Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 1.250,00 Area 2 1.140,00 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil premesso - che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti prevede che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, Codiretti, CIA, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale all‟originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività l‟esclusività a tutti gli effetti di legge. È E‟ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio sull‟organizzazione dell‟archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’artdell‟art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia dell‟Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’artdell‟art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI 2 Operai florovivaisti Aree professionali Minimi Area 1 1.250,00 7,20 Area 2 1.140,00 6,60 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 del mese 6,20 In data 6 luglio 2006, presso la sede di ottobre Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: Confederazione Generale dell‟Agricoltura Italiana (Confagricoltura); Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti); Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Flai-Cgil; Fai-Cisl; Uila-Uil, che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all‟interno delle vigenti regole europee e dell‟affermato processo di globalizzazione dell‟economia mondiale; che l‟accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull‟agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario, che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell‟avviso comune per l‟emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell‟occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune, che per migliorare l‟occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell‟offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione, tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate l‟esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l‟anno a livello nazionale per monitorare l‟andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura dell‟Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II101, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura dell‟Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti dei Coltivatori Diretti la Confederazione Italiana Agricoltori la FlaiCONFEDERDIA la FLAI-Cgil CGIL la FaiFISBA-Cisl CISL la UilaUILA-Uil premesso - UIL Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale demanda alla contrattazione collettiva la definizione di Lavoro (CCNL) alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli operai agricoli aspetti riguardanti la sicurezza e florovivaisti prevede la salute sul luogo del lavoro; visto il “Protocollo d‟Intesa”, allegato al verbale di Accordo del 13/11/1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli; considerato che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano disposizioni contenute nel d.lgs. 626/94 così come modificato dal d.lgs. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari esigenze caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di regolamentazione lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le norme di materie demandate seguito indicate, di dare attuazione alla contrattazione definizione dei suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di secondo livello (articoli 90 esercizio, la formazione di detta rappresentanza e 91 del presente contratto), la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricolturaquadri, Codiretti, CIA, Fai-Cisl gli impiegati e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale par- ziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 1.250,00 Area 2 1.140,00 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione Confede- razione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx IIXX, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil premesso - • che l'artl’art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti prevede che "“le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione l’applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"”; - • che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, Codiretti, CIA, Fai-Cisl e Uila-Uila- Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo dall’accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - • che le Parti ravvisano l'esigenza l’esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - • che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito nell’ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL c.c.n.l. conforme all’originale all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività l'esclusività a tutti gli effetti di legge. È E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’artdell'art. 11 della legge n. 963 del 1988963/1988, le parti contraenti si impegnano a ad inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia nazionale dell'economia e del Lavoro lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. Xxxxx, 2, Roma, copia del presente CCNLc.c.n.l. Inoltre, Inoltre ai sensi dell’artdell'art. 3, c. comma 2, del decreto decreto-legge n. 318 del 96318/1996, il presente CCNLc.c.n.l., a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta 30 giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti parti di cui al presente CCNL c.c.n.l. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti parti medesime. Le Parti parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNLc.c.n.l. Minimi salariali di area mensili (Vedi accordo di rinnovo in nota) Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 1.250,00 Area 2 1.140,00 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno L'anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) – Xxxxx - Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx IIXX, 101 tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana generale dell'agricoltura italiana la Confederazione Nazionale nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori italiana agricoltori la FlaiFLAI-Cgil CGIL la FaiFAI-Cisl CISL la UilaUILA-Uil premesso UIL - che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale contratto collettivo nazionale di Lavoro lavoro (CCNLc.c.n.l.) per gli operai agricoli e florovivaisti prevede che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL c.c.n.l. - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 22 ottobre 2014 le organizzazioni Organizzazioni Confagricoltura, CodirettiColdiretti, CIA, FaiFAI-Cisl CISL e UilaUILA-Uil UIL hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale contratto collettivo nazionale di Lavoro lavoro (CCNLc.c.n.l.) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; e considerato - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale contratto collettivo nazionale di Lavoro lavoro (CCNLc.c.n.l.) per gli operai agricoli e florovivaisti; tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo accordo - che fa parte integrante del CCNL c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti xxxxxxxxxxxxx ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica applica, con effetto dal 1 1° gennaio 2015 2015, il CCNL c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaistixxxxxxxxxxxxx, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
Art. 1 (Campo di applicazione)
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Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni Organizzazio- ni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio del- l’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988963/88, le parti contraenti si impegnano a ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale Na- zionale dell’Economia e del Lavoro (CNELLavoro), archivio contratti, xxx Xxx Xxxxx Xxxxx n. Xxxxx, 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, Inoltre ai sensi dell’art. 3, c. comma 2, del decreto legge n. 318 318, del 9614 giugno 1996, convertito con modificazioni nel- la legge 29 luglio 1996, n.402, il presente CCNL, a cura di una delle partipar- ti, sarà inviato nel termine nei termini di trenta 30 giorni al Ministero del lavoro Lavoro e della Pre- videnza Sociale e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione costituzio- ne delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti Par- ti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali territoriali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 1.250,00 Area 2 1.140,00 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno 2014 Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni Isti- tuti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie co- muni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appo- siti accordi:
a) entro il giorno 22 31.12.96: - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza d.lgs. 626; - osservatorio nazionale sullo stato del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricolturasettore agricolo; - organismo bilaterale sulla formazione professionale; - rappresentanza sindacale unitaria RSU.
b) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil premesso entro i tempi successivamente possibili: - che l'artprevidenza complementare per impiegati ed operai. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti prevede che "Le parti ritengono interesse comune approfondire le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione armoniz- zazione di materie demandate alla contrattazione alcune normative dei due contratti anche al fine di secondo livello (articoli 90 verificare le condizioni e 91 le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti me- desimi. A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, Codiretti, CIA, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Samples: Confederation Agreement
Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 1.250,00 1.286, 25 Area 2 1.140,00 1.173, 06 Area 3 850,00 874, 65 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 7,79 Area 2 6,94 7,14 Area 3 6,52 6,71 L’anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx IIXX, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil premesso - che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti prevede che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto)contratto)16, per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, CodirettiColdiretti, CIA, Fai-Fai- Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; 16 Cfr. articoli n. 92 e 93 del presente CCNL. - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL C.C.N.L. conforme all’originale all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività l'esclusività a tutti gli effetti di legge. È E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’artdell'art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia dell'Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. C.C.N.L.. Inoltre, ai sensi dell’artdell'art. 3, c. e. 2, del decreto legge Decreto Legge n. 318 del 96, il presente CCNLC.C.N.L., a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro Lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL C.C.N.L. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. C.C.N.L.. ALLEGATI Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Operai agricoli Aree professionali Minimi Area 1 1.250,00 1.200,00 Area 2 1.140,00 1.100,00 Area 3 850,00 750, 00 Minimi salariali di area orari in vigore dal 1° gennaio 2011 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Operai florovivaisti Aree professionali Minimi Area 1 7,57 7,20 Area 2 6,94 6,60 Area 3 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 6,20 Allegato 2 - Protocollo di intesa per un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività del mese settore agricolo In data 6 luglio 2006, presso la sede di ottobre Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura); - Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti); - Confederazione Italiana Agricoltori (CIA); - FLAI-CGIL; - FAI-CISL; - UILA-UIL; considerato che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico - PIL sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all'interno delle vigenti regole europee e dell'affermato processo di globalizzazione dell'economia mondiale; che l'accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull'agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario, che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell'avviso comune per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell'occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune, che per migliorare l'occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell'offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione, tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate ravvisano l'esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e convengono di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l'anno a livello nazionale per monitorare l'andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. "Rappresentante per la sicurezza e Comitati paritetici" Il 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II101, 101 tra - la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana dell'Agricoltura Italiana; - la Confederazione Nazionale Coldiretti dei Coltivatori Diretti; - la Confederazione Italiana Agricoltori e - la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil premesso - che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti prevede che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"CONFEDERDIA; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, Codiretti, CIA, Faila FLAI-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economicoCGIL; - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operaila FISBA-CISL; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.la UILA-UIL;
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Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio dell’archi- vio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso consen- so espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 1.250,00 Area 2 1.140,00 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione Confe- derazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx- nuele II, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la Confederazione Italiana Agricoltori la Flai-Cgil la Fai-Cisl la Uila-Uil premesso - • che l'artl’art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli agri- coli e florovivaisti prevede che "“le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione re- golamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli ar- ticoli 90 e 91 del presente contratto)contratto)16, per i quali - ferma restando l'applicazione l’applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"”; - • che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, CodirettiColdiretti, CIA, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo mo- dificato dall’accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - • che le Parti ravvisano l'esigenza l’esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro la- 16 Cfr. articoli n. 92 e 93 del presente CCNL. voro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - • che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito nell’am- bito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante integran- te