Common use of Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi Clause in Contracts

Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altre ragioni imposte, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di detta data l’Assicurato può chiedere l’estensione annuale, alle medesime condizioni, della copertura per i Sinistri relativi a Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso dell’annualità successiva alla scadenza dell’ultimo Periodo di Assicurazione per il quale l’Assicurato ha pagato il relativo premio, purché riferiti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere entro il Periodo di Retroattività previsto nella Scheda di Polizza. Tale estensione, potrà essere rinnovata di anno in anno previo pagamento del Premio riferito all’annualità in corso, fermo quanto stabilito all’Articolo 4, Paragrafo 4. In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere sopraggiunte durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo, a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili, e anche l’estensione contemplata in questo articolo si trasferisce a loro favore sempre che tale opzione sia esercitata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Articolo 11 - Facoltà di Recesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dei Giovani Medici, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dei Medici Dentisti E Odontoiatri

Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altre ragioni imposte, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di detta data l’Assicurato può chiedere l’estensione annuale, alle medesime condizioni, della copertura per i Sinistri relativi a Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso dell’annualità successiva alla scadenza dell’ultimo Periodo di Assicurazione per il quale l’Assicurato ha pagato il relativo premio, purché riferiti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere entro il Periodo di Retroattività previsto nella Scheda nel Certificato di PolizzaAdesione. Tale estensione, potrà essere rinnovata di anno in anno previo pagamento del Premio riferito all’annualità in corso, fermo quanto stabilito all’Articolo 4, Paragrafo 4. In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere sopraggiunte durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo, a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili, e anche l’estensione contemplata in questo articolo si trasferisce a loro favore sempre che tale opzione sia esercitata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Articolo 11 - Facoltà di Recesso.

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Samples: underwriting.it

Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altre ragioni imposte, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di detta data l’Assicurato può chiedere l’estensione annuale, alle medesime condizioni, della copertura per i Sinistri relativi a Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso dell’annualità successiva alla scadenza dell’ultimo Periodo di Assicurazione per il quale l’Assicurato ha pagato il relativo premio, purché riferiti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere entro il Periodo di Retroattività previsto nella Scheda di Polizza. Tale estensione, potrà essere rinnovata di anno in anno previo pagamento di un Premio pari a: • 75% per il primo anno • 50% per il secondo anno • 30% a partire dal terzo anno del Premio riferito all’annualità in corsocorrisposto per l’ultima annualità nel corso della quale è cessata l’attività per cui è prestata l’Assicurazione, fermo quanto stabilito all’Articolo 4, Paragrafo 4. In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere sopraggiunte durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo, a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili, e anche l’estensione contemplata in questo articolo si trasferisce a loro favore sempre che tale opzione sia esercitata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Articolo 11 - Facoltà di Recesso.

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Samples: www.gmasrlbo.it

Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altre ragioni imposte, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di detta data l’Assicurato può chiedere l’estensione annuale, alle medesime condizioni, della copertura per i Sinistri relativi a Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso dell’annualità successiva alla scadenza dell’ultimo Periodo di Assicurazione per il quale l’Assicurato ha pagato il relativo premio, purché riferiti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere entro il Periodo di Retroattività previsto nella Scheda di Polizza. Tale estensione, potrà essere rinnovata di anno in anno previo pagamento del Premio riferito all’annualità in corso, fermo quanto stabilito all’Articolo 4, Paragrafo 4. In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere sopraggiunte durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodo, a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili, e anche l’estensione contemplata in questo articolo si trasferisce a loro favore sempre che tale opzione sia esercitata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Articolo 11 - Facoltà di Recessorecesso.

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Samples: www.mioassicuratore.it

Estensione nel caso di cessazione dell’attività - Protezione eredi. Se durante il Periodo di Assicurazione in corso, corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altre ragioni imposte, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodoperiodo. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di detta data l’Assicurato può chiedere l’estensione annuale, alle medesime condizioni, della copertura per i Sinistri dei sinistri relativi a Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso dell’annualità successiva alla scadenza dell’ultimo Periodo di Assicurazione per il quale l’Assicurato ha pagato il relativo premio, purché riferiti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere entro il Periodo di Retroattività previsto nella Scheda di Polizza. Tale estensione, potrà essere rinnovata di anno in anno previo pagamento del Premio premio riferito all’annualità in corso, fermo quanto stabilito all’Articolo 412, Paragrafo 4. In caso di cessazione dell’attività professionale dell’Assicurato a seguito di morte o di incapacità d’intendere e di volere sopraggiunte durante il Periodo di Assicurazione in corso, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta, alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale Periodoperiodo, a protezione dei suoi eredi o successori o tutori purché essi rispettino le condizioni applicabili, e anche l’estensione contemplata in questo articolo si trasferisce a loro favore sempre che tale opzione sia esercitata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Resta fermo e confermato in tutti i casi il disposto dell’Articolo 11 19 - Facoltà di Recessorecesso.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Dei Medici