Common use of Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso Clause in Contracts

Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso. 5.1. Il Contratto avrà la durata indicata nelle Condizioni tecnico economiche di fornitura, dopo di che si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle parti secondo le medesime modalità e termini previsti dai commi 5.4 e seguenti del presente articolo. In particolare, ai fini della disdetta contrattuale da parte del CLIENTE, la comunicazione di recesso dovrà pervenire a GELSIA: i) tramite il Venditore entrate (in caso di cambio fornitore) con le modalità indicate al successivo comma 5.2. Nel caso di cambio Fornitore, la fornitura avrà inizio entro 6 mesi rispetto al perfezionamento del Contratto. Nel caso di voltura (cambio di intestatario del contratto) le forniture avranno inizio in corrispondenza della data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e Del. 398/2014/R/eel e s.m.i.), che potrebbe non corrispondere alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Nel caso di voltura o subentro GELSIA non potrà richiedere al CLIENTE il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario, anche in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso. Resta inteso che rimangono salve le ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità). GELSIA potrà richiedere al volturante (proprietario o locatario) apposita “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”. In presenza di tale dichiarazione, GELSIA nulla potrà pretendere dal richiedente la voltura in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura. GELSIA potrà rifiutare la voltura quando: i) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura: ii) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti della medesima GELSIA su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura. 5.3. All’approssimarsi della data di scadenza del Contratto (originario o rinnovato), e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, GELSIA comunicherà per iscritto al CLIENTE le nuove condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo contrattuale. Il CLIENTE, qualora non intenda accettarle, potrà disdire senza oneri il Contratto, con le modalità e termini previsti dal precedente comma 5.1 del presente articolo. In assenza di disdetta del CLIENTE il Contratto si rinnova alle nuove condizioni economiche comunicate, che si intenderanno a tutti gli effetti accettate dal CLIENTE stesso. In mancanza della predetta comunicazione da parte di GELSIA, continueranno ad applicarsi, in sede di rinnovo contrattuale, le condizioni economiche vigenti alla scadenza del loro periodo di validità. 5.4. Nel periodo di vigenza del Contratto il CLIENTE ha facoltà, in conformità all’Allegato A2 alla Del. 783/2017/R/com, di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri, rilasciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con GELSIA. 5.5. Nel caso in cui il CLIENTE non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE. 5.6. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il CLIENTE finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l’accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali GELSIA si riserva di richiedere l’intervento di interruzione dell’alimentazione del PDR. 5.7. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al CLIENTE, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del CLIENTE. In particolare, in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, qualora il CLIENTE receda limitatamente ad una sola fornitura, GELSIA si riserva di recedere anche dall’altra nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E/O Di Gas Naturale

Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso. 5.1. Il Contratto avrà la ha durata indicata nelle Condizioni tecnico economiche di fornitura, dopo di che si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle parti secondo le medesime modalità e termini previsti dai commi 5.4 e seguenti del presente articolo. In particolare, ai fini della disdetta contrattuale da parte del CLIENTE, la comunicazione di recesso dovrà pervenire a GELSIA: i) tramite il Venditore entrate (in caso di cambio fornitore) con le modalità indicate al successivo commatempo indeterminato. 5.2. Nel caso di cambio Fornitore, la fornitura avrà inizio entro 6 mesi rispetto al perfezionamento del Contratto. Nel caso di voltura (cambio di intestatario del contratto) le forniture avranno inizio in corrispondenza della data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e Del. 398/2014/R/eel e s.m.i.), che potrebbe non corrispondere alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Nel caso di voltura o subentro GELSIA non potrà richiedere al CLIENTE il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario, anche in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso. Resta inteso che rimangono salve le ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità). GELSIA potrà richiedere al volturante (proprietario o locatario) apposita “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”. In presenza di tale dichiarazione, GELSIA nulla potrà pretendere dal richiedente la voltura in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura. GELSIA potrà rifiutare la voltura quando: i) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura: ii) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti della medesima GELSIA su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la voltura. 5.3. All’approssimarsi della data di scadenza del Contratto (originario o rinnovato)delle condizioni economiche previste dalle Condizioni tecniche economiche di fornitura, e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, GELSIA comunicherà per iscritto al CLIENTE le nuove condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo contrattualerinnovo. Il CLIENTE, qualora non intenda accettarle, potrà disdire recedere senza oneri il dal Contratto, con le modalità e termini previsti dal precedente successivo comma 5.1 5.4 del presente articolo. In assenza di disdetta recesso del CLIENTE CLIENTE, il Contratto si rinnova alle nuove condizioni economiche comunicate, che si intenderanno a tutti gli effetti accettate dal CLIENTE stesso. In mancanza della predetta comunicazione da parte di GELSIA, continueranno ad applicarsi, in sede di rinnovo contrattuale, le condizioni economiche vigenti alla scadenza del loro periodo di validità. 5.4. Nel periodo di vigenza del Contratto il CLIENTE ha facoltà, in conformità all’Allegato A2 alla Del. 783/2017/R/com, di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri, rilasciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con GELSIA. 5.5. Nel caso in cui il CLIENTE non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE. 5.6. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il CLIENTE finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l’accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali GELSIA si riserva di richiedere l’intervento di interruzione dell’alimentazione del PDR. 5.7. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al CLIENTE, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte del CLIENTE. In particolare, in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, qualora il CLIENTE receda limitatamente ad una sola fornitura, GELSIA si riserva di recedere anche dall’altra nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola.