del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaistiflorovivai- sti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI 2 Operai florovivaisti Aree professionali Minimi Area 1 1.250,00 7,20 Area 2 1.140,00 6,60 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 del mese 6,20 In data 6 luglio 2006, presso la sede di ottobre Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: – Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura); – Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti); – Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), – Flai-Cgil; – Fai-Cisl; – Uila-Uil, che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di globalizzazione dell’economia mondiale; che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario, che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell’avviso comune per l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell’occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune, che per migliorare l’occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell’offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione, tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate l’esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l’anno a livello nazionale per monitorare l’andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II101, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti dei Coltivatori Diretti la Confederazione Italiana Agricoltori la FlaiCONFEDERDIA la FLAI-Cgil CGIL la FaiFISBA-Cisl CISL la UilaUILA-Uil premesso - UIL Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale demanda alla contrattazione collettiva la definizione di Lavoro (CCNL) alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli operai agricoli aspetti riguardanti la sicurezza e florovivaisti prevede la salute sul luogo del lavoro; visto il “Protocollo d’Intesa”, allegato al verbale di Accordo del 13/11/1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli; considerato che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano disposizioni contenute nel d.lgs. 626/94 così come modificato dal d.lgs. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari esigenze caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di regolamentazione lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le norme di materie demandate seguito indicate, di dare attuazione alla contrattazione definizione dei suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di secondo livello (articoli 90 esercizio, la formazione di detta rappresentanza e 91 del presente contratto), la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricolturaquadri, Codiretti, CIA, Fai-Cisl gli impiegati e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL conforme all’originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti di legge. È E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge n. 963 del 1988, le parti contraenti si impegnano a inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del decreto legge n. 318 del 96, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime. Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNL. Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI 2 Operai florovivaisti Aree professionali Minimi Area 1 1.250,00 7,20 Area 2 1.140,00 6,60 Area 3 850,00 Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Area 1 7,57 Area 2 6,94 Area 3 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 del mese 6,20 In data 6 luglio 2006, presso la sede di ottobre Confagricoltura in Roma, tra le seguenti organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: − Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura); − Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti); − Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), − Flai-Cgil; − Fai-Cisl; − Uila-Uil, che lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-Pil sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all’interno delle vigenti regole europee e dell’affermato processo di globalizzazione dell’economia mondiale; che l’accresciuta concorrenza dei paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull’agricoltura italiana ed europea; che sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario, che nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell’avviso comune per l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; che permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell’occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune, che per migliorare l’occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell’offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione, tutto ciò considerato, le Parti in epigrafe indicate l’esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire, e di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l’anno a livello nazionale per monitorare l’andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura) – in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II101, 101 la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti dei Coltivatori Diretti la Confederazione Italiana Agricoltori la FlaiCONFEDERDIA la FLAI-Cgil CGIL la FaiFISBA-Cisl CISL la UilaUILA-Uil premesso - UIL Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale demanda alla contrattazione collettiva la definizione di Lavoro (CCNL) alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli operai agricoli aspetti riguardanti la sicurezza e florovivaisti prevede la salute sul luogo del lavoro; visto il “Protocollo d’Intesa”, allegato al verbale di Accordo del 13/11/1996 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli; considerato che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano disposizioni contenute nel d.lgs. 626/94 così come modificato dal d.lgs. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari esigenze caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di regolamentazione lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le norme di materie demandate seguito indicate, di dare attuazione alla contrattazione definizione dei suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di secondo livello (articoli 90 esercizio, la formazione di detta rappresentanza e 91 del presente contratto), la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricolturaquadri, Codiretti, CIA, Fai-Cisl gli impiegati e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.
