Formazione ed informazione dei lavoratori Clausole campione

Formazione ed informazione dei lavoratori. Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione ed informazione di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs. 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
Formazione ed informazione dei lavoratori. La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà pubblicato e distribuito dall'EBNAIP. La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese. I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. 626/94.
Formazione ed informazione dei lavoratori. La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 626/1994, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d); volume che sarà pubblicato e distribuito dall'EBNAIP. La pubblicazione sarà messa a disposizione di tutti i datori di lavoro, ed eventuali terzi interessati, dietro rimborso delle relative spese. I datori di lavoro provvederanno alla distribuzione gratuita della pubblicazione ai lavoratori di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994. La FIAIP e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti da agenti immobiliari professionali, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dall'EBNAIP o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche: a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di enti, istituti, società, Associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo di categoria; b) siano attivati in collaborazione con l'EBNAIP; c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997, Ministri del lavoro e della sanità:
Formazione ed informazione dei lavoratori. 1. L'ANACI, l’UNAI e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo cureranno la redazione di un volume informativo sulle materie elencate all'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 626/94, tenendo conto del programma di cui al successivo punto 3, lett. d), volume che sarà pubblicato e distribuito 2. L'ANACI, l’UNAI e le XX.XX. dei lavoratori firmatarie del presente accordo, in quanto parti stipulanti il CCNL per i dipendenti da Amministratori di condominio, riconoscono che la formazione dei lavoratori dipendenti da Amministrazioni, Studi, Società di servizi professionali alla proprietà immobiliare, di cui all'art. 22 del D.Lgs. 626/94, può ritenersi adempiuta mediante la frequenza di corsi promossi dall'EBN/AC o, comunque, che rispondano alle seguenti caratteristiche: a) siano tenuti da soggetti qualificati - iscritti negli albi professionali di competenza o forniti del relativo titolo di studio, per le materie tecniche - anche nell'ambito di Enti, Istituti, Società, Associazioni con attività finalizzata alla fornitura di servizi di istruzione, di assistenza e consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, o rivolta all'associazionismo di categoria; b) siano attivati in collaborazione con l'EBN/AC; c) abbiano durata di otto ore e prevedano le seguenti materie, così come indicato all'art. l del D.M. 16.1.1997, Ministri del Lavoro e della Sanità;
Formazione ed informazione dei lavoratori. Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Responsabile per la Sicurezza di cantiere, del Coordinatore in fase di Esecuzione, dei Preposti oltre a quelle impartite dal proprio datore di lavoro, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni. Il personale sarà informato dei rischi specifici cui è esposto, sia a voce, sia mediante affissione in vari settori di lavori, di cartelli unificati secondo il D.Lgs 81/08 (All. XXIV – XXIX), indicanti le principali norme di prevenzione infortuni come individuati all’interno del presente piano. Periodicamente o qualora via siano sostanziali mutamenti unitamente nella struttura ed organizzazione del cantiere l’incontro di cui sopra dovrà essere ripetuto con gli stessi criteri descritti.
Formazione ed informazione dei lavoratori. La formazione e informazione dei lavoratori sui rischi coerentemente ai contenuti del D. Lgs. 81/08 artt. 36-37 e l’aggiornamento periodico sarà a cura dell’Azienda con modalità integrate per tutto il personale. La formazione specifica per gli RLS ed il loro aggiornamento sarà a cura dell’ente di riferimento. L’Università si impegna a fornire all’Azienda l’elenco dei lavoratori partecipanti ed i contenuti dei corsi di formazione attuati negli ultimi cinque anni per le valutazioni di pertinenza. Tutti gli operatori si impegnano ad attuare e rispettare le indicazioni e le raccomandazioni ed i regolamenti in materia di sicurezza e di gestione delle emergenze in vigore nell’Azienda, collaborando con essa. Sarà compito dei Dirigenti e dei Preposti, ciascuno secondo le proprie prerogative, vigilare e controllare sulla loro applicazione come previsto dal D. Lgs. 81/08.
