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle trat- te dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto in vigore della Parte contraente. In questo caso, l’autorità competente definisce criteri non di- scriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della do- manda comprometterebbe gravemente l’esistenza ...
Procedura di autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 1, del protocollo, la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione compente. Ai fini del presente articolo per "istituzione competente" si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo SSC.18 [Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 4, e all'articolo SSC.25 [Dimora del pensionato o dei suoi familiari in uno Stato diverso dallo Stato di residenza – Dimora nello Stato competente – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza], paragrafo 5, del protocollo, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato di residenza sono rimborsate sulla base di importi fissi, per "istituzione competente" si intende l'istituzione del luogo di residenza.
Procedura di autorizzazione. Le società già esistenti che intendono essere autorizzate come istituti di pagamento o come istituti di moneta elettronica presentano domanda di autorizzazione alla Banca d’Italia. Per le modalità di presentazione della domanda si applicano le disposizioni previste nella Sezione V. La domanda di autorizzazione all’attività è inoltrata dopo l’approvazione della delibera di modifica dello statuto e prima che di tale modifica venga richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione.
Procedura di autorizzazione. 1. Gli intermediari iscritti nelle Sezioni A o B del registro che intendono operare all’estero, nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento dello Stato di prestazione, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, devono presentare alla BANCA CENTRALE una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni: a) lo Stato estero nel cui territorio si intende operare; b) le modalità organizzative che si intendono adottare per lo svolgimento dell’attività. 2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE emana un provvedimento di accoglimento o di diniego, sulla base della valutazione, anche attraverso apposito accertamento ispettivo, delle seguenti circostanze: a) adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all’attività da svolgere; b) regolarità negli adempimenti previsti dal presente Regolamento. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10 in materia di interruzione e sospensione dei termini. Il termine può essere interrotto anche nel caso in cui la BANCA CENTRALE ritenga opportuno interessare l’autorità di vigilanza dello Stato estero. 4. Ricevuta l’autorizzazione della BANCA CENTRALE, l’intermediario può inoltrare l’istanza all’autorità di vigilanza dello Stato estero e deve informare la BANCA CENTRALE sull’esito della stessa e, in caso di esito positivo, comunicare la data effettiva di inizio dell’operatività all’estero ai fini dell’annotazione nel registro.
Procedura di autorizzazione. Domanda di autorizzazione I.1.10
Procedura di autorizzazione. 3.1 La partecipazione ai perfezionamentie l'assunzione dei relativi costi sono discussi dalle collaboratrici e dai collaboratori con le dirette superiori o i diretti superiori,di norma in occasione del colloquio annuale o comunque prima dell'iscrizione ai corsi. La Direzione prende infine una decisione in merito, nel rispetto del budget annuale dei costi di perfe- zionamento della corrispondente Associazione del SOS. 3.2 Un riporto all'anno successivo del diritto formativo per un perfezionamento professionale, personale o particolare già comunicato e concordato è possibile – previo accordo con le dirette superiori o i diretti superiori e purché siano garantiti i processi aziendali e lo svol- gimento dei compiti previsti – nella misura in cui tale perfezionamento non può essere effettuato entro l'anno in corso per motivi aziendali o a causa di malattia/infortunio. Even- tuali richieste in tal senso devono essere presentate dalle collaboratrici o dai collabora- tori interessate/i in forma scritta e con il massimo preavviso possibile.
Procedura di autorizzazione. 13.1 L’autorizzazione deve essere chiesta all’autorità di controllo dall’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra Parte contraente. 13.2 Il programma di attività, redatto conformemente al protocollo 2 e corredato dalle osservazioni dell’autorità di controllo competente per il rilascio dell’autorizza- zione è trasmesso da quest’ultima all’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa richiedente. L’autorità consultata comunica il suo parere alla prima entro tre mesi dalla ricezione dei documenti. Qualora allo scadere del termine l’autorità consultata non si sia pronunciata, il silenzio equivale a parere favorevole. 13.3 L’autorità di controllo alla quale è stata chiesta l’autorizzazione notifica all’impresa richiedente la propria decisione nel termine di sei mesi dalla ricezione della domanda.
Procedura di autorizzazione 