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Esclusività di stampa. Archivi contratti. Il presente CCNL c.c.n.l. conforme all’originale all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività l'esclusività a tutti gli effetti di legge. È E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’artdell'art. 11 della legge n. 963 del 1988963/1988, le parti contraenti si impegnano a ad inviare al Consiglio Nazionale dell’Economia nazionale dell'economia e del Lavoro lavoro (CNEL), archivio contratti, xxx Xxxxx Xxxxx n. Xxxxx, 2, Roma, copia del presente CCNLc.c.n.l. Inoltre, Inoltre ai sensi dell’artdell'art. 3, c. comma 2, del decreto decreto-legge n. 318 del 96318/1996, il presente CCNLc.c.n.l., a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di trenta 30 giorni al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali e assistenziali. In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti parti di cui al presente CCNL c.c.n.l. o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti parti medesime. Le Parti parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i contratti provinciali e/o accordi applicativi del presente CCNLc.c.n.l. ALLEGATI 1ª 1.200,00 2ª 1.100,00 3ª 750,00 Tabella n. 1 OPERAI AGRICOLI AREE PROFESSIONALI MINIMI Operai agricoli Minimi salariali di area orari in vigore dal 1º gennaio 2011 Tabella 2 Operai florovivaisti 1ª 7,20 2ª 6,60 3ª 6,20 L'accordo 22 ottobre 2014 prevede quanto segue: Allegato 1 Minimi salariali di area mensili Tabella 1 Operai agricoli Aree professionali Minimi Area 1 1ª 1.250,00 Area 2 2ª 1.140,00 Area 3 3ª 850,00 Minimi salariali di area orari Tabella n. 2 OPERAI FLOROVIVAISTI AREE PROFESSIONALI MINIMI Operai florovivaisti Aree professionali Minimi Area 1 1ª 7,57 Area 2 2ª 6,94 Area 3 3ª 6,52 L’anno 2014 il giorno 22 del mese In data 6 luglio 2006, presso la sede di ottobre Confagricoltura, in Roma, tra le seguenti Organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo: - Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura); - Confederazione nazionale Coldiretti (Coldiretti); - Confederazione italiana agricoltori (CIA); - FLAI-CGIL; - FAI-CISL; - UILA-UIL; Considerato che: - lo scenario economico nazionale risulta caratterizzato da una prolungata difficile congiuntura con una crescita del Prodotto interno lordo (PIL) ancora modesta, con conti pubblici senza avanzo primario e con un rapporto debito pubblico-PIL sempre più preoccupante soprattutto se letto, come doveroso, all'interno delle vigenti regole europee e dell'affermato processo di globalizzazione dell'economia mondiale; - l'accresciuta concorrenza dei Paesi terzi determina una forte pressione competitiva che grava sull'agricoltura italiana ed europea; - sul sistema produttivo rappresentato dalle imprese agricole continuano a gravare costi economici di produzione e appesantimenti burocratici e amministrativi che frenano la competitività delle aziende del settore primario; - nel mercato del lavoro agricolo continuano ad essere presenti fenomeni distorsivi, quali quelli del lavoro sommerso e lavoro fittizio, che debbono essere adeguatamente combattuti così come rilevato e concordato dalle medesime parti nell'avviso comune per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura del 4 maggio 2004; - permane la necessità, pur nel rispetto delle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente stagionale, di favorire la stabilizzazione dell'occupazione, in linea con quanto indicato nel citato avviso comune; - per migliorare l'occupazione in agricoltura occorre innalzare la qualità dell'offerta formativa al fine di assicurare ai lavoratori un livello di professionalità adeguato alle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapida evoluzione; Tutto ciò considerato, le parti in epigrafe indicate; Ravvisano: - l'esigenza di definire delle sedi permanenti di confronto per individuare e convenire obiettivi comuni da perseguire anche in rapporto con le pubbliche istituzioni rispetto ai temi sopra evidenziati e a quelli che dovessero sopravvenire; e Convengono: - di incontrarsi a richiesta di una di esse e comunque almeno una volta l'anno a livello nazionale per monitorare l'andamento complessivo del settore e decidere iniziative comuni di intervento; - di demandare a livello territoriale la definizione di analoghe iniziative. Il giorno 18 dicembre 1996 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura) – Xxxxx in Roma, xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx II, 101 tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana generale dell'agricoltura italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti nazionale dei coltivatori diretti la Confederazione Italiana Agricoltori italiana agricoltori e la FlaiCONFEDERDIA la FLAI-Cgil CGIL la FaiFISBA-Cisl CISL la UilaUILA-Uil premesso - UIL Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che l'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale demanda alla contrattazione collettiva la definizione di Lavoro (CCNL) alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli operai agricoli aspetti riguardanti la sicurezza e florovivaisti prevede che "le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello (articoli 90 e 91 la salute sul luogo del presente contratto), per i quali - ferma restando l'applicazione del presente CCNL - definire un accordo collettivo"; - che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, Codiretti, CIA, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26 aprile 2006 per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; - che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai; - che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti; le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti ed è ad esso allegato - i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato ed i loro operai. A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito specificatamente previsto.lavoro;
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