Ente Bilaterale. Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL concordano di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) che avrà le seguenti finalità: - gestire i contratti di formazione e lavoro; - incrementare l'occupazione; - realizzare corsi di formazione professionali; - svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; - ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge; - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere pareri in merito alla assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; - costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, etc.; - realizzare iniziative di carattere sociale; - istituire Comitato di vigilanza nazionale; - promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire attraverso azioni formative le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; - seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBPA dovrà dotarsi di una Commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie. Gli Organi di gestione dell’EBPA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Con la costituzione dell’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Veronese (ENBIAV) così come successivamente disciplinato, cessa la sua funzione l’Osservatorio Provinciale dell’Agricoltura Veronese. Le parti stipulanticoncordano, pertanto, di identificare gli ambiti e le modalità d’intervento, nonchè la sede dell’Ente Bilaterale come di seguito indicato: Scopi principali : • Promuovere e sostenere studi e ricerche in materia di occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali nell’ambito del comparto agricolo veronese, anche in applicazione dell’ultimo comma art. 9 del CCNL del 6 luglio 2006 • promuovere le politiche Formative, con particolare riferimento alla formazione continua e alla formazione professionale degli addetti del settore (art. 7 CCNL), attraverso la programmazione annuale di corsi e seminari. La formazione sarà svolta in convenzione con Enti Provinciali , Regionali o Nazionali ( es: Agriform e Foragri ) e degli altri enti e/o strutture accreditate. I Progetti formativi saranno definiti anche per migliorare le materie inerenti la gestione partecipativa sicurezza sul lavoro per lavoratori e datori di lavoro oltre alle tematiche di sicurezza alimentare e ambientale. • adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione; • svolgere le funzioni del presente CCNL concordano Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di costituire un Organismo denominato lavoro (accordo nazionale 18/12/1996). • ricercare collaborazioni necessarie per la messa a punto di opportune convenzioni di politiche attive del lavoro con gli enti competenti. In particolare l’ Ente Bilaterale intende realizzare i propri scopi attraverso:
1) La valutazione dell’andamento complessivo dell’occupazione disaggregata per l’Artigianato (EBPAtipologia di rapporto
2) che avrà le seguenti finalità: - gestire i contratti L’analisi degli effetti di consistenti riduzioni di operai a tempo indeterminato e non, verificatesi nell'ambito territoriale anche a seguito di processi di ristrutturazione, sollecitando e promuovendo, ove possibile e necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale finalizzata al reimpiego nel settore e fuori di esso delle unità lavorative cessate
3) La verifica, prima di ogni annata agraria, delle condizioni del Mercato del Lavoro e l’accertamento delle possibilità d’impiego della manodopera, anche in rapporto agli organismi di governo del Mercato del Lavoro. A tale scopo saranno ricercati accordi e convenzioni specifiche con gli Organismi pubblici per il collegamento in rete informatica, al fine di condividere in tempo reale i dati necessari al conseguimento delle finalità che l' Ente Bilaterale si prefigge.
4) L’esame delle problematiche connesse all’inserimento lavorativo della ma- nodopera extracomunitaria, con particolare riferimento alle condizioni di accoglienza (trasporto, alloggio, collocazione lavorativa). In tale ambito promuove una specifica attività per la concreta efficacia delle convenzioni relative ai flussi e deflussi di manodopera extracomunitaria in corrispondenza alle campagne di raccolta, in relazione alla domanda, e alla verifica della qualità dell’offerta, con particolare attenzione alle specificità dell’agricoltura veronese ed ai suoi settori merceologici,in una visione di rispetto della legalità nei rapporti di lavoro; - incrementare l'occupazione; - realizzare corsi .
5) L’esame della qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di formulare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e, per quanto di competenza, le Province ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione professionali; - svolgere funzioni specifici per l’agricoltura.
6) Il coordinamento di osservatorio del mondo del lavoro; - ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali adozione di azioni positive per l’occupazione femminile idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e aziendali, curandone la raccolta e provvederenella professionalità, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge; - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere pareri in merito alla assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; - costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni direttive comunitarie in materia di malattieparità.
7) L’analisi della situazione dell'agricoltura veronese anche utilizzando la collaborazione dell’Università, infortunidella Cciaa, maternitàdegli Enti e delle altre Strutture Pubbliche, etc.; - realizzare iniziative allo scopo di carattere sociale; - istituire Comitato avanzare concrete proposte per l’aumento dei livelli di vigilanza nazionale; - promuovere iniziative in materia di formazione continuaoccupazione, formazione e riqualificazione per l’addestramento professionale, anche per il miglioramento in collaborazione con genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi, cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità, ecc.).
