Esclusione all’uso degli strumenti informatici. All’inizio del rapporto lavorativo o di consulenza, l’Istituto valuta la presenza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso dei vari dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica da parte degli incaricati. Successivamente, e periodicamente, l’Istituto valuta la permanenza dei presupposti per l’utilizzo dei dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica. È fatto esplicito divieto ai soggetti non autorizzati di accedere agli strumenti informatici aziendali. I casi di esclusione possono riguardare: 1. L’utilizzo del COMPUTER o di altri DISPOSITIVI. 2. L’utilizzo della posta elettronica. 3. L’accesso a internet. Le eventuali esclusioni sono strettamente connesse al principio della natura aziendale e lavorativa degli strumenti informatici, nonché al principio di necessità di cui al Codice Privacy e GDPR. Più specificatamente, hanno diritto all’utilizzo degli strumenti e ai relativi accessi solo i responsabili che, per funzioni lavorative, ne abbiano un effettivo e concreto bisogno. I casi in cui le esclusioni dovranno risultare operative in forza di tali motivazioni verranno comunicati individualmente e potranno riguardare sia tutti i casi sopra descritti, sia solo uno o due degli stessi. Si informa che tali esclusioni sono divenute necessarie alla luce del Provvedimento del Garante 1° marzo 2007, che indica di ridurre a titolo cautelativo e preventivo l’utilizzo degli strumenti informatici in considerazione dei pericoli e delle minacce indicate in questo documento.
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Esclusione all’uso degli strumenti informatici. All’inizio del rapporto lavorativo o di consulenza, l’Istituto valuta la presenza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso dei vari dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica da parte degli incaricati. Successivamente, e periodicamente, l’Istituto valuta la permanenza dei presupposti per l’utilizzo dei dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica. È fatto esplicito divieto ai soggetti non autorizzati di accedere agli strumenti informatici aziendali. I casi di esclusione possono riguardare:
1. L’utilizzo del COMPUTER o di altri DISPOSITIVI.
2. L’utilizzo della posta elettronica.
3. L’accesso a internet. Le eventuali esclusioni sono strettamente connesse al principio della natura aziendale e lavorativa degli strumenti informatici, nonché al principio di necessità di cui al Codice Privacy e GDPR. Più specificatamente, hanno diritto all’utilizzo degli strumenti e ai relativi accessi solo i responsabili che, per funzioni lavorative, ne abbiano un effettivo e concreto bisogno. I casi in cui le esclusioni dovranno risultare operative in forza di tali motivazioni verranno comunicati individualmente e potranno riguardare sia tutti i casi sopra descritti, sia solo uno o due degli stessi. Si informa che tali esclusioni sono divenute necessarie alla luce del Provvedimento del Garante 1° marzo 2007, che indica di ridurre a titolo cautelativo e preventivo l’utilizzo degli strumenti informatici in considerazione dei pericoli e delle minacce indicate in questo documento.
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Samples: Disciplinary Regulations on Data Processing, Disciplinary Regulations on Data Processing
Esclusione all’uso degli strumenti informatici. All’inizio del rapporto lavorativo o di consulenza, l’Istituto l’organizzazione valuta la presenza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso dei vari dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica da parte degli incaricatidei soggetti designati. Successivamente, Successivamente e periodicamente, l’Istituto periodicamente l’organizzazione valuta la permanenza dei presupposti per l’utilizzo dei dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica. È fatto esplicito divieto ai soggetti non autorizzati di accedere agli strumenti informatici aziendali. I casi di esclusione possono riguardare:.
