Esigenze di transitorietà del conduttore. Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi: 1) contratto di lavoro a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; 2) previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; 3) trasferimento temporaneo della sede di lavoro; 4) necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in luogo diverso dalla propria residenza; 5) acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto; 6) esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione; 7) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data espressamente indicata nel contratto e documentata. Si precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze. Le esigenze di transitorietà dovranno essere provate con apposita documentazione da allegare al contratto. In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dagli art. 10.A e 10.B del presente accordo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto dalle parti. Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per i contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017 (allegato B), così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione sia i motivi di transitorietà, che tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone di cui al Capo I del presente accordo, con esclusione dei punti 7.c, 7.d e 7.e.
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Samples: Accordo Applicabile Nel Territorio Metropolitano Di Bologna, Accordo Applicabile Nel Territorio Metropolitano Di Bologna, Accordo Applicabile Nel Territorio Metropolitano Di Bologna
Esigenze di transitorietà del conduttore. Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
1) contratto di lavoro o a tempo determinato in un comune diverso di verso da quello di residenza;
2) previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
3) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
4) necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in luogo diverso dalla propria residenza;
5) acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
6) esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
7) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data espressamente indicata nel contratto e documentata. Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente documentate. Si precisa, inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze. Le Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per esigenze di transitorietà dovranno del locatore, può essere provate con apposita documentazione da allegare al contratto. In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dagli art. 10.A e 10.B del presente accordo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto prevista nel contratto sottoscritto dalle partil’introduzione di una clausola penale non superiore al 50% della mensilità del canone, con decorrenza dal trentesimo giorno di scadenza del contratto, in caso di ritardo nel rilascio. E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi. Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per i contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il l’allegato contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017 (allegato B)30/12/2002, così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con precisione sia i motivi di transitorietà, che tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del canone di cui al Capo I del presente accordo, con esclusione dei punti 7.c, 7.d e 7.e.
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Samples: Accordo Applicabile Nel Territorio Del Nuovo Circondario Imolese, Accordo Di Locazione a Canone Concordato