Housing Clausole campione

Housing. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto il servizio HOUSING il presente contratto ha durata corrispettiva al ciclo di fat- turazione (a titolo esemplificativo: mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale) scelto al momento dell’acquisto a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo in man- canza di disdetta inviata da una delle parti all’altra con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza. La macchina verrà, quindi, mantenuta nei locali della Server Farm utilizzata da Netsons per un periodo pari al ciclo di fatturazione scelto a decorrere dalla data di conferma di attivazione del servizio inviata a mezzo e-mail da Netsons al Cliente. Precedentemente all’attivazione del servizio, o comunque entro e non oltre 5 giorni dall’attivazione del servizio, il Cliente è tenuto a trasmettere al numero di fax di Netsons o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx copia debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, del presente contratto in oggetto. In difetto Netsons si riser- va il diritto di sospendere il servizio in attesa della suddetta documentazione, restando esplicitamente escluso ogni e qualsiasi rimborso o indennizzo o responsabilità di Netsons per il mancato utilizzo dei servizi offerti da parte del Cliente nel periodo di sospensione. Resta naturalmente inteso che alla scadenza del servizio di HOUSING non saranno più valide eventuali licenze software acquistate dal Cliente ( a titolo esemplificativo: sistema operativo Windows o altro ) installate sul server acquistato del Cliente, che pertanto dovrà rimuoverle o acquistare autonomamente le necessarie licenze. Il Cliente, in caso di rinnovo, sarà tenuto al pagamento per il servizio di HOUSING, al pagamento del noleggio delle eventuali licenze acquistate e installate sul server e al pagamento del servizio di manutenzione del server; eventuali riparazioni e/o sostituzioni dell’hardware saranno regolate così come disposto al punto 2.5 e 2.6. Netsons si riserva il diritto di sospendere o recedere con effetto immediato dal presente accordo qualora il Cliente: x. Xxxx tutto o parte del contratto a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Netsons. b. Non provveda al pagamento del corrispettivo fissato. c. Agisca o si presenti come agente di Netsons. d. Sia ammesso ad una procedura concorsuale. e. Offra informazioni al pubblico (testuali o grafiche) nocive dell’immagine di Netsons tramite i servizi offerti. f. Utilizz...
Housing. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto il servizio HOUSING il servizio comprende: a. La fornitura degli alloggiamenti per server/apparecchiature di rete di proprietà del Cliente. b. Il mantenimento dei server e/o apparecchiature del Cliente in locali climatizzati dotati di gruppi di continuità e di emergenza e controllati tramite opportune misure di sicurezza. c. La fornitura della banda internet scelta dal Cliente all’atto della richiesta del servizio. d. La fornitura dell’accesso via rete ai suddetti server di proprietà del Cliente al personale autorizzato dal Cliente per la gestione da remoto dei server.
Housing. Il fornitore assegnatario dovrà erogare un servizio di housing, consistente nell’alloggiamento di un server di proprietà dell’amministrazione all’interno di rack standard condivisi e protetti da chiave. Il fornitore assegnatario dovrà garantire al personale dell’amministrazione la possibilità di accedere (per lo svolgimento di attività di installazione e collaudo) ai locali secondo l’orario Lunedì-Venerdì 8:00-20:00. Il fornitore assegnatario dovrà garantire all’amministrazione la possibilità di richiedere lo spegnimento e la riaccensione del server di sua proprietà. Il fornitore assegnatario dovrà garantire all’amministrazione la possibilità di monitorare le prestazioni delle risorse hardware (RAM, CPU, spazio disco, risorse di rete) e la raggiungibilità del server a livello IP. Tale servizio dovrà essere offerto tramite la pubblicazione su un sito web (accessibile tramite una coppia user-name e password) di report con cadenza settimanale e mensile.
Housing. Il servizio di Housing consiste nell'ospitare l'hardware che contiene i server virtuali all'interno della Server farm di Poundhost . Register si riserva in ogni caso la facoltà di trasferire i beni dal suddetto luogo di installazione ad altro che ritenga più opportuno previa comunicazione scritta ai Clienti ospitati, qualora il trasferimento abbia un impatto sulla funzionalità del servizio. Le caratteristiche del servizio e le modalità operative di erogazione ed utilizzo da parte del Cliente sono quelle indicate in offerta. Il Cliente potrà operare sul software esclusivamente attraverso accesso remoto. Register fornirà al Cliente codici di accesso a livello amministratore per i quali Register garantisce al Cliente la massima segretezza. Tuttavia il Cliente è tenuto a modificare le proprie password al primo accesso ed a custodirle con la massima riservatezza, ed è pertanto responsabile di qualsiasi danno causato a se stesso, a Register o agli altri clienti ospiti dello stesso server, dalla conoscenza delle suddette password da parte di terzi riconducibile a propri comportamenti colposi. L'accesso nella server farm non sarà consentito al Cliente. Register si riserva il diritto di sospendere in qualunque momento e senza preavviso il servizio Server Virtuale del Cliente in caso questi arrechi danni a Register o ad altri clienti.
Housing. Il servizio di “housing” consiste nell’allocazione di spazi tecnologici presso i locali (Data Center) nella disponibilità di CLIO, dedicati ad ospitare server di proprietà dei Clienti, assieme alla fornitura della connessione alla rete Internet. Il Cliente comunicherà a CLIO, ogni informazione utile per la corretta gestione del servizio di housing ed effettuerà, a sue spese e cure, assumendosene la piena responsabilità, le attività di installazione, collaudo e manutenzione dei server ospitati, di sua proprietà. XXXX provvederà, nei modi e nei termini stabiliti dal Contratto, alla sorveglianza dei locali ed alla loro manutenzione, in modo da assicurare la loro idoneità ad ospitare i server. L’accesso da parte del Cliente ai server ospitati, di sua proprietà, avverrà nel rispetto delle modalità comunicate da CLIO. Il Cliente rimane titolare esclusivo dei dati e delle informazioni memorizzati nei server ospitati, di sua proprietà. XXXX non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto ed alle forme di tali dati ed informazioni.
