Common use of Durata della singola copertura assicurativa Clause in Contracts

Durata della singola copertura assicurativa. La durata della singola copertura assicurativa prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, per come disciplinato dalla Legge 180. La durata della singola copertura non potrà comunque superare 120 (centoventi) mesi, né essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sull’Attestato di Copertura, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 90 (novanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) l’Assicurato, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto dell’Assicurato alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.

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Samples: Life Protection Agreement, Life Protection Insurance Agreement, Life Protection Insurance Agreement

Durata della singola copertura assicurativa. La singola copertura assicurativa ha durata pari a quella dei rapporti di finanziamento rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione di- CQP Assicurazione temporanea per il caso morte in forma collettiva sciplinati dalla Legge 180/1950, con un minimo di 24 mesi ed un massimo di 120 mesi. a. La durata della singola copertura assicurativa prevista dalla Polizza è pari al periodo garanzia può essere prolungata per un massi- mo di tempo intercorrente tra la Data ulteriori 18 mesi in caso di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano sospensione temporanea dell’ammortamento stesso e/o di rimborso del Finanziamento, per come disciplinato dalla Legge 180. La durata della singola copertura non potrà comunque superare 120 (centoventi) mesi, né essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi. ulteriori 90 giorni in caso di differimento dell’inizio dell’ammortamento. b. In caso di ritardato addebito accodamento o riduzioni del quinto della prima rata del Finanziamento e, pensione per questo, di slittamento in avanti cause indipendenti dalla volontà della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sull’Attestato di Copertura, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per Contraente o dell’Assi- curato che producano un massimo di 90 (novanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) l’Assicurato, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata allungamento del piano di rimborso del Finanziamento. In caso Finanziamento stabilito in fase di temporanea interruzione sottoscrizione del diritto dell’Assicurato alla pensione o contratto di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPSFinanziamento stesso, la copertura durata assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata viene estesa e copre il predetto allungamento per un periodo massimo di 18 (diciottomesi. Ad esclusione dei casi previsti al punto a) mesie b) del presente Articolo, al fine in ogni caso la garanzia cesserà di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni essere operativa raggiunti i limiti di rata non trattenute età stabiliti nelle presenti Condizioni di Assicurazione. La garanzia decorre dal momento in precedenza ed accodate dall’INPS al termine cui insorge una posizione debitoria a carico del Cedente e termina con lo scadere del piano di ammortamento originariomedesimo, secondo quanto previsto nella relativa proceduraeventualmente accodato per qualsiasi causa.

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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Morte in Forma Collettiva