Formazione ed informazione dei lavoratori. I lavoratori oltre a rispettare le disposizioni di sicurezza ricevute, sono sottoposti a programmi di formazione, informazione ed aggiornamento ai sensi degli artt. 15, 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre devono avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione, senza apportare modifiche alle stesse e segnalando al proprio superiore qualsiasi difetto riscontrato. In tale ipotesi, è interesse del datore di lavoro, oltre che suo preciso obbligo, dare evidenza che tale formazione è stata fatta, ha avuto per destinatari i lavoratori interessati, ha avuto come oggetto i rischi residui ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati. A tal fine è compito del Preposto di cantiere affinché il presente piano operativo di sicurezza venga messo a disposizione dei lavoratori che ne vogliano prendere visione per una corretta informazione dei parametri di sicurezza nell’ambito della loro attività lavorativa. Si riporta di seguito l’elenco delle funzioni responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione soggette a formazione ed informazione così come previsto dalle vigenti normative meglio specificate in appresso e l’indicazione dell’espletamento della formazione. Tale dichiarazione ha valenza di autocertificazione dell’avvenuta formazione da parte del Datore di lavoro dell’impresa che dovrà comunque allegare l’apposita documentazione in merito all’informazione ed alla formazione dei lavoratori impegnati in cantiere ai sensi del punto 3.2.1, lett. l dell’Allegato XV contenuto nel D. Lgs. n° 81/2008. Nome Funzione Responsabile Formazione ed informazione Data ed Ente Attestante Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rappresentante dei lavoratori Direttore Tecnico di Cantiere Responsabile della sicurezza di cantiere Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso Responsabile del Sistema di Gestione delle Emergenze È inoltre di seguito riportato uno specifico mansionario, ai sensi del punto 3.2.1, lett. b, dell’Allegato XV contenuto nel D. Lgs. n° 81/2008, per ogni figura in cantiere, inerente la sicurezza, nominata dall’impresa esecutrice.
Formazione ed informazione dei lavoratori. I lavoratori oltre a rispettare le disposizioni di sicurezza ricevute, sono sottoposti a programmi di formazione, informazione ed aggiornamento ai sensi degli artt. 15, 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza sul posto di lavoro; inoltre devono avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione, senza apportare modifiche alle stesse e segnalando al proprio superiore qualsiasi difetto riscontrato. In tale ipotesi, è interesse del datore di lavoro, oltre che suo preciso obbligo, dare evidenza che tale formazione è stata fatta, ha avuto per destinatari i lavoratori interessati, ha avuto come oggetto i rischi residui ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati. A tal fine è compito del Preposto di cantiere affinché il presente piano operativo di sicurezza venga messo a disposizione dei lavoratori che ne vogliano prendere visione per una corretta informazione dei parametri di sicurezza nell’ambito della loro attività lavorativa. Si riporta di seguito l’elenco delle funzioni responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione soggette a formazione ed informazione così come previsto dalle vigenti normative meglio specificate in appresso e l’indicazione dell’espletamento della formazione. Tale dichiarazione ha valenza di autocertificazione dell’avvenuta formazione da parte del Datore di lavoro dell’impresa che dovrà comunque allegare l’apposita documentazione in merito all’informazione ed alla formazione dei lavoratori impegnati in cantiere ai sensi del punto 3.2.1, lett. l dell’Allegato XV contenuto nel D. Lgs. n° 81/2008. Sig. Airò Xxxxxxx Xxxxxxxx Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione SI 21/12/2007 Studio Tecnico Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Agg. 20/09/2017 Sicef S.r.l. EFEI Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx dei lavoratori SI 17/10/2016 Confartigianato AG-Sicef S.r.l. Sig. Airò Xxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Tecnico di Cantiere SI Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx della sicurezza di cantiere SI Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del Servizio di Pronto Soccorso SI 09/10/2013 La Piramide S.r.l. - Agg. 22/12/2016 Sicef S.r.l.

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  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto relativamente all’Istituto Scolastico Assicurato, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle condizioni di Assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono le seguenti: - INCENDIO. La Società, nella forma a Valore intero o a Primo rischio assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Art. 2.1 “Garanzia base” e seguenti, cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. - FURTO E RAPINA. La Società, nella forma a Primo rischio assoluto, indennizza i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all’interno del Fabbricato, Furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, Rapina e/o Estorsione avvenuta nei locali contenenti le Cose assicurate. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia all’Art. 3.1 “Garanzia base” e seguenti. - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI. Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell’attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. Si rinvia all’Art. 4.1. “Oggetto dell’assicurazione”, lett. a) e seguenti delle Norme che regolano la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro per gli aspetti di dettaglio.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.