Prova del contratto. Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Prova del contratto. L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
Prova del contratto. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
Prova del contratto. Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Prova del contratto. La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Prova del contratto. (Art. 1888 del Codice Civile) Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)
Prova del contratto. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Prova del contratto. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti.
Prova del contratto. Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall’Ente Contraente in sede di gara. Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente/Assicurato su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
Prova del contratto. Il contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto. L’Assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la Polizza di Assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L’Assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della Polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.