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Pagamenti in acconto Clausole campione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27− 28−29 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e costo del personale e costo aziendale e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 50.000,00 dell’importo contrattuale 2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando l...
Pagamenti in acconto. 1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a corpo] con le modalità previste nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di riferimento. 2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento. 3. Il R.U.P. emetterà i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17°, del Codice. 4. L’Istituto provvederà ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che seguono: a) l’emissione di Stati di Avanzamento Lavori di valore netto non inferiore al [5]% (Cinque percento) dell’importo contrattuale ad eccezione del saldo finale del Lavoro, liquidabile all’emissione del certificato di collaudo, di importo non inferiore al 5% (Cinque percento) dell’importo complessivo del contratto; b) sono ammessi Stati di Avanzamento separati per i servizi di alloggio delle n.124 famiglie con impor ti a cadenza trimestrale, liquidabili allegando le quietanze dei canoni di locazione degli alloggi sostitutivi, controfirmate dai condomini; c) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni; d) sull’importo netto dei pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0 ,50 per cento. e) sull’importo dei SAL intermedi verrà effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui al precedente art.27, in maniera da recuperare l’intero importo dell’anticipazione prima del saldo finale.
Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrat...
Pagamenti in acconto. 1. Non sono previste rate di acconto considerando la piccola entità dell’importo lavori e i tempi ristretti di realizzo. 2. A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. b) 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; c) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2. 4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00 % (cinque/00 per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo ...
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Pagamenti in acconto. 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’Art. 30 del D.Lgs. 50/2016 comma 5, un importo non inferiore a 30.000,00 euro. 2. La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari. 3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio di cui all’Art. 30 del D.Lgs. 50/2016 comma 5. 4. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità emette lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) ai fini della richiesta del DURC e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……………………” con l’indicazione della data.
Pagamenti in acconto. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun ordine di lavori (contratto applicativo) o comunque quando l’importo dei lavori eseguiti sarà pari a € 100.000,00 al netto del ribasso di gara. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo non saranno corrisposti pagamenti in acconto; l’Importo maturato alla data di ultimazione lavori sarà corrisposto all’Appaltatore con emissione di relativo Certificato di pagamento liquidando l’importo globale dell’opera, desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo costituita: a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato di cui sopra ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. b) dalla percentuale del 5,0% dell’importo contrattuale, incluso eventuali varianti; La rata di saldo come sopra determinata sarà liquidata ai sensi del successivo art. 2.6.3; L’importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a misura, applicando l’elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri.
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dov ute ogni qu alvolta l ’importo de i lavori eseguiti, cont abilizzati ai se nsi de gli articoli 22, 23, 24 e 25, al net to d el ri basso d ’asta, comprensivi de lla qu xxx re lativa de gli one ri pe r la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila). (12) 2. A garanzia dell’osservanza d elle no rme e d elle prescri zioni d ei co ntratti co llettivi, d elle leg gi e d ei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi de lle condizioni di cu i al comma 1 , il dire ttore de i lavori redige la cont abilità ed emet te lo st ato d i av anzamento d ei lav ori, ai sensi d ell’articolo 168 d el regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» c on l’indicazione della data di chiusura. 4. Entro l o st esso t ermine di cu i al comma 3 il R.U.P. e mette il conse guente ce rtificato di pagame nto, ai sensi d ell’articolo 169 d el regolament o generale, i l qual e d xxx espli citamente i l ri ferimento al relat ivo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento de l pre detto ce rtificato e ntro i su ccessivi 3 0 giorni, mediante emi ssione d ell’apposito mand ato e alla successiva erogazione a fav ore dell’appalt atore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 6. Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 ( novanta) giorni, per cause no n d ipendenti d all’appaltatore, si pro vvede alla redazione dello stato di avanzamento e al l’emissione de l ce rtificato di pagame nto, pre scindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un import o pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un import o infe riore a qu ello minimo pre visto allo st esso comma 1...
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila). 2. Entro i 25 (venticinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 20 (venti) giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. 3. La Stazione appaltante, previo accertamento della regolarità contributiva “DURC”, provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato. 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.