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  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • Procedura di selezione La commissione giudicatrice procede alla selezione, per la quale dispone complessivamente di 100 punti, mediante l'esame dei titoli e del curriculum vitae presentati dal candidato ed il colloquio, sostenuto con le modalità stabilite dalla commissione, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione , secondo i seguenti criteri: ● Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione punti 10 ● Colloquio inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca oggetto della selezione punti 70 Sarà possibile allegare alla domanda di partecipazione, oltre alle eventuali tesi finali per il conseguimento dei titoli accademici conseguiti, un massimo di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati. Sono valutabili i testi accettati per la pubblicazione. Sono altresì considerati valutabili gli abstracts delle tesi universitarie, delle pubblicazioni scientifiche, dei testi accettati per la pubblicazione e dei prodotti scientifici attestati. Nel caso si allegassero, complessivamente, più di 4 tra pubblicazioni e prodotti scientifici attestati, saranno oggetto di valutazione solamente i primi 4 allegati. Inoltre, le/i tesi universitarie/pubblicazioni scientifiche/testi accettati per la pubblicazione/prodotti scientifici (o relativi abstracts), per essere valutabili, devono essere scritte/i o tradotte/i in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono esser presentati in copie unitamente al testo nella lingua originale. In caso di parità di punteggio il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, qualora non richiesto ai fini della ammissione alla presente selezione, costituirà titolo preferenziale per l'attribuzione dell'assegno. In subordine, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Procedura di scelta del contraente (Procedura di scelta del contraente) Affidamento diretto Elenco degli operatori invitati a presentare offerte (Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Aggiudicatario (Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti) Telecom Italia SpA- Cod. fisc e Part. Iva: 00488410010 Importo di aggiudicazione (Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) € 7.594,50 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura (Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture) Dal 16-04 all’11-6-2012 Det. Resp. Sett. n. 72 del 2-04-2012 Importo delle somme liquidate (Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA) al 31.12.2012 € 7.189,35 Dato CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità) ZAA049346B

  • PROCEDURA DI GARA Nella prima seduta pubblica, fissata per il giorno indicato nel Bando di gara, il Seggio di Gara procederà all’apertura dei plichi delle Ditte che hanno presentato offerta, nonché al riscontro della completezza e della regolarità della documentazione amministrativa prodotta e, conseguentemente, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti. La Commissione Giudicatrice, in pubblica seduta, in pari data, ovvero, in data successiva che verrà comunicata per iscritto alle Ditte partecipanti, procederà, per i concorrenti ammessi all’apertura della Busta B “Documentazione Tecnica” per la verifica della presenza dei documenti prodotti. La Commissione Giudicatrice procederà, in seduta riservata, ad effettuare la valutazione qualitativa dei prodotti offerti ed alla redazione di apposito verbale. In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata alle Ditte, il Seggio di Xxxx, ricevuto il verbale di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice, provvederà a: 1. dare lettura del verbale di valutazione qualitativa redatto dalla Commissione Giudicatrice; 2. procedere, per le Ditte ritenute idonee ed ammesse, all’apertura della Busta C “Offerta Economica” ed a formulare la graduatoria, secondo i punteggi prezzo e qualità ottenuti. In caso di parità di punteggio complessivo (qualità + prezzo), ogni Ditta interessata potrà esprimere un’offerta al ribasso, in sede di gara, da parte di coloro che hanno il potere di impegnare legalmente la Ditta, o loro delegati. In caso di delega, è sufficiente delega scritta su carta intestata dell’Azienda, con fotocopia del documento di identità del delegante. Si procederà al ribasso anche in presenza di uno solo dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio. Qualora non sia presente alcuno dei rappresentanti delle Ditte aventi parità di punteggio o non siano effettuati ribassi, si procederà al sorteggio, secondo quanto stabilito dall’art. 77 del R.D. 25.05.1924, n. 87; 3. determinare, quindi, nei modi indicati dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la soglia dell’anomalia, e conseguentemente:

