Anticipo dell’indennizzo Clausole campione

Anticipo dell’indennizzo. A richiesta dell’assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000,00 Euro. Nel caso in cui l’indennità assicurata sia superiore a 60.000,00 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell’indennità assicurata.
Anticipo dell’indennizzo. L’Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
Anticipo dell’indennizzo. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazio- ne del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sor- te contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell’Indennizzo complessivo sia pari ad almeno euro 25.000,00. Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 gior- ni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Si- nistro. La determinazione dell’acconto dovrà essere ef- fettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto im- porto, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in re- lazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’Inden- nizzo.
Anticipo dell’indennizzo. L’Assicurato, se non sono sorte contestazioni sull’operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell’indennizzo in questi casi:
Anticipo dell’indennizzo. A richiesta dell’assicurato, se non esistono dubbi sull'indennizzabilità del sinistro, Linear può versare un acconto pari ad 1/3 dell'indennizzo del presunto grado di invalidità permanente, con il massimo di 6.000€, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva del sinistro. Se il massimale assicurato per la garanzia di invalidità permanente è superiore a 60.000€, il predetto importo massimo è calcolato nella misura del 10% del massimale assicurato.
Anticipo dell’indennizzo. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 15.000,00 euro.
Anticipo dell’indennizzo. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e se la previsione dell'Indennizzo complessivo è pari ad almeno Euro 25.000. Se è stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’anticipo dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo. Trascorsi 90 giorni dal pagamento della sopra indicata Indennità, l'Assicurato può chiedere, sul supplemento di Indennità, un solo anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo dell’indennizzo. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono emerse contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e se la previsione dell'Indennizzo complessivo è pari ad almeno Euro 25.000. Se è stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo. La determinazione dell'acconto deve essere effettuata senza considerare il criterio di valutazione a Valore a nuovo. Trascorsi 90 giorni dal pagamento della sopra indicata Indennità, l'Assicurato può chiedere, sul supplemento di Indennità, un solo anticipo che viene determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo dell’indennizzo. (Incendio e altri danni materiali) Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l’ammontare superi l’importo di euro 20.000.
Anticipo dell’indennizzo. Pag. 15 di 20