Housing Clausole campione

Housing. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto il servizio HOUSING il presente contratto ha durata corrispettiva al ciclo di fat- turazione (a titolo esemplificativo: mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale) scelto al momento dell’acquisto a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo in man- canza di disdetta inviata da una delle parti all’altra con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza. La macchina verrà, quindi, mantenuta nei locali della Server Farm utilizzata da Netsons per un periodo pari al ciclo di fatturazione scelto a decorrere dalla data di conferma di attivazione del servizio inviata a mezzo e-mail da Netsons al Cliente. Precedentemente all’attivazione del servizio, o comunque entro e non oltre 5 giorni dall’attivazione del servizio, il Cliente è tenuto a trasmettere al numero di fax di Netsons o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx copia debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, del presente contratto in oggetto. In difetto Netsons si riser- va il diritto di sospendere il servizio in attesa della suddetta documentazione, restando esplicitamente escluso ogni e qualsiasi rimborso o indennizzo o responsabilità di Netsons per il mancato utilizzo dei servizi offerti da parte del Cliente nel periodo di sospensione. Resta naturalmente inteso che alla scadenza del servizio di HOUSING non saranno più valide eventuali licenze software acquistate dal Cliente ( a titolo esemplificativo: sistema operativo Windows o altro ) installate sul server acquistato del Cliente, che pertanto dovrà rimuoverle o acquistare autonomamente le necessarie licenze. Il Cliente, in caso di rinnovo, sarà tenuto al pagamento per il servizio di HOUSING, al pagamento del noleggio delle eventuali licenze acquistate e installate sul server e al pagamento del servizio di manutenzione del server; eventuali riparazioni e/o sostituzioni dell’hardware saranno regolate così come disposto al punto 2.5 e 2.6. Netsons si riserva il diritto di sospendere o recedere con effetto immediato dal presente accordo qualora il Cliente:
Housing. Canone Mensile (Euro IVA esclusa) 1/4 di spazio Rack € 72,47 1 rack € 289,31 Annuale ALLEGATO B.1 - PIANO TECNICO PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI HOUSING A.P. : " Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" P.O. : “Sistemi di virtualizzazione” OGGETTO ELENCO MACCHINE VIRTUALI
Housing. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto il servizio HOUSING il servizio comprende:
Housing. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto il servizio HOUSING il Cliente, oltre agli obblighi indicati al precedente art. 7.1, si impegna anche:
Housing. Il fornitore assegnatario dovrà erogare un servizio di housing, consistente nell’alloggiamento di un server di proprietà dell’amministrazione all’interno di rack standard condivisi e protetti da chiave. Il fornitore assegnatario dovrà garantire al personale dell’amministrazione la possibilità di accedere (per lo svolgimento di attività di installazione e collaudo) ai locali secondo l’orario Lunedì-Venerdì 8:00-20:00. Il fornitore assegnatario dovrà garantire all’amministrazione la possibilità di richiedere lo spegnimento e la riaccensione del server di sua proprietà. Il fornitore assegnatario dovrà garantire all’amministrazione la possibilità di monitorare le prestazioni delle risorse hardware (RAM, CPU, spazio disco, risorse di rete) e la raggiungibilità del server a livello IP. Tale servizio dovrà essere offerto tramite la pubblicazione su un sito web (accessibile tramite una coppia user-name e password) di report con cadenza settimanale e mensile. Nell’ambito dei servizi di connettività il fornitore assegnatario dovrà erogare anche i relativi servizi di manutenzione e assistenza, i quali comprenderanno tutte le attività di gestione dei sistemi e della rete finalizzate a controllare ed intervenire a fronte di anomalie su tutte le componenti dei servizi offerti. I servizi di manutenzione e assistenza riguarderanno le seguenti attività: • installazione, attivazione, cessazione e variazione dei servizi e delle relative componenti; • supervisione della rete e gestione degli apparati; • mantenimento delle misure di sicurezza minime sulle infrastrutture utilizzate per i servizi di connettività; • supporto tecnico alla gestione dei malfunzionamenti; • gestione centralizzata delle configurazioni e distribuzione del software di rete; • analisi delle prestazioni del servizio; • rendicontazione; • supporto alle amministrazioni nell’utilizzo dei servizi oggetto di gara (formazione). Per l’espletamento di tali servizi il fornitore assegnatario dovrà dotarsi di un Centro di Gestione di rete (di seguito indicato con l’acronimo NOC, Network Operating Center), integrato con le strutture di supporto utenti del proprio Call Center, in modo da assicurare, nel complesso, i livelli di servizio contrattualizzati (cfr. allegati 2c e 3a). Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire uguali modalità di erogazione dei servizi di manutenzione ed assistenza per l’offerta OPA e per l’offerta OPO.
Housing. Il servizio di “housing” consiste nell’allocazione di spazi tecnologici presso i locali (Data Center) nella disponibilità di CLIO, dedicati ad ospitare server di proprietà dei Clienti, assieme alla fornitura della connessione alla rete Internet. Il Cliente comunicherà a CLIO, ogni informazione utile per la corretta gestione del servizio di housing ed effettuerà, a sue spese e cure, assumendosene la piena responsabilità, le attività di installazione, collaudo e manutenzione dei server ospitati, di sua proprietà. XXXX provvederà, nei modi e nei termini stabiliti dal Contratto, alla sorveglianza dei locali ed alla loro manutenzione, in modo da assicurare la loro idoneità ad ospitare i server. L’accesso da parte del Cliente ai server ospitati, di sua proprietà, avverrà nel rispetto delle modalità comunicate da CLIO. Il Cliente rimane titolare esclusivo dei dati e delle informazioni memorizzati nei server ospitati, di sua proprietà. XXXX non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto ed alle forme di tali dati ed informazioni.
Housing. Il Cliente prende atto che il servizi Xxxxxxx.xx vengono offerti da Keliweb srl (qui di seguito solo Keliweb) attraverso la rete internet e quindi con modalità come descritte online, alle seguenti condizioni: Condizioni Generali.
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;