8) il recepimento di tutte le istituzioni nazionaliinformazioni che le Organizzazioni datoriali forniranno alle OOSS utili sia per individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo, europeesia sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto, internazionaliche possono determinare notevoli conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro.
9) L’individuazione degli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso azioni formative le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; - seguire le problematiche relative alla materia della salute la promozione di Xxxxx Xxxxxxxxxxxx e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme contratti di legge. L’EBPA dovrà dotarsi di una Commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie. Gli Organi di gestione dell’EBPA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse internearea.
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Ente Bilaterale. 1. Le parti stipulantiParti concordano di costituire, entro 180 giorni dall’inizio di validità del presente CCNL, un proprio Ente Bilaterale.
2. L’Ente Bilaterale costituisce lo strumento per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL concordano e per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti firmatarie in materia di costituire un Organismo denominato Ente occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
3. A tal fine l’Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) che avrà attuerà ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. promuovere studi e ricerche, anche a fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione di settore, confrontando, ove coerente, con la situazione in altri settori a livello nazionale e con altre simili situazioni ed esperienze vigenti nei paesi dell’Unione Europea
b. programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le seguenti finalità: - gestire i contratti relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione
c. provvedere al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materie di formazione e lavoro; - incrementare l'occupazione; - realizzare corsi qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale
d. provvedere al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore
e. predisporre, ove autorizzato dalle istituzioni preposte, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione sul “libretto formativo del cittadino”, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori attraverso la formazione.
x. xxxxxxxxxxx, su mandato delle Parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con Università e altri organismi aventi i medesimi scopi
g. attivarsi per la realizzazione dei progetti programmati per la formazione professionali; - svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; - continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l’organizzazione con le modalità più idonee
h. ricevere dalle associazioni organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e aziendali, curandone la raccolta e provvedereprovvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come agli effetti di quanto previsto dalla legge; - emanare parere Legge 936/86
i. attivare una specifica funzione di congruità formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri
j. favorire, anche attraverso specifiche iniziative, l’inserimento dei giovani, le tutele sulle domande presentate materie così richiamate dai datori CC.CC.NN.LL. che ad esso fanno riferimento e quant’altro demandato e definito dalle Commissioni Permanenti per le Pari Opportunità
k. promuovere iniziative di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere pareri in merito alla assunzione fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di lavoratori con contratto a tempo determinato quote economiche e/o contratto a tempo parziale; - costituire un fondo borse di previdenza per fornire prestazioni complementari studio, nei confronti dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto lavoratori occupati, indipendentemente dalla forma di rendita e capitale impiego, che potrà associare lavoratori dipendenti e datori partecipano a corsi di lavoro; - gestireformazione, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, etc.; - realizzare nonché altre iniziative di carattere sociale; - istituire Comitato di vigilanza nazionale; - promuovere iniziative sociale a favore dei suddetti lavoratori
l. ricevere ed elaborare, ai fini statistici, i dati forniti dagli osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di formazione continua, formazione apprendistato nonché dei contratti a termine e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire attraverso azioni formative le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; - seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - atipici
m. svolgere tutti gli altri i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche promuovendo specifici studi, ricerche e iniziative nonché assumendo anche funzioni operative n. svolgere tutti i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito anche promuovendo iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o dalle norme sospensione dei rapporti di legge. L’EBPA dovrà dotarsi lavoro, ovvero finanziando corsi di una Commissione di conciliazione paritetica nazionale con riqualificazione per il compito di redimere eventuali controversie. Gli Organi di gestione dell’EBPA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.personale interessato a tali provvedimenti
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Ente Bilaterale. Le parti stipulantiSi individua nell’Ente Bilaterale Regionale uno strumento utile per lo svolgimento dei compiti conseguenti alla gestione delle politiche bilaterali individuate dal presente Contratto Integrativo Collettivo Regionale di Lavoro, come l’intero precedente art.4, nonché per migliorare la gestione partecipativa quelli gia citati all’art.6 del vigente CCNL sulle materie lì indicate, opportunamente regolate da accordi tra le Parti e rapportate alla valenza Regionale e per lo svolgimento di ulteriori compiti, anche su nuove materie, ad Esso demandati da eventuali successivi accordi che le Parti riterranno stipulare. L’Ente potrà essere inoltre sede: della Commissione Paritetica Regionale che potrà essere costituita dalle XX.XX. e le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente CCNL concordano Contratto, al fine di costituire interpretare, qualora richiesto, le norme qui sottoscritte e quelle relative a futuri accordi sottoscritti dalle medesime Parti; di conciliazione per definire eventuali contenziosi individuali e collettivi; di un Organismo denominato Ente eventuale arbitrato relativo alle controversie collettive ed individuali; dell’Organismo Paritetico Regionale deputato alla verifica della regolarità delle procedure e della loro validazione, relative alla gestione della dlg.81/2008 ed ulteriore