Pagamenti in acconto Clausole campione

Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento Generale.
Pagamenti in acconto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, mediante emissione del certificato di pagamento, redatto dal Responsabile del procedimento, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, a misura dell'avanzamento del 15% (quindici percento) dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite dal presente Capitolato. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (art.7, comma 2, D.M. LL.PP. 145/2000) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente. La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrat...
Pagamenti in acconto. 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 20, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 250.000,00.
Pagamenti in acconto. Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 15 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. La misura di tale saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila).
Pagamenti in acconto. 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila).
Pagamenti in acconto. 1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 20.000,00 euro.
Pagamenti in acconto. I pagamenti in acconto saranno effettuati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, secondo le seguenti percentuali da calcolarsi sull'importo contrattuale al netto del canone di manutenzione triennale e degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza: - 40% (quaranta per cento), dopo la realizzazione ai vari piani dei lavori di cui alla Fase 1, in particolare della rete idraulica dell’acqua calda/refrigerata, della rete di scarico della condensa e dei circuiti di alimentazione elettrica dei fan-coil e degli split dal punto di installazione dei medesimi fino al locale tecnico di piano; dopo la fornitura ed installazione dei fan-coil, degli aerotermi e degli split nelle rispettive posizioni, completi dei plenum e delle tubazioni flessibili per l’aria di aspirazione e di mandata; dopo la fornitura in opera per l’impianto di rinnovo dell’aria dell’Area Pubblico al piano terra delle due canalizzazioni metalliche di ripresa e di mandata dell’aria e dopo la fornitura ed installazione del recuperatore di calore al piano terra. Per ciascun piano completato (dal piano primo seminterrato al piano terzo) con l’installazione dei materiali ed apparecchiature sopra indicati e relativi fan-coil, aerotermi e split, può essere ammessa in contabilità una quota pari a 1/5 della percentuale sopra indicata; - 40% (quaranta per cento), dopo la realizzazione del circuito idraulico primario sul terrazzo, della colonna montante idraulica ed elettrica a tutti i piani, della fornitura in opera della struttura di ripartizione e relative opere edili ed accessorie, del gruppo frigorifero, della realizzazione dell’impianto elettrico di pertinenza di tali apparecchiature (Q.E.G. dell’impianto di climatizzazione, Q.E. secondario climatizzazione, linee di alimentazione dal Q.E.G. dello stabile al Q.E.G. dell’impianto di climatizzazione, dal Q.E.G. climatizzazione al Q.E. secondario climatizzazione, al gruppo frigorifero e al recuperatore di calore, linee di alimentazione dal Q.E. secondario climatizzazione ai vari utilizzatori), dell’esecuzione dei lavori edili di pertinenza e dello smontaggio del vecchio impianto; - 10% (dieci per cento), dopo l’ultimazione dell’impianto di climatizzazione, il completamento dello smontaggio del vecchio impianto, l’ultimazione del trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la pulizia delle zone interessate dai lavori e dopo la messa in esercizio dell’impianto; - 10% (dieci per cento), ultima rata a saldo, dopo la completa ultimazione del...
Pagamenti in acconto. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun ordine di lavori (contratto applicativo) o comunque quando l’importo dei lavori eseguiti sarà pari a € 100.000,00 al netto del ribasso di gara. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo non saranno corrisposti pagamenti in acconto; l’Importo maturato alla data di ultimazione lavori sarà corrisposto all’Appaltatore con emissione di relativo Certificato di pagamento liquidando l’importo globale dell’opera, desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo costituita: