Eventuale. INTERVENTO DI TERZI21 1. Nell’ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dall’Appaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con l’Appaltatore per non creare ostacolo o situazioni di pericolo o danno all’attività dell’Appaltatore stesso. In ogni caso, tali soggetti non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere dell’Appaltatore se non previa espressa autorizzazione, e previa determinazione delle modalità di utilizzo, da parte dell’Appaltatore. 2. L’Appaltatore è esonerato, salvo diversa previsione, dall’onere di custodia del materiale e degli attrezzi di proprietà dei terzi, depositati nell’area di cantiere, anche se utili o necessari al compimento delle opere e delle finiture scorporate. 3. Le installazioni di cantiere (ivi compresi i ponteggi) possono essere utilizzati da terzi, che non possono modificarle senza il consenso scritto dell’appaltatore e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza. 4. Per diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori il Committente (e/o Direttore dei lavori) chiede all'Appaltatore la disponibilità di utilizzo delle seguenti attrezzature e/o opere provvisionali: <………………> alle seguenti condizioni: <………………>.
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