Common use of ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI Clause in Contracts

ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo. Inoltre, con effetto dalla stessa data di scadenza, alle stesse condizioni e per la durata di 2 (due) anni, senza nessun premio aggiuntivo, entra automaticamente in vigore l’estensione alla copertura di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo di Efficacia, purché le conseguenti richieste di risarcimento siano fatte per la prima volta contro l’Assicurato e da lui debitamente denunciate agli Assicuratori nel corso di tale durata di due anni. Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale convenuto, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti all’intera durata di due anni, terminati i quali l’assicurazione cessa definitivamente. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli articoli 9.1 e 17). Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 (facoltà di recesso in caso di sinistro).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilita’ Professionale Del Dirigente Medico Del Servizio Sanitario Nazionale

ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodoPeriodo di Assicurazione. Inoltre, con effetto dalla stessa data di scadenza, alle stesse condizioni e per la durata di 2 (due) anni, senza nessun premio aggiuntivo, entra automaticamente in vigore l’estensione alla copertura un periodo di garanzia postuma durante il quale l’Assicurato puo denunciare agli Assicuratori Sinistri derivanti da eventi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo di Efficacia, purché le conseguenti richieste di risarcimento siano fatte per la prima volta contro l’Assicurato e da lui debitamente denunciate agli Assicuratori nel corso di tale durata di due anni. Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale convenuto, per l’insieme di tutti i sinistri Sinistri pertinenti all’intera durata di due anni, terminati i quali l’assicurazione cessa definitivamente. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro Sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli articoli 9.1 10 e 1718). In caso di morte o incapacità dell’Assicurato, le attività professionali conseguite fino a quel momento rimangono coperte di garanzia a favore degli eredi o successori o tutori, ed alle condizioni tutte di polizza fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione in corso. Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 19 (facoltà di recesso in caso di sinistroSinistro).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilita’ Professionale Del Dipendente Del Servizio Sanitario Nazionale

ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione Assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo. InoltrePrevio il pagamento di un Premio aggiuntivo equivalente al 100% (cento per cento) del Premio corrispondente all’ultima mansione, con effetto dalla stessa data è riservata all’Assicurato la facoltà di scadenza, alle stesse condizioni e acquistare annualmente la copertura assicurativa per la durata di 2 (due) anni, senza nessun premio aggiuntivo, entra automaticamente in vigore l’estensione alla copertura di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi eventuale azioni nei propri confronti relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di Efficaciaefficacia della presente Polizza. Tuttavia, purché nel caso in cui l’Assicurato avesse notificato un Sinistro o una circostanza durante il Periodo di efficacia della presente Polizza, o in precedenti annualità della stessa, non avrà diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le conseguenti richieste modalità suddette. Tuttavia l’Assicurato avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di risarcimento siano fatte durata della Polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per la prima volta contro l’Assicurato e da lui debitamente denunciate agli Assicuratori nel corso un Periodo di tale durata Osservazione. L'Assicuratore si riserverà il diritto di due anni. Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale convenutooffrire un Periodo di Osservazione con i termini, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti all’intera durata di due annile condizioni ed il Premio che riterrà opportuni, terminati i quali l’assicurazione cessa definitivamentesecondo criteri ragionevoli. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro Sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli articoli 9.1 e 17). Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 (facoltà dell’Art. 9 - Facoltà di recesso in caso di sinistro)Sinistro.

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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione Assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo. InoltrePrevio il pagamento del Premio aggiuntivo indicato nella Scheda di Copertura, con effetto dalla stessa data è riservata all’Assicurato la facoltà di scadenza, alle stesse condizioni e per la acquistare un Periodo di Osservazione della durata di 2 (due) anni, senza nessun premio aggiuntivo, entra automaticamente in vigore l’estensione alla copertura di eventi, errori od omissioni accaduti 5 o commessi 10 anni per eventuale azioni nei propri confronti relativamente a fatti verificatisi durante il Periodo di Efficaciaefficacia del presente Certificato. Nel caso in cui l’Assicurato avesse notificato un Sinistro o una circostanza durante il Periodo di efficacia del presente Certificato, purché o in precedenti annualità dello stesso, non avrà diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione con le conseguenti richieste modalità suddette. Tuttavia l’Assicurato avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di risarcimento siano fatte durata del Certificato, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per la prima volta contro l’Assicurato e da lui debitamente denunciate agli Assicuratori nel corso un Periodo di tale durata Osservazione. L'Assicuratore si riserverà il diritto di due anni. Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale convenutooffrire un Periodo di Osservazione con i termini, per l’insieme di tutti i sinistri pertinenti all’intera durata di due anni, terminati i quali l’assicurazione cessa definitivamente. le condizioni ed il Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro Sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli articoli 9.1 e 17). Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 (facoltà di recesso in caso di sinistro).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile “Colpa Grave” Personale Delle Aziende Del Servizio Sanitario Nazionale

ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE – PROTEZIONE DI EREDI E TUTORI. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per pensionamento, o a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodoPeriodo di Assicurazione. Inoltre, con effetto dalla stessa data di scadenza, alle stesse condizioni e per la durata di 2 (due) anni, senza nessun premio aggiuntivo, entra automaticamente in vigore l’estensione alla copertura un periodo di garanzia postuma durante il quale l’Assicurato puo denunciare agli Assicuratori Sinistri derivanti da eventi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il Periodo di Efficacia, purché le conseguenti richieste di risarcimento siano fatte per la prima volta contro l’Assicurato e da lui debitamente denunciate agli Assicuratori nel corso di tale durata di due anni. Gli Assicuratori risponderanno fino a concorrenza del Massimale convenuto, per l’insieme di tutti i sinistri Sinistri pertinenti all’intera durata di due anni, terminati i quali l’assicurazione cessa definitivamente. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal termine della durata dell’estensione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro Sinistro potrà esser loro denunciato. (Si vedano gli articoli 9.1 e 1719). In caso di morte o incapacità dell’Assicurato, le attività professionali conseguite fino a quel momento rimangono coperte di garanzia a favore degli eredi o successori o tutori, ed alle condizioni tutte di polizza fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione in corso. Il contenuto del presente articolo si intende operativo anche a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’articolo 18 20 (facoltà di recesso in caso di sinistroSinistro).

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Samples: Assicurazione Della Responsabilita’ Civile Del Dipendente Del Servizio Sanitario Nazionale