Durata e decorrenza del presente contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, per la parte normativa, e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica il presente CCNL è corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità, le parti stipulano apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001. 7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente.
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Durata e decorrenza del presente contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, 2005 per la parte normativa, normativa e 1 gennaio 2002 - – 31 dicembre 2003, 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo aventi con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2sua entrata in vigore.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica il presente CCNL è ai dirigenti dell’Area I sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione l’erogazione di detta indennità, le parti stipulano apposito accordo ai sensi indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente.
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Durata e decorrenza del presente contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, 2005 per la parte normativa, normativa e 1 gennaio 2002 - – 31 dicembre 2003, 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della sottoscrizione, salva l'indicazione di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contrattouna diversa decorrenza nel corpo del contratto stesso. La stipulazione stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli arttall'art. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001decreto legislativo n.165/2001.
3. Gli istituti a contenuto Le Parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto avviene ad intervenuta scadenza del quadriennio normativo e del biennio economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4riferimento. Il presente contratto, alla scadenza, Pertanto esso si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti Parti con lettera raccomandata, raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5contratto. Per evitare periodi di vacanza contrattualeResta, le altresì, fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001. Le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data all’eventuale disdetta di scadenza del contrattocui sopra. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
64. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successivaeconomica, al personale cui si applica il presente CCNL è dell'Area sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione 1993 e con le modalità di detta indennità, le parti stipulano apposito accordo ai sensi degli cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001decreto legislativo n.165/2001.
75. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
6. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente4.
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Durata e decorrenza del presente contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, 2005 per la parte normativa, normativa e 1 1° gennaio 2002 - – 31 dicembre 2003, 2003 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli L’amministrazione destinataria del presente contratto dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo aventi con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2sua entrata in vigore.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica il presente CCNL è ai dirigenti dell’Area VIII sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione l’erogazione di detta indennità, le parti stipulano apposito accordo ai sensi indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione l’inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente.
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Durata e decorrenza del presente contratto. 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, per la parte normativa, e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2003, per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica il presente CCNL è corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità, le parti stipulano apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente.
Parte I disposizioni PER I DIRIGENTI dell’area
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