normativa di riferimento nonché dell’accordo di settore e degli esiti elettorali. Fermo restando che l’Ente dovrà essere costituito con caratteristiche paritetiche tra le XX.XX. Regionali e le Associazioni Imprenditoriali, firmatarie del presente Contratto e che le decisioni dovranno avere l’unanimità dei consensi dei soggetti sociali che lo compongono, lo statuto dell’Ente Bilaterale, così come il regolamento di attività ed i regolamenti di istituzione, composizione e funzionamento per quanto previsto nei commi precedenti, saranno specificamente concordati e redatti dalle Parti nei tempi strettamente necessari, in conformità alle disposizioni previste dal CCNL. In ogni caso si precisa che i tempi necessari alla costituzione dell’Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) che avrà le seguenti finalità: - gestire e degli altri Organismi citati al presente punto, non costituiranno motivi ostativi alla piena applicazione, dalla loro decorrenza, di tutti i contratti punti definiti dal presente Contratto, né di formazione e lavoro; - incrementare l'occupazione; - realizzare corsi di formazione professionali; - svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; - ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge; - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere pareri in merito alla assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; - costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, etc.; - realizzare iniziative di carattere sociale; - istituire Comitato di vigilanza nazionale; - promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionalequalsiasi ulteriore attività, anche in collaborazione con le istituzioni nazionaliesplicitamente, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire attraverso azioni formative le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; - seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBPA dovrà dotarsi di una Commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie. Gli Organi di gestione dell’EBPA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.ma solo auspicabilmente demandate all’Ente Bilaterale..
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Regionale Di Lavoro
Ente Bilaterale. (Ente Bilaterale) Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL concordano contratto collettivo concordano, di costituire un Organismo organismo denominato Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: - gestire i contratti di formazione e lavoro; - incrementare l'occupazione; - realizzare corsi di formazione professionali; - svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; - ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL C.N.E.L. come previsto dalla legge; - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere pareri in merito alla assunzione all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; - costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, etcecc.; - realizzare iniziative di carattere sociale; - istituire Comitato comitato di vigilanza nazionale; - promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire attraverso azioni formative formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; - seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBPA L’Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una Commissione commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie. Gli Organi organi di gestione dell’EBPA dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. Le parti stipulanti, stipulanti il presente contratto aderiscono all’Ente Bilaterale Nazionale EBIGEN. Il personale è suddiviso in 7 livelli retributivi e 2 livelli per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL concordano categoria Quadri: ● Quadro di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) che avrà le seguenti finalità: direzione ● 1° Livello – Lavoratori funzioni direttive ● 2° Livello - gestire i contratti di formazione e lavoro; - incrementare l'occupazione; - realizzare corsi di formazione professionali; - svolgere Lavoratori con funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; - ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali coordinamento e aziendali, curandone controllo ● 3° Livello – Impiegati di concetto e personale specializzato provetto ● 4° Livello – Impiegati amministrativi e personale specializzato ● 5° Livello – Impiegati d’ordine e personale qualificato ● 6° livello – Personale comune ● 7° Livello – Personale di Pulizie e/o di fatica. Per una più dettagliata descrizione delle funzioni e delle mansioni di ciascun livello si rimanda al contenuto dell’art. 14. Al fine di incentivare la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge; - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere pareri in merito alla assunzione permanenza nelle aziende di lavoratori con contratto altissima professionalità si ravvisa l’utilità di attivare una figura intermedia tra il quadro e il personale dirigente. Sono considerati “Quadri di Direzione” coloro i quali svolgono funzioni direttive di rilevante importanza con carattere continuativo. Tale qualifica è attribuita liberamente dall’azienda ai lavoratori che abbiano maturato idonee competenze professionali e non è previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica o nel ruolo. Per la qualifica di Quadro di direzione è prevista una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri maggiorata del 10%. Ai Quadri viene riconosciuta attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da dolo o colpa grave per fatti direttamente connessi all’esercizio delle mansioni svolte. Le imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, chiedere ai Quadri di fornire sino a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale12 settimane annue di orario flessibile, previa comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 gg. A decorrere dalla data di attribuzione della categoria l’impresa corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari ad € 240,00 lordi per 13 mensilità. - paga base nazionale conglobata (Vedasi Tabella A allegata); - costituire un fondo eventuali scatti di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoroanzianità; - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, etc.altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva; - realizzare iniziative eventuali indennità contrattuali. La retribuzione di fatto è altresì costituita da tutti gli elementi retributivi di carattere sociale; - istituire Comitato continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, comensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum. La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 192 per il personale con orario di vigilanza nazionale; - promuovere iniziative in materia 45 ore settimanali, per 190 per il personale con orario di formazione continua42 ore settimanali, formazione e riqualificazione professionaleper 172 per il personale