Soppresso. Art. 70 ord. penit. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza)
Soppresso. Testo attuale Proposta di modifica
Soppresso. Testo attuale Proposta di modifica Testo attuale Proposta di modifica
Soppresso ord. penit. (Affidamento in prova al servizio sociale)
Soppresso ord. penit. (Permessi premio)
Soppresso. In caso di sciopero, le Organizzazioni Sindacali informeranno l’azienda il più tempe- stivamente possibile.
Soppresso. 4. Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 8, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate.
5. Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) la nomina obbligatoria dell’organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; è in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.
6. Specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dall’Agenzia, dalle imprese interessati, possono destinare una quota pa...
Soppresso. La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L’interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell’esercente il servizio di trasmissione o di distribuzione e di Terna.
Soppresso. Punto di dispacciamento per unità di consumo è il punto in relazione al quale l’utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l’obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo.
Soppresso. 38.4 Soppresso.
38.5 Terna versa al Gestore dei Mercati Energetici, se negativo, o riceve da quest’ultimo, se positivo, un corrispettivo pari in ciascun periodo rilevante alla somma algebrica dei corrispettivi di sbilanciamento a programma di cui all’Articolo 39bis.