Cessione del contratto e cessione dei crediti Clausole campione

Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere notificata al RUP presso la sede della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, il quale provvede a comunicare quelle accettate al Responsabile dell’Esecuzione del Contratto. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla. E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 14, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e della legge 21/02/1991, n. 52, a condizione che la cessione dei crediti sia preventivamente autorizzato e accettato dalla stazione appaltante e il concessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente alla fattura di pagamento sottoscritta dal responsabile del Procedimento.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; salvo quanto previsto dall’art. 118 comma 1 secondo periodo del Codice dei Contratti.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1 del codice civile. Nessuna pretesa l’acquirente o locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto; E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’art.lo 106 del D.lgs.50/2016 e della legge 2172/1991 n.52. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, che dovrà essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alle amministrazioni debitrici, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa non rifiutato, ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Cessione del contratto e cessione dei crediti. 1. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; ogni atto contrario è nullo di diritto.