Esiti del collaudo. 38.3.1 In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili. Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati. 38.3.2 L’avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali. Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali. 38.3.3 Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l’esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti. 38.3.4 Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell’esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza. 38.3.5 Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l’idoneità all’uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l’accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l’applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna. I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo. 38.3.6 Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l’applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna. 38.3.7 In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per l’eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali. 38.3.8 L’occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l’intera partita del materiale sottoposto al collaudo. 38.3.9 Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l’esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite. 38.3.10 In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture
Esiti del collaudo. 38.3.1 In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili. Sui Il Contratto può prevedere che sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.
38.3.2 L’avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali. Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali.
38.3.3 Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l’esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.
38.3.4 Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell’esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.
38.3.5 Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l’idoneità all’uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l’accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l’applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna. I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.
38.3.6 Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l’applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.
38.3.7 In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per l’eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.
38.3.8 L’occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l’intera partita del materiale sottoposto al collaudo.
38.3.9 Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l’esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.
38.3.10 In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.
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Samples: Appalto Di Forniture
Esiti del collaudo. 38.3.1 In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili. Sui I materiali collaudati con esito positivo esono individuati, dunqueai fini dell’accettazione, valutati come accettabili, viene apposta con una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente dell’Acquedotto Pugliese Spa su ogni pezzo oggetto della forniturapezzo, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; e se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.
38.3.2 L’avvenuto collaudo dei . I materiali ai sensi del presente comma collaudati non comporta il trasferimento passano in proprietà al Committente dell’Acquedotto Pugliese Spa se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo artdell’art.18, salvo deposito dell’art.19. 41 e fatto salvo quanto disposto I materiali collaudati prima della consegna devono essere custoditi dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali. Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell’art. 26 delle presenti Condizioni Generali.
38.3.3 Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e responsabilità, senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli possono essere da lui impiegati per l’esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello quelli per il quale detti materiali i quali sono stati prodotti.
38.3.4 Sono considerati irricevibili i materiali che, in . In caso di esito alle operazioni di negativo del collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell’esito negativo delle operazioni di collaudo ne viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fornitore quando il collaudo sia stato eseguito fuori del suo stabilimento ed in e senza la sua assenza.
38.3.5 Qualora i difetti e presenza. Il Fornitore, ove ritenga che le carenze deficienze riscontrate in sede di collaudo sul materiale non siano, comunque, siano tali da pregiudicare pregiudicarne l’idoneità all’uso dei beni oggetto all’uso, può avanzare all’Acquedotto Pugliese Spa entro 15 giorni della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l’accettazione del prodotto motivata proposta di accettazione condizionata e cioè subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazionifacilitazioni per l’Acquedotto Pugliese Spa. Tale proposta domanda, oltre a non precludepregiudicare l’ulteriore esito del provvedimento di rifiuto del materiale, non può in ogni caso, la possibilità caso costituire titolo per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l’applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegnafornitore d ottenere una dilazione dei termini contrattuali. I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.
38.3.6 Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l’applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.
38.3.7 In ogni caso. Inoltre, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, avvisi o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per l’eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.
38.3.8 . Qualora nel collaudo di una partita si verificasse uno scarto superiore al 20%, viene rifiutata l’intera partita. Il contratto può tuttavia stabilire una diversa percentuale o un diverso criterio di valutazione dello scarto. L’occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente all’Acquedotto Pugliese Spa di rifiutare l’intera partita del materiale sottoposto al collaudo.
38.3.9 collaudo anche se esso risulti, sotto gli altri aspetti, accettabile. Non sono ammesse ripetizioni di prove. Tuttavia, in caso di rifiuto di materiali, qualora il Fornitore, a causa di valido impedimento, non sia stato presente alle prove, può richiederne la ripetizione in sua presenza. In tal caso la ripetizione delle prove avviene a spese del Fornitore, a meno che i risultati siano a suo favore. Il Fornitore non può sollevare potrà muovere eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non puòcollaudo, a nessun titolo, invocare nemmeno invocando per analogia l’esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.
38.3.10 . In ogni caso, caso il Fornitore fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente dell’Acquedotto Pugliese Spa senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento progresso della fornitura.
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Samples: Forniture Di Beni E Servizi