ELETTROPOMPA Clausole campione

ELETTROPOMPA. Capitolo 14
ELETTROPOMPA. L‟odierna stazione di sollevamento si trova in una vasca posta subito fuori l‟accesso al centro ed è composta da due elettropompe di cui un da sostituire.

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  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato ▇.▇▇▇ 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Importo complessivo dell’appalto L’ammontare complessivo per i lavori previsti per l’intero periodo di validità è pari ad euro 20.400.000,00 (diconsi euro ventimilioniquattrocentomila/00), più I.V.A., esclusi oneri per la sicurezza associati alle lavorazioni che verranno richieste all’Appaltatore nell’ambito dei singoli Applicativi che verranno computati e non soggetti al ribasso effettuato in sede di gara dall’Appaltatore. Relativamente all’individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, trattandosi di Accordo Quadro, si precisa che gli stessi saranno quantificati ed esplicitati in sede di emissione dei singoli Applicativi. Tale importo sarà suddiviso indicativamente in euro 6.800.000,00 (IVA esclusa) per ogni anno di durata del presente Accordo Quadro. Fermo restando l’importo complessivo, all’Ente Appaltante spetterà la quantificazione annuale delle somme da dedicare alle opere, secondo puntuali Contratti Applicativi che verranno di volta in volta sottoscritti con l’Appaltatore. La Provincia di Vercelli si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l’oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso. E’ in ogni caso demandata ai singoli Contratti Applicativi l’individuazione della durata temporale dei lavori oggetto dei medesimi. I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010: CATEGORIA PREVALENTE OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e pisteaeroportuali, e relative opere complementari € 13.800.000,00 Classifica: VII OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica € 1.800.000,00 Classifica: IV OS12A Barriere stradali di sicurezza € 1.200.000,00 Classifica: III bis OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili € 600.000,00 Classifica: III OS21 Opere strutturali speciali € 1.200.000,00 Classifica: III bis OS24 Verde e arredo urbano € 1.800.000,00 Classifica: IV Considerato che nell’accordo quadro rientrano opere scorporabili di cui alle categorie OS 12A - OS 12B – OS 21, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l’esecuzione in ATI verticale, devono obbligatoriamente, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione. I valori riportati indicano gli importi presunti complessivi, al lordo del ribasso di gara, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, sino alla loro concorrenza, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente disciplinare di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi o prezzi diversi non previsti. Con la partecipazione alla gara l’elenco prezzi posto a base del presente A.Q. viene riconosciuto remunerativo dall’aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell’A.Q. saranno affidate, con uno o più Contratti Applicativi, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente disciplinare. Nel prezzo offerto si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile dell’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti ad eseguire a perfetta regola d’arte le singole prestazioni secondo le norme di legge e regolamenti in vigore. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere. Qualora straordinarie esigenze rendano non integralmente fruibili le risorse economiche rispetto agli importi annuali presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportata all’art. 01.04 (contratti applicativi) del CSA, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente lettera d’invito e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato Schema Richiesta di chiarimenti) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” del documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/03/2021 Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della Rdo Amministrativa, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Anticipo dell’indennizzo A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.