Esito del controllo Clausole campione
Esito del controllo. Relativamente all’esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1a): A Mancato rispetto della percentuale massima di Commissione dichiarata in offerta 1
Esito del controllo. La verifica della documentazione trasmessa produce un esito, che viene comunicato al Beneficiario, e che può essere:
Esito del controllo. Al termine delle operazioni di controllo, eseguite secondo le procedure innanzi descritte, il controllore riporta l’esito della verifica sulla check-list: − qualora dal controllo emerga che i prodotti ortofrutticoli sono conformi alle norme di commercializzazione, il controllore, rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all’allegato III al Regolamento (modulo L, delle presenti disposizioni), disponibile sul sito web: ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇, tramite apposite funzionalità; − qualora debba essere pronunciato un giudizio di non conformità (modulo M), in relazione a parametri relativi a presentazione, indicazioni esterne, indebita presenza del logo o difetti di prodotto (nel qual caso il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma), verrà selezionato un campione che dovrà interessare quantità massime indicate nell'allegato VI al Regolamento, differenziate a seconda che i prodotti siano condizionati o alla rinfusa. In caso di non conformità può delinearsi la seguente casistica:
a) per i prodotti per i quali sono stabilite norme specifiche: − assenza dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme di commercializzazione. − difetti nella omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce; − assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi; − discordanza tra le indicazioni esterne e le caratteristiche tecniche della merce oggetto del controllo (natura, varietà, categoria, calibro, etc. ), fatte salve le tolleranze previste dalle norme.
b) per i prodotti per i quali si applica la norma generale: − assenza dei requisiti minimi di qualità e maturità stabiliti ai punti 1-2 dell'Allegato I, Parte A del Regolamento - Norma Generale-, salvo per le tolleranze stabilite; − assenza, o inesattezza dell'indicazione di origine del prodotto riportata sugli imballaggi. Si ricorda che l'articolo 3 del Regolamento prevede che se il detentore del prodotto è in grado di dimostrare la conformità del prodotto alle norme UNECE, il prodotto è considerato conforme anche alla norma di commercializzazione generale di cui all'Allegato I parte A del Regolamento. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformità alla norma di commercializzazione generale riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni aggiuntive a quelle dell'allegato 1, parte A, del Regolamento, riconducibili alle norme UNECE, tali informazioni aggiuntive devono risultare conformi alla norma UNECE relativa al prodotto con...
Esito del controllo. Relativamente all’esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1a): A Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta 1 B Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta. La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva (classificata come non conformità grave) comporterà l’applicazione della relativa penale (rif. Cap. 10 “Penali”). Inoltre, verrà effettuata una nuova verifica ispettiva su un campione di fatture registrate nel periodo temporale successivo all’applicazione della suddetta penale. Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Tale costo non sarà superiore a 1.700,00 Euro (millesettecento/00 euro). Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all’importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 8). Qualora quest’ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il superamento del limite massimo ammesso nella tabella M.5, fermo restando l’applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.
