Common use of Erogazione delle agevolazioni Clause in Contracts

Erogazione delle agevolazioni. 14.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili 14.2 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 30% del Contributo in conto capitale, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo, 5 (cinque) Domande di erogazione, di cui l’ultima a saldo; tra una Domanda di erogazione e l’altra devono intercorrere almeno sei mesi”. 14.3 Ai fini di ciascuna erogazione a SAL, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di distretto sottoscritto. Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione devono essere tenuti a disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione della Proposta definitiva. 14.4 Alla Domanda di Erogazione deve essere allegata la seguente documentazione: a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Ministero corredato dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di € b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici); c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti; d. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti; e. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario mediante la quale, con riferimento all’analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato: 1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dalla 2. che, in caso di richiesta dell’ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; 3. che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo; 4. che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di erogazione sono conformi agli originali; 5. che non sono intervenute varianti alla Proposta definitiva non segnalate al Ministero e/o che sono intervenute le seguenti varianti non sostanziali: ; 6. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti; 7. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata; 8. che il Beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 9. che nei confronti del Beneficiario non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda: a. il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice; 10. che nei confronti del Beneficiario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di: a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 11. che il Beneficiario non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 12. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 13. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 14. che il Beneficiario non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999; 15. che il Beneficiario non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 16. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Beneficiario e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 14.5 I beni relativi alla Domanda di Erogazione a SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest’ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall’autorità competente. 14.6 Il Ministero, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle richieste di erogazione il Ministero può avvalersi del supporto di Ismea. 14.7 Completate le attività istruttorie, il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza. 14.8 Il Ministero può richiedere al Beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, purché pertinenti al procedimento, con specifico riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori e alla relazione finale di spesa. 14.9 Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell’importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

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Samples: Avviso Per La Presentazione Delle Domande Di Accesso Ai Distretti Del Cibo, Avviso Per La Presentazione Delle Domande Di Accesso Ai Distretti Del Cibo

Erogazione delle agevolazioni. 14.1 1. L’erogazione del Contributo contributo in conto capitale avviene avvie- ne successivamente alla stipula del contratto di filiera o, nel caso di richiesta di finanziamento, dopo la stipula del contratto di finanziamento. Le quote del contributo in conto capitale e/o del finanziamento sono erogate per stato sta- to di avanzamentoavanzamento della spesa, subordinatamente all’effettiva all’ef- fettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi in- terventi ritenuti ammissibili 14.2 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una . La prima quota, fino al 30% 40%, del Contributo solo contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione presentazio- ne di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 2. Il Soggetto soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti soggetti beneficiari, al massimo, 5 (cinque) Domande massimo quattro domande di erogazioneero- gazione, di cui l’ultima a saldo; tra una Domanda . Il soggetto proponente può richiedere l’erogazione di erogazione e l’altra devono intercorrere almeno sei mesi”un numero di tranche in- feriori a quattro. 14.3 3. Ai fini di ciascuna erogazione a SALerogazione, i Soggetti soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto sogget- to proponente, al Ministero soggetto istruttore la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di distretto sottoscrittonei provvedimenti. Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione devono essere tenuti a disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione della Proposta definitiva. 14.4 Alla Domanda di Erogazione deve essere allegata la seguente documentazione: a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Ministero corredato dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di € b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici); c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti; d. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti; e. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario mediante la quale, con riferimento all’analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato: 1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dalla 2. che, in Nel caso di richiesta dell’ultima quota di erogazione del saldo i soggetti beneficiari delle agevolazioniagevolazioni trasmet- tono, per il tramite del soggetto proponente, al soggetto istruptore la documentazione finale di spesa, secondo le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; 3. che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo;modalità previste nei provvedimenti. 4. che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda Il Ministero per lo svolgimento dell’attività istrutto- ria delle richieste di erogazione sono conformi agli originali;può avvalersi del sogget- to gestore. 5. che non sono intervenute varianti alla Proposta definitiva non segnalate al Ministero e/o che sono intervenute le seguenti varianti non sostanziali: ; 6. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti; 7. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata; 8. che il Beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 9. che nei confronti del Beneficiario non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda: a. il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice; 10. che nei confronti del Beneficiario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di: a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 11. che il Beneficiario non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 12. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 13. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 14. che il Beneficiario non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999; 15. che il Beneficiario non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 16. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Beneficiario e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 14.5 I beni relativi alla Domanda di Erogazione a SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest’ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall’autorità competente. 14.6 Il Ministerosoggetto istruttore, entro 30 trenta giorni dalla presentazione pre- sentazione della documentazione di spesacui al comma 3, provvede ad istruire le richieste di erogazione. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle richieste erogazione e invia al Ministero una relazione istruttoria, o una relazione fina- le in caso di richiesta di erogazione del saldo, attestante la conformità della realizzazione del programma con le specifiche prescrizioni contenute nel contratto di filiera. Se il soggetto istruttore è la banca autorizzata, entro il medesimo termine, questa invia la relazione alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizza- ta. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal soggetto istruttore. 6. Il Ministero, sulla base della relazione di cui al com- ma 5, trasmessa dal soggetto istruttore, esegue le attività istruttorie di propria competenza e invia le risultanze ai soggetti istruttori, alle banche finanziatrici se del caso e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o pro- vince autonome. Nel caso di richiesta di erogazione del saldo il Ministero può avvalersi svolge altresì le attività di cui all’art. 18 del supporto di Ismeapresente decreto. 14.7 Completate 7. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, qualora presente, verificate le attività istruttorieulte- riori condizioni previste dal contratto di finanziamento, il richiede a CDP la messa a disposizione della quota di finanziamento agevolato, che viene erogata al soggetto proponente unitamente alla corrispondente quota del fi- nanziamento bancario. 8. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono prov- vedono ad erogare il Contributo contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunica- zione al soggetto istruttore e, ove previsto, alle Banche finanziatrici. 14.8 9. Il Ministero può richiedere al Beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine soggetto proponente trasferisce ai soggetti bene- ficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla documentazione presentatarichiesta da questi effettuata e, purché pertinenti al procedimentoen- tro trenta giorni dalla ricezione del pagamento da parte del Ministero, con specifico riferimento allo Stato trasmette a quest’ultimo una distinta che attesti l’avvenuto trasferimento di Avanzamento Lavori e alla relazione finale di spesarisorse. 14.9 Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora 10. Per il computo dei termini di cui al presente artico- lo non sia stato ancora effettuato si considera il calcolo definitivo delle agevolazioni, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell’importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimomese di agosto.

