Common use of Efficacia Clause in Contracts

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra. 4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.

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Sources: Filiera Contract, Contratto Di Filiera

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ Filiera è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.amministrazioni 4.2 Il MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede provvede, entro 30 (trenta) giorni, a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva del Progetto Esecutivo non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto di Filiera è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, : a. le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.; b. ISMEA stipula con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento Agevolato ISMEA, predisposto secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Copia del Contratto e della documentazione relativa è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Banca Cofinanziatrice secondo le modalità e nei termini e tempi di cui all’art. 4 del D.M. 19.12.2012.

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Sources: Contratto Di Filiera, Contratto Di Filiera

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ Filiera è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitivaal Progetto Esecutivo. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra. 4.2 Il MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede provvede, entro 30 (trenta) giorni, a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva del Progetto Esecutivo non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto di Filiera è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, : a. le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.;

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Sources: Filiera Contract, Filiera Agreement

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ Filiera è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitivaal Progetto Esecutivo. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.Detto 4.2 Il MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede provvede, entro 30 (trenta) giorni, a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva del Progetto Esecutivo non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto di Filiera è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, : a. le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.; b. ISMEA stipula con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento Agevolato ISMEA, predisposto secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Copia del Contratto e della documentazione relativa è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Banca Cofinanziatrice secondo le modalità e nei termini e tempi di cui all’art. 4 del D.M. 19.12.2012.

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Sources: Filiera Florovivaistica Contract

Efficacia. 4.1 L’efficacia Gli effetti del Contratto presente Accordo decorrono dalla data della sua sottoscrizione, che avviene con modalità digitali in ottemperanza all’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 07/08/1990 n. 241. Milano, data dell’ultima sottoscrizione digitale. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate ALLEGATO A - PROGETTO “SUAP ASSOCIATO NORD-OVEST MILANO“ 1. Supporto decisionale per l’analisi della forma giuridica/modello organizzativo più adeguati da utilizzare per svolgere le funzioni di ▇▇▇▇▇▇▇ è subordinata all’effettiva esibizione, SUAP associato (associazione tra i comuni o delega di funzione di ogni aderente al capofila): analisi delle alternative con schematizzazione di pro e contro di ciascuna forma associativa; Report di analisi con l’individuazione della proposta di forma giuridica più adeguata ai comuni del Nord Ovest Milano e discussione della proposta con il Comune di Rho + eventuale presentazione ai comuni aderenti. 2. Definizione del testo convenzionale per l’esercizio Testo della Convenzione + eventuale Addendum. delle funzioni del SUAP associato da parte proporre a Presentazione del Proponente, per conto dei Beneficiaritesto della Convenzione ai Comuni tutti i comuni aderenti e di un eventuale aderenti. Addendum alla convenzione, al Ministerofine di prevedere anche l’eventuale compimento di attività amministrative aggiuntive alle mere funzioni SUAP; 3. Definizione dello schema delle delibere di adesione Schema della delibera di approvazione della che ogni comune dovrà approvare; Convenzione da sottoporre ai Consigli comunali, previa diffusione e condivisione del testo ai comuni aderenti entro il termine massimo i termini della fase temporale di 120 startup (centoventientro cui l’attività si riterrà comunque conclusa anche in caso di mancato raggiungimento di parere favorevole dei comuni) 4. Analisi dei regolamenti SUAP vigenti nei Comuni aderenti e delle singole modalità operative (assessment) giorni dalla data con evidenza delle difformità/necessità di stipula adeguamento; Report di analisi riportante le differenze fra i vari regolamenti e proposta di un regolamento-tipo al Comune di Rho da proporre ai comuni aderenti con relativo schema di delibera, previa diffusione e presentazione del Contratto stessotesto ai comuni aderenti nei termini della fase temporale di startup (entro cui l’attività si riterrà comunque conclusa, della documentazione comprovante il rilascio anche in caso di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze mancato raggiungimento di parere favorevole dei comuni sullo schema di delibera) con proposta di testo emendato/integrato e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui soprada proporre in approvazione ai singoli comuni interessati. 4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.

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Sources: Collaboration Agreement

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ Filiera è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitivaal Progetto Esecutivo. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra. 4.2 Il MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede provvede, entro 30 (trenta) giorni, a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva del Progetto Esecutivo non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto di Filiera è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, : a. le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.; b. ISMEA stipula con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento Agevolato ISMEA, predisposto secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Copia del Contratto e della documentazione relativa è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Banca Cofinanziatrice secondo le modalità e nei termini e tempi di cui all’art. 4 del D.M. 19.12.2012.

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Sources: Filiera Contract

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.o 4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.

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Sources: Filiera Bio Fileni: Integrazione Multisettoriale Per La Valorizzazione Ed Innovazione Della Filiera Proteine Biologiche

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.cui 4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.

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Sources: Filiera Contract

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ Filiera è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra.del 4.2 Il MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede provvede, entro 30 (trenta) giorni, a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal MinisteroMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria. 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva del Progetto Esecutivo non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto di Filiera è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, : a. le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.; b. ISMEA stipula con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento Agevolato ISMEA, predisposto secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Copia del Contratto e della documentazione relativa è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Banca Cofinanziatrice secondo le modalità e nei termini e tempi di cui all’art. 4 del D.M. 19.12.2012.

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Sources: Filiera Agreement

Efficacia. 4.1 L’efficacia del Contratto di ▇▇▇▇▇▇▇ è subordinata all’effettiva esibizione, da parte del Proponente, per conto dei Beneficiari, al Ministero, entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto stesso, della documentazione comprovante il rilascio di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla Proposta definitiva. Detto termine può essere prorogato, su richiesta del Proponente, esclusivamente per comprovati impedimenti non imputabili alla volontà o alla responsabilità dei Beneficiari, inerenti, ad esempio, alla durata delle procedure amministrative di enti e/o amministrazioni finalizzate al rilascio dei titoli abilitativi di cui sopra. 4.2 Il Ministero, riscontrata la documentazione prodotta dal Proponente di cui al precedente comma, provvede a comunicare l’intervenuta efficacia del Contratto di Filiera ai soggetti di cui al precedente art. 2, comma 5. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente, richiesta dal Ministero, deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria.da 4.3 Nel caso in cui la realizzazione degli investimenti della Proposta definitiva non richieda alcun provvedimento autorizzatorio e/o concessorio da parte di enti e/o amministrazioni pubbliche, il Contratto è efficace dalla data di stipula. In questo caso, il Ministero ne dà comunicazione nella nota di trasmissione del Contratto di cui al precedente art. 2, comma 5. 4.4 Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di intervenuta efficacia del Contratto, le Banche Finanziatrici stipulano con i Beneficiari il Contratto di Finanziamento predisposto in adempimento alla Normativa di Riferimento e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione C.D.P. Copia del Contratto di Finanziamento, delle garanzie e dei documenti/atti relativi a queste ultime è trasmessa al Ministero e a C.D.P., secondo quanto previsto all’art. 3, lettera h) della citata Convenzione C.D.P.

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Sources: Filiera Agreement