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento sarà effettuato avvalendosi della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come segue: a. ciascuna ditta dovrà indicare il prezzo offerto distinto per ogni prodotto elencato alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art.1, specificando il prezzo alla Tonnellata; b. ciascuna ditta dovrà indicare l’esatto indirizzo della propria sede operativa alla quale il Ns. personale farà riferimento per il ritiro dei quantitativi di materiale indicati alle lettere a) e b) di cui all’art.1 (Ds) Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire per l’aggiudicazione dell’affidamento sarà applicato il metodo non lineare Vi=(Vmin/Vi)A con coefficiente A= 0.7 per l’elemento prezzo, per l’elemento distanza e per l’elemento tempo di consegna (di cui al punto IV “La valutazione degli elementi quantitativi” e al punto VI “La formazione della graduatoria” delle Linee Guida n.2 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx x.0000 del 21 Settembre 2016). I valori così ottenuti saranno moltiplicati per i pesi di seguito riportati: -economicità sui prezzi offerti: peso complessivo 30 punti (vedi sottocategorie di seguito indicate) -distanza dalla propria sede operativa al centro della Provincia di Siena, convenzionalmente posizionato in loc. Buonconvento, S.R. n.2 “Cassia”, progr. km. 200+000, misurata basandosi sui dati reperiti dal sito di ViaMichelin (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx); in caso di più sedi operative del concorrente, si farà riferimento a quelle in cui il concorrente stesso dichiara di consegnare il conglomerato a freddo sfuso: peso 20 punti -tempo di consegna nei magazzini provinciali indicati al punto 2 espresso in giorni dal momento dell’ordine; non saranno accettate offerte superiori a giorni 20 (venti) ed inferiori a giorni 2 (due): peso 20 punti

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Modalità di aggiudicazione Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 18, comma 1, lettera c) della L.R. 5/2007, individuata sulla base dei parametri in seguito specificati: Offerta tecnica 30 Offerta economica 70 La Commissione di gara, appositamente nominata dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte pervenute, procederà inizialmente all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi contenute, poi all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e, solo successivamente, delle offerte economiche e delle eventuali giustificazioni a corredo dell’offerta. In particolare, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi contenute al fine di verificarne la conformità secondo il punto 7 del presente disciplinare; in sede della medesima seduta si procederà alla verifica dei requisiti di ammissione. Successivamente, ed in seduta riservata, al fine di salvaguardare la corretta ponderazione degli elementi oggetto di valutazione, nonché il diritto alla riservatezza degli eventuali segreti industriali e/o commerciali, si procederà all’esame delle offerte tecniche. Infine, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame ed alla valutazione delle offerte economiche. La data relativa alla seduta pubblica di apertura dei plichi d’offerta verrà comunicata a mezzo fax a tutti i concorrenti e/o mediante pubblicazione nella sezione “bandi” sui siti: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte la stazione richiederà - ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE Intervento SIAI305 IRESUD GIUSTIZIA delle offerte presentate e scelti attraverso sorteggio - di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati. I nominativi dei concorrenti sorteggiati a comprovare il possesso dei requisiti verranno comunicati a mezzo fax a tutti i concorrenti. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, il concorrente sarà escluso e si procederà alla segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per i provvedimenti di competenza. La medesima richiesta sarà inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di gara, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano fra i concorrenti già sorteggiati; nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le analoghe sanzioni sopra descritte e si procede all’eventuale nuova aggiudicazione. La Commissione, nell’ambito della fase di valutazione del parametro “Offerta tecnica”, esprimerà un punteggio secondo i parametri e punteggi parziali di seguito indicati: 1. Soluzione globale Riferita alla completezza e accuratezza della soluzione realizzativa e all’organizzazione e struttura operativa dell’impresa 18 punti 1.1 Funzionalità e snellezza operativa della modalità di realizzazione degli interventi di cablaggio soprattutto in funzione delle esigenze logistiche e temporali dell’Amministrazione giudiziaria (flessibilità degli orari di lavoro del personale ministeriale, stato di occupazione e utilizzo dei locali) 8 punti 1.2 Organizzazione, organico, capacità di operare con un numero elevato di squadre e contestuale apertura di cantieri in contemporanea, tempi di realizzazione. 10 punti 2. Caratteristiche tecniche 6 punti

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)