Anticipo dell’indennizzo Clausole campione

Anticipo dell’indennizzo. A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.
Anticipo dell’indennizzo. L’Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro; b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00) Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo. L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.
Anticipo dell’indennizzo. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo sia di almeno Euro 100.000,00 per la Sezione I Incendio. La Società sarà obbligata al pagamento dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L’acconto non potrà comunque superare l'importo di Euro 200.000,00 per la Sezione I Incendio qualunque sia l'ammontare del sinistro. Per le somme per le quali l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo dell’indennizzo. L’Assicurato, se non sono sorte contestazioni sull’operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell’indennizzo in questi casi:
Anticipo dell’indennizzo. A richiesta dell’assicurato, se non esistono dubbi sull'indennizzabilità del sinistro, Linear può versare un acconto pari ad 1/3 dell'indennizzo del presunto grado di invalidità permanente, con il massimo di 6.000€, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva del sinistro. Se il massimale assicurato per la garanzia di invalidità permanente è superiore a 60.000€, il predetto importo massimo è calcolato nella misura del 10% del massimale assicurato.
Anticipo dell’indennizzo. L’assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 20.000. L’impegno della Società: - sarà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del Contraente e dell’assicurato degli obblighi previsti dall’art. La determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuato in base a quanto disposto dall’art. 6.6 – Assicurazione del costo di ricostruzione -Valore a nuovo.
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Anticipo dell’indennizzo. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte o non siano ipotizzabili contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro. Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Anticipo dell’indennizzo. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e se la previsione dell'Indennizzo complessivo è pari ad almeno Euro 25.000. Se è stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo. La determinazione dell'acconto deve essere effettuata senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo. Trascorsi 90 giorni dal pagamento della sopra indicata Indennità, l'Assicurato può chiedere, sul supplemento di Indennità, un solo anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo dell’indennizzo. (Incendio e altri danni materiali) Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l’ammontare superi l’importo di euro 20.000.