Esito del controllo Clausole campione

Esito del controllo. Relativamente all’esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1a): A Mancato rispetto della percentuale massima di Commissione dichiarata in offerta 1
Esito del controllo. Relativamente all’esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1a): A Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta 1 B Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta. La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva (classificata come non conformità grave) comporterà l’applicazione della relativa penale (rif. Cap. 10 “Penali”). Inoltre, verrà effettuata una nuova verifica ispettiva su un campione di fatture registrate nel periodo temporale successivo all’applicazione della suddetta penale. Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Tale costo non sarà superiore a 1.700,00 Euro (millesettecento/00 euro). Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all’importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 8). Qualora quest’ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il superamento del limite massimo ammesso nella tabella M.5, fermo restando l’applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.
Esito del controllo. Al termine delle operazioni di controllo, eseguite secondo le procedure innanzi descritte, il controllore riporta l’esito della verifica sulla check-list: − qualora dal controllo emerga che i prodotti ortofrutticoli sono conformi alle norme di commercializzazione, il controllore, rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all’allegato III al Regolamento (modulo L, delle presenti disposizioni), disponibile sul sito web: xxx.xxxx.xx, tramite apposite funzionalità; − qualora debba essere pronunciato un giudizio di non conformità (modulo M), in relazione a parametri relativi a presentazione, indicazioni esterne, indebita presenza del logo o difetti di prodotto (nel qual caso il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma), verrà selezionato un campione che dovrà interessare quantità massime indicate nell'allegato VI al Regolamento, differenziate a seconda che i prodotti siano condizionati o alla rinfusa. In caso di non conformità può delinearsi la seguente casistica: a) per i prodotti per i quali sono stabilite norme specifiche: − assenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme di commercializzazione. − difetti nella omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce; − assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi; − discordanza tra le indicazioni esterne e le caratteristiche tecniche della merce oggetto del controllo (natura, varietà, categoria, calibro, etc. ), fatte salve le tolleranze previste dalle norme. b) per i prodotti per i quali si applica la norma generale: − assenza dei requisiti minimi di qualità e maturità stabiliti ai punti 1-2 dell'Allegato I, Parte A del Regolamento - Norma Generale-, salvo per le tolleranze stabilite; − assenza, o inesattezza dell'indicazione di origine del prodotto riportata sugli imballaggi. Si ricorda che l'articolo 3 del Regolamento prevede che se il detentore del prodotto è in grado di dimostrare la conformità del prodotto alle norme UNECE, il prodotto è considerato conforme anche alla norma di commercializzazione generale di cui all'Allegato I parte A del Regolamento. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni aggiuntive a quelle dell'allegato 1, parte A, del Regolamento, riconducibili alle norme UNECE, tali informazioni aggiuntive devono risultare conformi alla norma UNECE relativa al prodotto con...
Esito del controllo. La verifica della documentazione trasmessa produce un esito, che viene comunicato al Beneficiario, e che può essere:

Related to Esito del controllo

  • Diritto di recesso del Contraente Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • Oggetto del contratto Sono oggetto del presente Contratto esclusivamente le concessioni di prestiti rimborsabili mediante cessioni di quote di pensione disciplinati dalla Legge 180 erogati dal Contraente a favore di pensionati. Sono invece esclusi dalla presente garanzia le concessioni di prestiti per i quali la Legge 180 esclude la cedibilità della pensione o del trattamento o dell'assegno. Con il presente Contratto Assicurazione Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente con ammortamento alla francese per la copertura della cessione del quinto della pensione (denominato Life Protection per la cessione del quinto della pensione), la Società riconosce al Beneficiari designati la corresponsione della Prestazione Assicurata, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolute. Pertanto la Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della relativa copertura assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si considererà estinta ed il Premio acquisito dall'Assicuratore. La presente copertura assicurativa ha valore in relazione ad eventi futuri ed incerti successivi alla data di decorrenza del contratto assicurativo e, pertanto, non opera qualora il decesso dell’Assicurato sia dovuto a patologie già diagnosticate e/o sottoposte a cure in epoca antecedente alla data di decorrenza del contratto assicurativo e delle quali l’Assicurato abbia sottaciuto l’esistenza in occasione della compilazione della modulistica relativa alla valutazione del suo stato di salute in fase assuntiva. Resta ferma la facoltà della Società di far valere le esclusioni (nelle forme e nei limiti previsti all’Art. 6 delle presenti Condizioni contrattuali) o di far ricorso ad azioni di regresso nei confronti degli eredi per il recupero delle somme pagate.

  • Importo del contratto Il valore del presente contratto, sulla base del ribasso unico percentuale proposto del , %, ammonta a Euro , ( / ) da intendersi al netto di IVA e spese così distinto: - FASE A “Valutazione Aziendale” – per l’importo massimo di euro - EVENTUALE FASE B “Supporto, assistenza e consulenza nel confronto con le parti coinvolte, finalizzata alla chiusura delle operazioni” – per l’importo massimo di euro , ; Saranno riconosciute spese per un importo massimo del 15% dell’importo contrattuale (con riferimento a ciascuna fase) previa autorizzazione scritta da parte di FER e con successiva rendicontazione finale. Ai sensi dell'art.26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Con gli importi contrattuali determinati in base all’offerta dell’IMPRESA si intendono compensate e retribuite senza eccezione alcuna le soluzioni migliorative e/o addizionali proposte dal concorrente in sede di presentazione della offerta. È comunque riservata a FER, in sede di svolgimento dei lavori, la possibilità di introdurre varianti in aumento o in diminuzione entro il limite di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale e l’esecutore è tenuto alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva né potendo accampare diritti e pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di prestazioni analoghe (consulenza / supporto / assistenza economica-finanziaria) alle quelle oggetto della presente procedura, FER si riserva facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore per predetti servizi (fermo restando l’importo massimo previsto a base di gara). L’esecutore non potrà eseguire varianti alle prestazioni previste nel contratto senza ordine o benestare scritto di FER, pertanto nessun compenso sarà riconosciuto all’esecutore in caso di esecuzione di prestazioni non autorizzate.

  • Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

  • Rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella 2.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • Contenuto del contratto Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: • prezzo del servizio • durata del contratto • modalità di utilizzo dei dati di lettura • modalità e tempistiche di pagamento • conseguenze del mancato pagamento • eventuali garanzie richieste • modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso • modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita

  • ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

  • Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.