Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga. L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori
Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga. L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici, economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’Impresa L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
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Samples: Accordo Quadro Per L’acquisto Diretto O Tramite Leasing Bancario Di Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori
Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga. L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici, all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessiallo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 6 (dodicisei) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi prestazioni che si rendessero necessarinecessarie. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’Impresa L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
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Samples: Accordo Quadro
Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga. L'accordo quadro avrà durata di anni quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici, all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessiallo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di come rimborso a qualsiasi titolo. L’Azienda La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai agli stessi prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolatoprevisti in sede di gara iniziale. L’Impresa L’impresa è obbligata ad accettare la vincolata alla proroga.
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Samples: Accordo Quadro
Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga. L'accordo quadro avrà durata di quattro tre anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga.
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Samples: Accordo Quadro
Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga. L'accordo quadro avrà durata di quattro anni QUATTRO a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici, all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessiallo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di come rimborso a qualsiasi titolo. L’Azienda La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai agli stessi prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolatoprevisti in sede di gara iniziale. L’Impresa L’impresa è obbligata ad accettare la vincolata alla proroga.
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