Comitato per le pari opportunità Clausole campione

Comitato per le pari opportunità. 1. Il Comitato per le pari opportunità, istituito ai sensi delle disposizioni vigenti, assicura la promozione di una reale parità tra donne e uomini. 2. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti di parte datoriale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Il Comitato per le pari opportunità ha il compito di: a) svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità previsti dalla normativa vigente, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell’Unione Europea; b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponendo iniziative dirette al loro superamento, anche al fine del perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali di cui tenere conto nell’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate, nonché del superamento dell’assegnazione di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale; c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle donne lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità; d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno, ed elaborare un codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro; e) formulare proposte per favorire l’accesso ai corsi di formazione professionale e sulle modalità di svolgimento degli stessi, sulla flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali, sui processi di mobilità. 4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. 5. La parte datoriale favorisce l’operatività del Comitato e garantisce gli strumenti idonei al suo funzionamento, mettendo, tra l’altro, immediatamente a disposizione adeguati locali per la sua attività e considerando in stato di servizio i componenti che partecipano allo stesso; in particolare valorizza e pubblicizza, negli ambienti di lavoro, le iniziative e i risultati del lavoro svolto. Il Comitato è tenuto a svolgere, entro il prim...
Comitato per le pari opportunità. In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006, viene istituito, a livello nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) di Poste Italiane S.p.A.
Comitato per le pari opportunità. 1. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2 è istituito uno specifico Comitato Paritetico con i seguenti compiti: a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che la Fondazione è tenuta a fornire, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali; b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione collettiva, come indicato dall’articolo 4; c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi del D. Lgs. 198/2006 e s.m.i.. 2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante della Fondazione, è costituito da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto e da un pari numero di rappresentanti della Fondazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. 3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono previste, per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, misure che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia: a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento del sistema classificatorio; b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time. 4. La Fondazione favorisce l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da esso svolto. Il Comitato adotta, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno della Fondazione, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. 5. Il Comitato per le pari opportuni...
Comitato per le pari opportunità. Conferenza dei rappresentati dell’Amministrazione e delle XX.XX. abilitate alla contrattazione integrativa che, ai sensi del comma 3 della lettera d) dell’art. 6 del CCNL, esamina le linee di indirizzo in materia di gestione ed organizzazione dell’Amministrazione, nonché di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro. Tali organismi, ad eccezione di quello di cui al precedente punto 3 che si riunisce “due volte l’anno”, si riuniscono periodicamente ed almeno trimestralmente. Ai componenti degli stessi organismi deve essere fornita la documentazione utile ad un ottimale svolgimento dei propri compiti. La partecipazione alle riunioni è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.
Comitato per le pari opportunità. 1. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 125/1991 e dai successivi Decreti del Ministero del Lavoro emanati in materia di pari opportunità, viene istituito, a livello nazionale e a livello regionale, il Comitato per le Pari Opportunità (C.P.O.) di Poste Italiane S.p.A. - promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane S.p.A., l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. - le possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze dell’Azienda e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti; - l’assetto previdenziale del settore; - la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e regionale.
Comitato per le pari opportunità. Art. 11 Comitato paritetico per il mobbing
Comitato per le pari opportunità. (Art. 7 del CCL 1998-2001 come sostituito dall’Art. 5 del CCL 2002-2005) 20
Comitato per le pari opportunità. 1. Due rappresentanti del Comitato per le Pari Opportunità (CPO), a ciò designate/i dal Comitato stesso, possono partecipare, come osservatrici/osservatori, alle riunioni di contrattazione collettiva integrativa3. 2. Per le materie di cui all'art. 14 del CCNL del 2000, l'Amministrazione provvede ad informare il Comitato per le Pari Opportunità degli accordi in corso di stipulazione. Il Comitato per le Pari Opportunità farà pervenire entro 15 giorni le proprie eventuali osservazioni. 3. Il Comitato per le Pari Opportunità è altresì destinatario delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente contratto. 4. Se il Comitato rileva discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità può proporre al tavolo della contrattazione integrativa l'adozione di azioni positive.
Comitato per le pari opportunità. Considerato che in atto la RSU è unica (Azienda – Università), anche il Comitato per le pari Opportunità è unico.
Comitato per le pari opportunità. 1 L’Azienda istituisce nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art.6 comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999 del Comparto Sanità , entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente C.C.I.A., il Comitato per le pari opportunità dell’A.S.L.19 di Asti. 2 Il Comitato svolge i compiti previsti dall’art.7 del CCNL del 7 aprile 1999 del Comparto Sanità. 3 L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato garantendone gli strumenti idonei al funzionamento. 4 Il Comitato è presieduto da un rappresentante dell’Azienda e costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del citato CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’Azienda. Il Presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo deve essere nominato un componente supplente. E’ assicurata la presenza di una adeguata rappresentanza femminile. 5 Il Comitato rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. 6 Per la partecipazioni alle riunioni non è previsto alcun compenso.