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Durata del Contratto – Rinnovo - Recesso. 5.1. 5.1 Il Contratto avrà la una durata indicata nelle Condizioni tecnico economiche di forniturapari a mesi 12, dopo di che si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle parti secondo le medesime modalità e termini previsti dai commi 5.4 e seguenti del presente articolo. In particolare, ai fini della disdetta contrattuale da parte del CLIENTE, la comunicazione di recesso dovrà pervenire a GELSIA: i) tramite il Venditore entrate (in caso di cambio fornitore) con le modalità indicate al successivo comma 5.2. Nel caso di cambio Fornitore, la fornitura avrà inizio entro 6 mesi rispetto al perfezionamento del Contratto. Nel caso di voltura (cambio di intestatario del contratto) le forniture avranno inizio in corrispondenza della data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e Del. 398/2014/R/eel e s.m.i.), che potrebbe non corrispondere alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Nel caso di voltura o subentro GELSIA non potrà richiedere al CLIENTE il pagamento delle eventuali morosità pregresse del precedente intestatario, anche in presenza di punto di fornitura chiuso o sospeso. Resta inteso che rimangono salve le ipotesi normativamente previste di responsabilità in solido, subentro nelle obbligazioni (es. cessione di azienda, eredità). GELSIA potrà richiedere al volturante (proprietario o locatario) apposita “Dichiarazione di estraneità al debito del precedente intestatario”. In presenza di tale dichiarazione, GELSIA nulla potrà pretendere dal richiedente la voltura in ordine alle morosità pregresse del precedente intestatario della fornitura. GELSIA potrà rifiutare la voltura quando: i) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile presso cui si chiede la fornitura: ii) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti della medesima GELSIA su altri POD e/o PDR intestati al CLIENTE richiedente la volturarinnovabile. 5.3. All’approssimarsi della data di scadenza del Contratto (originario o rinnovato), e con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, GELSIA comunicherà per iscritto al CLIENTE le nuove condizioni economiche applicabili in sede di rinnovo contrattuale. Il CLIENTE, qualora non intenda accettarle, potrà disdire senza oneri il Contratto, con le modalità e termini previsti dal precedente comma 5.1 del presente articolo. In assenza di disdetta del CLIENTE il Contratto si rinnova alle nuove condizioni economiche comunicate, che si intenderanno a tutti gli effetti accettate dal CLIENTE stesso. In mancanza della predetta comunicazione da parte di GELSIA, continueranno ad applicarsi, in sede di rinnovo contrattuale, le condizioni economiche vigenti alla scadenza del loro periodo di validità. 5.4. 5.2 Nel periodo di vigenza del Contratto il CLIENTE ha facoltà, in conformità all’Allegato A2 A alla Del. 783/2017302/2016/R/com, di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri, rilasciando al venditore entrante, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposita procura apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere con GELSIA. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso, trasmettendo la relativa comunicazione a GELSIA, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. In tal caso la fornitura con il nuovo venditore avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione di recesso. 5.5. 5.3 Nel caso di recesso dal contratto per cambio venditore, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a GELSIA da parte del Venditore entrante in forma scritta tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo messo a disposizione da GELSIA stessa, salvo ulteriore diversa modalità che dovesse essere prevista dall’ARERA. 5.4 Nel caso in cui il CLIENTE Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. Il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data In caso di cessazione indisponibilità del CLIENTE il giorno programmato per l’intervento di disattivazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE. 5.6. Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il CLIENTE finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l’accesso al Contatorefornitura, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali GELSIA si riserva di richiedere l’intervento di interruzione l’interruzione dell’alimentazione del PDR. 5.7. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al CLIENTE, con termine cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l’eventuale intervento di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento sospensione della relativa comunicazione fornitura da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE. In particolare. 5.5 A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore, in caso di fornitura congiunta di energia elettrica e di gasGELSIA si riserva, qualora il CLIENTE receda limitatamente ad applicabile, di comunicare al Distributore locale competente la risoluzione del contratto e la contestuale Cessazione amministrativa; in tal caso, qualora non vada a buon fine o non sia pervenuta al Distributore locale una sola richiesta di accesso per sostituzione della fornitura, GELSIA si riserva non sarà responsabile dei prelievi a partire dalla data di recedere anche dall’altra nel rispetto delle previsioni efficacia del recesso. Fino a tale data il CLIENTE è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo nei confronti di cui alla presente clausolaGELSIA.

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