Housing. Il Cliente prende atto che il servizi Xxxxxxx.xx vengono offerti da Keliweb srl (qui di seguito solo Keliweb) attraverso la rete internet e quindi con modalità come descritte online, alle seguenti condizioni: Condizioni Generali.
Housing. Canone Mensile (Euro IVA esclusa) 1/4 di spazio Rack € 72,47 1 rack € 289,31 Annuale ALLEGATO B.1 - PIANO TECNICO PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI HOUSING A.P. : " Centro Controllo Reti e Sistemi della rete telematica per il data center regionale e sanitario- Piano Telematico Regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga" P.O. : “Sistemi di virtualizzazione” OGGETTO ELENCO MACCHINE VIRTUALI
Housing. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto il servizio HOUSING il Cliente, oltre agli obblighi indicati al precedente art. 7.1, si impegna anche: a. a collocare nei locali delle Server Farm utilizzata da Netsons solo server e/o apparecchiature che soddisfino i necessari requisiti in termini di dissipazione termica per ciascun alloggiamento, di compatibilità elettromagnetica (con marcatura CE secondo le Direttive europee vigenti), di equi-potenzialità degli impianti di rete e di conformità della cablatura a criteri di sicurezza. b. A garantire che i server e/o apparecchiature sono in perfetto stato di funzionamento, tale da non arrecare disturbi al servizio HOUSING e a rispondere comunque in via esclusiva degli eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalle violazioni di tale obbligo, tenendo indenne Netsons da qualsiasi conseguente costo o onere. c. A utilizzare solo software originale nei suddetti server e/o apparecchiature, con relative licenze. d. Ad aggiornare, ove necessario, il predetto software con altro software originale di sua proprietà.
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  • Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Assistenza sanitaria 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Rimpatrio Sanitario Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia. Sono escluse dalla prestazione:

  • Servizio militare Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza. L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • POLIZZE ASSICURATIVE 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Ammissione Espositori della manifestazione sono i produttori dei prodotti esposti. Ditte commerciali possono essere ammesse a partecipare, solamente se sono in grado di documentare che, per i prodotti e servizi presentati in fiera, dispongono di una autorizzazione esclusiva, rilasciata dal produttore che le autorizza, in sua mancanza, a presentare e vendere i suoi prodotti. In tal modo si vuole escludere la presenza in fiera di presenze doppie di espositori, con prodotti che provengono dalla stessa fabbricazione. Alla partecipazione in fiera vengono ammessi esclusivamente espositori i cui prodotti e servizi dichiarati, corrispondono all’offerta della manifestazione e che adempiono ai presupposti secondo il paragrafo 1. Sull’ammissione di partecipazione di espositori e merci, decide la Fiera, eventualmente previa consultazione della commissione competente. Non sussiste un diritto legale all’ammissione. Gli espositori che non abbiano rispettato i loro. Impegni finanziari verso la Fiera, o che abbiano violato le condizioni di partecipazione, le direttive tecniche o le disposizioni di legge possono essere esclusi dalla partecipazione. L’ammissione alla partecipazione in qualità di espositore sarà confermata, in seguito alla selezione effettuata dalla Fiera, in forma scritta o elettronica, ed è valida solo per i prodotti e i servizi dichiarati. Con l‘inoltro in formato elettronico dell‘ammissione in fiera, tramite l’account della persona di contatto citata nella domanda di iscrizione, il contratto di esposizione stipulato tra Messe Düsseldorf GmbH e l‘espositore è concluso. L‘espositore sarà informato tramite posta elettronica ed attraverso i suoi dati di accesso individuali, presenti sui documenti di ammissione forniti nel suo account. L’espositore riceverà tale informazione, non appena questa avrà raggiunto l’area personale. L’espositore garantisce di controllare regolarmente la posta in arrivo e assicura che non vengano meno i requisiti tecnici necessari alla ricezione della e-mail. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail dell’espositore dovesse cambiare, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Fiera. Nel caso di danni derivanti da condizioni tecniche inadeguate o mancanti e/o a causa della mancanza di avvenuta comunicazione del nuovo indirizzo e-mail, l’espositore della fiera è tenuto al risarcimento dei danni. In caso di fiere ibride, viene fornita all’espositore una planimetria dei padiglioni con l‘ubicazione dello stand e, se necessario, viene messa a disposizione in Online-Order-System una planimetria del comprensorio fieristico o del padiglione. La Fiera ha la facoltà di revocare le ammissioni già concesse, qualora le stesse siano state ottenute sulla base di false premesse o di false indicazioni, oppure nel caso in cui le stesse condizioni per l’ammissione siano venute a mancare in seguito. Nel caso di fiere ibride, se lo spazio non è disponibile per motivi non imputabili alla Società Fieristica, l’espositore ha diritto al rimborso della quota di partecipazione. Non è prevista alcuna richiesta di risarcimento La Direzione della fiera può, qualora le circostanze lo impongano inderogabilmente e dando spiegazione dei motivi, modificare, nei limiti, le dimensioni dello stand oppure cambiare la posizione dello spazio già assegnato, sempre tenendo in considerazione le esigenze dell’espositore. Si riserva altresì il diritto di spostare l’ubicazione delle entrate e delle uscite del comprensorio fieristico e dei padiglioni, così come dei passaggi tra gli stand.