Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’artdell’ art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/9055 del 1990, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 1616 del 1992. Salvo quanto previsto dal comma 2, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi effetti.
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Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro. 1. Il dirigente colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, salvo che l’amministrazione l'amministrazione non intenda procedere ai sensi dell’artdell' art. 27. Analogamente si procede nei casi previsti dall' artdall'art. 15, commi 1, 22 , 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall'articolo dall' articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
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