1. L’utilizzo del COMPUTER computer o di altri DISPOSITIVI.dispositivi;
2. L’utilizzo della posta elettronica.;
3. L’accesso a internet. Le eventuali esclusioni sono strettamente connesse al principio della natura aziendale e lavorativa degli strumenti informatici, informatici nonché al principio di necessità di cui al Codice Privacy e GDPR. G.D.P.R.. Più specificatamente, specificatamente hanno diritto all’utilizzo degli strumenti e ai relativi accessi solo i responsabili designati che, per funzioni lavorative, ne abbiano un effettivo e concreto bisogno. I casi in cui le esclusioni dovranno risultare operative in forza di tali motivazioni verranno comunicati individualmente e potranno riguardare sia tutti i casi sopra descritti, sia solo uno o due degli stessi. Si informa che tali esclusioni sono divenute necessarie alla luce del Provvedimento del Garante 1° marzo 2007, 2007 che indica di ridurre a titolo cautelativo e preventivo l’utilizzo degli strumenti informatici in considerazione dei pericoli e delle minacce indicate in questo documento.
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Esclusione all’uso degli strumenti informatici. All’inizio del rapporto lavorativo o di consulenza, l’Istituto l’Azienda valuta la presenza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso dei vari dispositivi device aziendali, di internet e della posta elettronica da parte degli incaricati. Successivamente, Successivamente e periodicamente, l’Istituto periodicamente l’Azienda valuta la permanenza dei presupposti per l’utilizzo dei dispositivi device aziendali, di internet e della posta elettronicaelettronica da parte degli incaricati. È fatto esplicito divieto ai soggetti non autorizzati di accedere agli strumenti informatici aziendali. I casi di esclusione possono riguardare:
1. L’utilizzo l’utilizzo del COMPUTER o di altri DISPOSITIVI.DEVICE;
2. L’utilizzo l’utilizzo della posta elettronica.;
3. L’accesso l’accesso a internet. Le eventuali esclusioni sono strettamente connesse al principio della natura aziendale e lavorativa degli strumenti informatici, informatici nonché al principio di necessità di cui al Codice Privacy e GDPR. Più specificatamente, specificatamente hanno diritto all’utilizzo degli strumenti e ai relativi accessi solo i responsabili gli incaricati che, per funzioni lavorative, ne abbiano un effettivo e concreto bisogno. I casi in cui le esclusioni dovranno risultare operative in forza di tali motivazioni verranno comunicati individualmente e potranno riguardare sia tutti i casi sopra descritti, sia solo uno o due degli stessi. Si informa che tali esclusioni sono divenute necessarie alla luce del Provvedimento del Garante 1° marzo 2007, 2007 che indica di ridurre a titolo cautelativo e preventivo l’utilizzo degli strumenti informatici in considerazione dei pericoli e delle minacce indicate in questo documento.
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Samples: Disciplinary Guidelines for the Use of It Tools, Internet, and Email
Esclusione all’uso degli strumenti informatici. All’inizio del rapporto lavorativo o di consulenza, l’Istituto l’ente valuta la presenza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso dei vari dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica da parte degli incaricati. Successivamente, Successivamente e periodicamente, l’Istituto periodicamente l’ente valuta la permanenza dei presupposti per l’utilizzo dei dispositivi aziendali, di internet e della posta elettronica. È fatto esplicito divieto ai soggetti non autorizzati di accedere agli strumenti informatici aziendali. I casi di esclusione possono riguardare:
1. L’utilizzo del COMPUTER o di altri DISPOSITIVI.
2. L’utilizzo della posta elettronica.
3. L’accesso a internet. Le eventuali esclusioni sono strettamente connesse al principio della natura aziendale e lavorativa degli strumenti informatici, informatici nonché al principio di necessità di cui al Codice Privacy e GDPRPrivacy. Più specificatamente, hanno diritto all’utilizzo degli strumenti e ai relativi accessi solo i responsabili gli incaricati che, per funzioni lavorative, ne abbiano un effettivo e concreto bisogno. I casi in cui le esclusioni dovranno risultare operative in forza di tali motivazioni verranno comunicati individualmente e potranno riguardare sia tutti i casi sopra descritti, sia solo uno o due degli stessi. Si informa che tali esclusioni sono divenute necessarie alla luce del Provvedimento del Garante 1° marzo 2007, 2007 che indica di ridurre a titolo cautelativo e preventivo l’utilizzo degli strumenti informatici in considerazione dei pericoli e delle minacce indicate in questo documento.
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Samples: Codice Di Condotta Interno