Formazione ed informazione dei lavoratori Clausole campione

Formazione ed informazione dei lavoratori. Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed informazione di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs. 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
Formazione ed informazione dei lavoratori. 1. La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà pubblicato e distribuito dall'EBNAIP. La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese. I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. 626/94.
Formazione ed informazione dei lavoratori. 1. L'ANACI, l’UNAI e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà pubblicato e distribuito
Formazione ed informazione dei lavoratori. I lavoratori oltre a rispettare le disposizioni di sicurezza ricevute, sono sottoposti a programmi di formazione, informazione ed aggiornamento ai sensi degli artt. 15, 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre devono avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione, senza apportare modifiche alle stesse e segnalando al proprio superiore qualsiasi difetto riscontrato. In tale ipotesi, è interesse del datore di lavoro, oltre che suo preciso obbligo, dare evidenza che tale formazione è stata fatta, ha avuto per destinatari i lavoratori interessati, ha avuto come oggetto i rischi residui ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati. A tal fine è compito del Preposto di cantiere affinché il presente piano operativo di sicurezza venga messo a disposizione dei lavoratori che ne vogliano prendere visione per una corretta informazione dei parametri di sicurezza nell’ambito della loro attività lavorativa. Si riporta di seguito l’elenco delle funzioni responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione soggette a formazione ed informazione così come previsto dalle vigenti normative meglio specificate in appresso e l’indicazione dell’espletamento della formazione. Tale dichiarazione ha valenza di autocertificazione dell’avvenuta formazione da parte del Datore di lavoro dell’impresa che dovrà comunque allegare l’apposita documentazione in merito all’informazione ed alla formazione dei lavoratori impegnati in cantiere ai sensi del punto 3.2.1, lett. l dell’Allegato XV contenuto nel D. Lgs. n° 81/2008. Nome Funzione Responsabile Formazione ed informazione Data ed Ente Attestante Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rappresentante dei lavoratori Direttore Tecnico di Cantiere Responsabile della sicurezza di cantiere Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso Responsabile del Sistema di Gestione delle Emergenze È inoltre di seguito riportato uno specifico mansionario, ai sensi del punto 3.2.1, lett. b, dell’Allegato XV contenuto nel D. Lgs. n° 81/2008, per ogni figura in cantiere, inerente la sicurezza, nominata dall’impresa esecutrice.
Formazione ed informazione dei lavoratori. I lavoratori oltre a rispettare le disposizioni di sicurezza ricevute, sono sottoposti a programmi di formazione, informazione ed aggiornamento ai sensi degli artt. 15, 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre devono avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione, senza apportare modifiche alle stesse e segnalando al proprio superiore qualsiasi difetto riscontrato. In tale ipotesi, è interesse del datore di lavoro, oltre che suo preciso obbligo, dare evidenza che tale formazione è stata fatta, ha avuto per destinatari i lavoratori interessati, ha avuto come oggetto i rischi residui ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati. A tal fine è compito del Preposto di cantiere affinché il presente piano operativo di sicurezza venga messo a disposizione dei lavoratori che ne vogliano prendere visione per una corretta informazione dei parametri di sicurezza nell’ambito della loro attività lavorativa. Si riporta di seguito l’elenco delle funzioni responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione soggette a formazione ed informazione così come previsto dalle vigenti normative meglio specificate in appresso e l’indicazione dell’espletamento della formazione. Tale dichiarazione ha valenza di autocertificazione dell’avvenuta formazione da parte del Datore di lavoro dell’impresa che dovrà comunque allegare l’apposita documentazione in merito all’informazione ed alla formazione dei lavoratori impegnati in cantiere ai sensi del punto 3.2.1, lett. l dell’Allegato XV contenuto nel D. Lgs. n° 81/2008. Sig. Airò Xxxxxxx Xxxxxxxx Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione SI 21/12/2007 Studio Tecnico Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Agg. 20/09/2017 Sicef S.r.l. EFEI Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx dei lavoratori SI 17/10/2016 Confartigianato AG-Sicef S.r.l. Sig. Airò Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Tecnico di Cantiere SI Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx della sicurezza di cantiere SI Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso SI 09/10/2013 La Piramide S.r.l. - Agg. 22/12/2016 Sicef S.r.l.
Formazione ed informazione dei lavoratori. La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 626/1994, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d); volume che sarà pubblicato e distribuito dall'EBNAIP. La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese. I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994. La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dall'EBNAIP o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche:
Formazione ed informazione dei lavoratori. La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi coerentemente ai contenuti del D. Lgs. 81/08 artt. 36-37 e l’aggiornamento periodico sarà a cura dell’Azienda con modalità integrate per tutto il personale. La formazione specifica per gli RLS ed il loro aggiornamento sarà a cura dell’ente di riferimento. L’Università si impegna a fornire all’Azienda l’elenco dei lavoratori partecipanti ed i contenuti dei corsi di formazione attuati negli ultimi cinque anni per le valutazioni di pertinenza. Tutti gli operatori si impegnano ad attuare e rispettare le indicazioni e le raccomandazioni ed i regolamenti in materia di sicurezza e di gestione delle emergenze in vigore nell’Azienda, collaborando con essa. Sarà compito dei Dirigenti e dei Preposti, ciascuno secondo le proprie prerogative, vigilare e controllare sulla loro applicazione come previsto dal D. Lgs. 81/08.
Formazione ed informazione dei lavoratori. Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Responsabile per la Sicurezza di cantiere, del Coordinatore in fase di Esecuzione, dei Preposti oltre a quelle impartite dal proprio datore di lavoro, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni. Il personale sarà informato dei rischi specifici cui è esposto, sia a voce, sia mediante affissione in vari settori di lavori, di cartelli unificati secondo il D.Lgs 81/08 (All. XXIV – XXIX), indicanti le principali norme di prevenzione infortuni come individuati all’interno del presente piano. Periodicamente o qualora via siano sostanziali mutamenti unitamente nella struttura ed organizzazione del cantiere l’incontro di cui sopra dovrà essere ripetuto con gli stessi criteri descritti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).