Common use of Erogazione Clause in Contracts

Erogazione. Le fasce di riferimento F1, F2 ed F3 per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’AEEG. Per le Amministrazioni dotate di misuratore “monorario” verrà considerata un’unica fascia di riferimento (F0). Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica), ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.ii. Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazione, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. Ai sensi di quanto previsto alla delibera n. 199/11 e s.m.i., qualora gli apparecchi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amministrazione alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna) e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione è collegata secondo quanto previsto dall'Allegato A della delibera AEEG n. 198/11 e s.m.i (Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015). Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa, la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano al Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra l’Amministrazione e il Distributore. L'energia elettrica fornita all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altri luoghi, ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Ai sensi dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.i., il Fornitore s’impegna a predisporre al momento dell’attivazione dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.

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Erogazione. Le fasce [IN ALTERNATIVA] L’Istituto Finanziatore effettuerà l’Erogazione sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di riferimento F1</> – Sezione </>, F2 ed F3 per l’erogazione Codice IBAN </> [Al fine di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce adempiere agli obblighi di riferimento potranno essere modificate tracciabilità dei flussi finanziari a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’AEEG. Per le Amministrazioni dotate carico del Prenditore, di misuratore “monorario” verrà considerata un’unica fascia di riferimento (F0). Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 3 della Legge n. 136 del TIT 13 agosto 2010, resta inteso che il bonifico, da effettuarsi sul predetto conto corrente, dovrà riportare il codice unico di progetto n. </> ed il codice identificativo gara n. </>.] (Testo Integrato TrasmissioneSE ISTITUTO FINANZATORE DIVERSO DA CDP) Dell’Erogazione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica)come sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.iisarà data comunicazione, al MIUR, al MEF ed al MIT. Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazionePrenditore, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. Ai sensi sulla base di quanto previsto alla delibera all’art 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l’Istituto Finanziatore ad effettuare l’Erogazione direttamente in favore degli Enti Locali Beneficiari indicati in ciascuna Richiesta di Erogazione e per l’importo indicato nella Richiesta di Erogazione in relazione a ciascun di tali enti, sui conti infruttiferi, intestati ai medesimi presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale ed IBAN) saranno indicate dal Prenditore per ciascun Ente Locale Beneficiario nella Richiesta di Erogazione. Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a carico del Prenditore, di cui all’art. 3 della Legge n. 199/11 e s.m.i136 del 13 agosto 2010, resta inteso che il bonifici, da effettuarsi sui predetti conti correnti, dovranno riportare il codice unico di progetto n. </> ed il codice identificativo gara n. </>.] (SE ISTITUTO FINANZATORE DIVERSO DA CDP) Dell’Erogazione, qualora gli apparecchi di misura risultino inesatticome sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competentesarà data comunicazione, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi al MIUR, al MEF ed al MIT. Il Prenditore solleva l’Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento merito all’erogazione effettuata in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati favore dell’Ente Locale Beneficiario sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi delle indicazioni ed istruzioni di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati cui alla Richiesta di misura del distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro interruzioni, buchi Erogazione presentata dal Prenditore stesso ed alla effettiva destinazione di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amministrazione alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore della rete tale erogazione da parte dell’Ente Locale Beneficiario alle finalità riportate nella predetta Richiesta di trasmissione nazionale (Terna) e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione è collegata secondo quanto previsto dall'Allegato A della delibera AEEG n. 198/11 e s.m.i (Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015). Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa, la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano al Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra l’Amministrazione e il Distributore. L'energia elettrica fornita all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altri luoghi, ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Ai sensi dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.iErogazione., il Fornitore s’impegna a predisporre al momento dell’attivazione dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.

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Erogazione. Le fasce IN ALTERNATIVA L’Istituto Finanziatore effettuerà l’Erogazione sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di riferimento F1</> – Sezione </>, F2 Codice IBAN </> Dell’Erogazione, come sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF ed F3 per l’erogazione di energia elettrica dovranno essere quelle definite nel TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla delibera AEEG n. 156/07 e ss.mm.ii. Tali fasce di riferimento potranno essere modificate a seguito ed in conformità alle eventuali modifiche introdotte dall’AEEG. Per le Amministrazioni dotate di misuratore “monorario” verrà considerata un’unica fascia di riferimento (F0). Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i singoli contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell’esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all’art. 1 del TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell’energia elettrica), ovvero l’Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e ss.mm.iial MIT. Il distributore locale operante su ciascun punto di prelievo è responsabile della misurazionePrenditore, sia dell’energia sia della potenza consegnate, mediante la propria apparecchiatura di misura. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall’AEEG. Ai sensi sulla base di quanto previsto alla delibera n. 199/11 all’art 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 176 della Legge 107/2015, delega l’Istituto Finanziatore ad effettuare l’Erogazione direttamente in favore degli Enti Locali Beneficiari indicati in ciascuna Richiesta di Erogazione e s.m.i.per l’importo indicato nella Richiesta di Erogazione in relazione a ciascun di tali enti, qualora gli apparecchi sui conti infruttiferi, intestati ai medesimi presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale ed IBAN) saranno indicate dal Prenditore per ciascun Ente Locale Beneficiario nella Richiesta di misura risultino inesattiErogazione. Dell’Erogazione, salvo diverso criterio adottato dal gestore della rete competentecome sopra effettuata a cura dell’Istituto Finanziatore, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi sarà data comunicazione, al MIUR, al MEF ed al MIT. Il Prenditore solleva l’Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento merito all’erogazione effettuata in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o dal giorno in cui l'Amministrazione l'ha richiesta. Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni degli apparecchi di misura, i prelievi verranno valutati favore dell’Ente Locale Beneficiario sulla base del Consumo annuo stimato del contratto, ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi delle indicazioni ed istruzioni di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati cui alla Richiesta di misura del distributore locale. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro interruzioni, buchi Erogazione presentata dal Prenditore stesso ed alla effettiva destinazione di tensione, gestione del collegamento degli impianti dell'Amministrazione alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore della rete tale erogazione da parte dell’Ente Locale Beneficiario alle finalità riportate nella predetta Richiesta di trasmissione nazionale (Terna) e/o al Distributore locale al quale l'Amministrazione è collegata secondo quanto previsto dall'Allegato A della delibera AEEG n. 198/11 e s.m.i (Testo integrato in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015). Pertanto, tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ad eccezione delle ipotesi in cui sia necessaria all'esecuzione della fornitura stessa, la gestione degli apparecchi di misura, qualora questi ultimi appartengano al Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo rispetto ai corrispettivi di fornitura, assistenza connessa ad eventuali pretese avanzate dalla medesima nei confronti del gestore della rete e/o Distributore locale a cui è collegata, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata, e ad adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione tra l’Amministrazione e il Distributore. L'energia elettrica fornita all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altri luoghi, ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Ai sensi dell’Allegato A alla delibera AEEG n. 110/07 e s.m.iErogazione., il Fornitore s’impegna a predisporre al momento dell’attivazione dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura una o più schede di riepilogo dei corrispettivi.

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