con orario di 40 ore settimanali. In caso di aumenti di tabelle, anche in collaborazione con le istituzioni nazionaligli aumenti di merito nonché quelli derivanti da scatti di anzianità non possono essere assorbiti, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire attraverso azioni formative le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; - seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/eventuali aumenti possono essere assorbiti solo se previsto da accordi sindacali o dalle norme nell’atto di leggeconcessione dell’aumento. L’EBPA dovrà dotarsi Per le famiglie monoreddito è previsto un trattamento economico mensile di una Commissione sostegno pari a € 30,00 per il coniuge e € 20,00 per ogni figlio a carico per un massimo di conciliazione paritetica nazionale 2 figli. Indennità trasporto comuni con più di 1.000.000 abitanti Le aziende che richiedono a personale di recarsi a lavoro con mezzi propri sia per missioni che per l’inizio o il compito termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno un’indennità di redimere eventuali controversie€ 5,00 al giorno. Gli Organi Indennità trasporto comuni con più di gestione dell’EBPA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali 400.000 abitanti Le aziende che richiedono a personale di recarsi a lavoro con mezzi propri sia per missioni che per l’inizio o il termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei datori mezzi pubblici, erogheranno un’indennità di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne€ 3,50 al giorno.
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Ente Bilaterale. Le parti stipulantistipulati, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL concordano di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) contratto collettivo, delegano l'ENTE BILATERALE, che avrà sar� costituito dalle parti entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a svolgere le seguenti finalitàfinalit�: - gestire -gestire i contratti di formazione e lavoro; - incrementare -incrementare l'occupazione; - realizzare -realizzare corsi di formazione professionali; - svolgere -svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; - ricevere -ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL C.N.E.L. come previsto dalla legge; - emanare -emanare parere di congruità congruit� sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere . -esprimere pareri in merito alla assunzione all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; - costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, etc.; - realizzare -realizzare iniziative di carattere sociale; - istituire Comitato -istituire comitato di vigilanza nazionale; - promuovere -promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché nonch� altri Organismi organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire -favorire attraverso azioni formative formative, le pari opportunità opportunit� per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché 125/91 nonch� favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione l'interruzione dovuta alla maternitàmaternit�; - seguire -seguire le problematiche relative alla materia della salute e a della sicurezza sul lavoro nell’ambito nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - svolgere -mantenere rispondente alla legge ed alle esigenze dei lavoratori e delle aziende la previdenza complementare; -svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBPA dovrà L'Ente Bilaterale Nazionale del PRIVATO dovr� dotarsi di una Commissione commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie. Gli Organi di gestione dell’EBPA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà L' ENTE BILATERALE promuover� tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
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Ente Bilaterale. 1. Le parti stipulanti, per migliorare dichiarano di aderire all’EBISEP il cui funzionamento è regolato da apposito statuto e regolamento interno e la gestione partecipativa del presente CCNL concordano cui operatività relativamente ai meccanismi di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA) che avrà prelievo è regolata da convenzione con l’INPS .
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti finalità: - gestire i contratti di formazione funzioni:
a) Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e lavoro; - incrementare l'occupazione; - realizzare corsi di formazione professionali; - svolgere funzioni di osservatorio del mondo gli aspetti connessi all’occupazione ed al mercato del lavoro; - ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali , con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge; - emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; - esprimere pareri ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente, elaborando un’eventuale proposta di riformulazione dell’art. 15, relativo all’inquadramento;
c) Formulare progetti rivolti alla assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato formazione e/o contratto a tempo parziale; - costituire un fondo di previdenza riqualificazione professionale per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare i lavoratori dipendenti e datori di lavoro; - gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, etc.; - realizzare iniziative di carattere sociale; - istituire Comitato di vigilanza nazionale; - promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionalecui il presente CCNL si applica, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi; - favorire attraverso azioni formative le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; - seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; - svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti da accordi dei Fondi di formazione previsti dal presente ccnl;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Isvap.
e) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle norme Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
f) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di leggelavoro, con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.
3. L’EBPA dovrà dotarsi L’Ente assumerà inoltre la funzione di una segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversiecui al successivo art. 5, sia dell’Organismo Paritetico nazionale.
4. Gli Organi organi di gestione dell’EBPA dell’Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro lavoro.
5. Le parti si impegnano a costituire entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, approvandone relativi statuto e regolamento, la “Cassa Lavoratori Agenziali”, strumento che provvede a realizzare le associazioni finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendentifirmatarie e sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
6. L’Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse internesicurezza sul lavoro.
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