Common use of ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE Clause in Contracts

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE. La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 75 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al pre- cedente contratto 8 novembre 1972, dall’eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell’art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976. Qualora all’espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione. Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corri- sposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge. Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell’ente, l’importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitu- tivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo lordo del- l’eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.

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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE. La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 75 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al pre- cedente precedente contratto 8 novembre 1972, dall’eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell’art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976. Qualora all’espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione. Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corri- sposti corrisposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge. Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell’ente, l’importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitu- tivicostitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo lordo del- l’eventuale dell’eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.

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ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE. La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dalla quota di percentuale ISTAT non conglobata di cui alla tabella Allegato G), dall’indennità di contingenza maturata fino al 31/12/1991 di cui alla tabella Allegato H), dall’elemento distinto della retribuzione di cui al successivo articolo 75, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 75 67, dall’indennità integrativa di cui al successivo art. 72 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al pre- cedente precedente contratto 8 novembre 8-11-1972, dall’eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell’art. 35, commi di cui al e 3°, comma del c.c.n.lsuccessivo art. 25 marzo 197672. Qualora all’espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione. Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corri- sposti corrisposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge. Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell’ente, l’importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitu- tivicostitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo lordo del- l’eventuale dell’eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE. La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 75 70 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al pre- cedente contratto 8 novembre 1972, dall’eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell’art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976. Qualora all’espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione. Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corri- sposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge. Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell’ente, l’importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitu- tivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo lordo del- l’eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali. NOTA A VERBALE Nei minimi di stipendio base sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nell’art. 61 del c.c.n.l. 17 aprile 2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione e indennità integrativa).

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