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Samples: Contratti Di Filiera

Erogazione delle agevolazioni. 14.1 15.1 L’erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al paragrafo 13. Le quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. 14.2 15.2 I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 3010% del solo Contributo in conto capitale, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo, 5 (cinque) Domande di erogazione, di cui l’ultima a saldo; tra una Domanda di erogazione e l’altra devono intercorrere almeno sei mesi”. 14.3 15.3 Ai fini di ciascuna erogazione a SAL, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero alla Banca autorizzata la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di filiera o dal Contratto di distretto sottoscritto. Gli originali dei documenti allegati alle Domande di Erogazione devono essere tenuti a disposizione dal Beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di ultimazione della Proposta definitiva. 14.4 Alla Domanda di Erogazione deve essere allegata la seguente documentazione: a. un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello che sarà pubblicato sul sito del Ministero corredato dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di € b. copia della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici); c. originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti; d. originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti; e. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Beneficiario mediante la quale, con riferimento all’analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato: 1. che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dalla 2. che, in caso di richiesta dell’ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; 3. che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo; 4. che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di erogazione sono conformi agli originali; 5. che non sono intervenute varianti alla Proposta definitiva non segnalate al Ministero e/o che sono intervenute le seguenti varianti non sostanziali: ; 6. che le spese generali sono state rendicontate sulla base dei costi effettivamente sostenuti; 7. ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata; 8. che il Beneficiario non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 9. che nei confronti del Beneficiario non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda: a. il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice; 10. che nei confronti del Beneficiario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di: a. il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; b. i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; c. i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 11. che il Beneficiario non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 12. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 13. che il Beneficiario non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 14. che il Beneficiario non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio del 22 marzo 1999; 15. che il Beneficiario non si trova in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 16. che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Beneficiario e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 14.5 I beni relativi alla Domanda di Erogazione a SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest’ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall’autorità competente. 14.6 Il Ministero15.4 La Banca autorizzata, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione. Per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle richieste di erogazione e invia le risultanze dell’istruttoria al Ministero, relativamente al Contributo in conto capitale e al Finanziamento agevolato e, entro il Ministero può avvalersi del supporto di Ismeamedesimo termine, alla Banca finanziatrice, ove non coincidente con la Banca autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato. 14.7 15.5 Il Ministero, ricevuta la relazione della Banca autorizzata attestante la conformità della realizzazione del Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto, effettua tutte le attività istruttorie di competenza, compresa la verifica della relazione stessa. Completate le attività istruttorie, il ne dà comunicazione alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di Contributo in conto capitale, alle regioni o province autonome. 15.6 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 15.5, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti beneficiari unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario. 15.7 Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici. 14.8 Il Ministero può richiedere al Beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, purché pertinenti al procedimento, con specifico riferimento allo Stato di Avanzamento Lavori e alla relazione finale di spesa. 14.9 15.8 Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioniagevolazioni di cui all’articolo 18, comma 2, del Decreto, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell’importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

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Samples: Contratti Di Filiera Per Il Latte Ovino