Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale. Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall’art. 6.1.
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Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale. Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall’art. 6.15.1.
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Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale. Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolodel veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte ridotte, come previsto dall’art. 6.15.1.
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Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale. Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolodel veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte ridotte, come previsto dall’art. 6.14.1.
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