Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. 2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i n. 3 (tre) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro. 3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore da effettuarsi con nuova procedura di gara, ricorrere a proroghe contrattuali, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di cui sopra. 4. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.
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Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi, indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine.
2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i n. 3 (tre) anni, a partire dalla data In caso di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore da effettuarsi con nuova procedura di gara, ricorrere a proroghe contrattualiurgenza, ai sensi dell’art. 10611 comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, c. 11l'inizio dei lavori è affidato anche nelle more della stipula dell’accordo e nelle more della stipula del singolo contratto attuativo: in tal caso la durata decorrerà dalla data di effettivo avvio dei lavori.
3. Nel caso di consegna anticipata, al momento dell’avvio dei lavori di manutenzione, deve essere consegnata al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
a) cauzione definitiva, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.7
b) polizza per danni a terzi ai sensi dell'art.129 del D. LgsD.L.vo 163/2006 ed art. n. 50/2016 e s.m.i125 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.7;
c) il Piano Operativo per la Sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/08
d) il nominativo del Responsabile Operativo o Referente della Ditta, come meglio specificato al successivo art.7 co.1 lett a).
e) il Responsabile della sicurezza della Ditta, individuato ai sensi del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di cui sopra.D.Lgs.81/2008
4. L’AppaltatoreAl termine del periodo di validità dell’accordo, nei limiti delle proroghe l’Ente si riserva la facoltà di cui al precedente commaprorogare lo stesso per un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, sarà tenuto a garantire la prosecuzione in regime di “proroga tecnica”, agli stessi xxxxx xxxxxxxx e condizioni del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadroaccordo quadro.
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Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ha durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione.. Rimane la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3;
2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i n. 3 (tre) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.dell’Accordo Quadro – Lotto *;
3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore da effettuarsi con nuova procedura di garaAppaltatore, ricorrere a proroghe contrattuali, contrattuali ai sensi dell’art. 106125, c. 1110, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i., . del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di cui sopra.individuazione del nuovo Appaltatore;
4. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo QuadroQuadro – Lotto *.
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Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata di n. 3 4 (trequattro) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione.
2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i n. 3 4 (trequattro) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore da effettuarsi con nuova procedura di gara, ricorrere a proroghe contrattuali, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di cui sopra.
4. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.
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