We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Clausole campione

ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dall’art. 45 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito senza modifiche con L. 22/12/2011 n. 214, nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., di seguito denominato Codice dei Contratti, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio anche a titolo di standard qualitativo, è a carico del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale o parziale degli oneri dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi di cui ai Piani Attuativi, e non trova applicazione la disciplina prevista dal Codice medesimo per quanto attiene le procedure di affidamento delle opere di urbanizzazione. 2. Alla luce del suindicato disposto normativo, le opere di urbanizzazione primaria del Piano Attuativo, meglio individuate all’art. 5 della presente convenzione e di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, sono eseguite direttamente dal soggetto attuatore, a sua cura e spese, così’ come rappresentate negli elaborati del relativo progetto preliminare-definitivo che è parte integrante del Piano Attuativo, assumendone a proprio totale carico anche gli oneri della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, degli oneri per la sicurezza e quant’altro necessario per l’esecuzione dell’opera. 3. Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione di cui al comma 3, così’ come evidenziate negli elaborati progettuali del presente Piano Attuativo, assicurando la completa e corretta realizzazione a regola d’arte e funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria, nonché il loro trasferimento al Comune nei termini e con le modalità di cui alla presente convenzione. 4. I progetti definitivi delle opere di urbanizzazione saranno presentati al Comune per il rilascio dei relativi titoli abilitativi entro i termini di cui all’art. 3 e le opere saranno realizzate a perfetta regola d’arte e secondo il dimensionamento, la configurazione fisica, i materiali, le modalità esecutive e prescrizioni particolari indicate dal Comune nei relativi titoli abilitativi. 5. Qualora l’imp...
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai lottizzanti, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui allTart. 4. 2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all’articolo 8. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere. 3. Alle prestazioni della direzione dei lavori si applicano le medesime disposizioni previste per lTesecuzione delle opere ai sensi del comma 1. 4. La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono assoggettate alle disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 così come previsto dall’art 1 comma 2. 5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è altresì assoggettata agli xxx.xx 36 comma 3 e 20 del D.Lgs 50/2016.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione, per l'importo complessivo di € come desunto dal computo metrico estimativo allegato al progetto, sono eseguite dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità al Piano Attuativo ed alle condizioni dettate con Deliberazione C.C. n. del . 2. Le spese tecniche per la redazione del Piano e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione e per il loro collaudo sono a carico dei Soggetti Attuatori. 3. Il soggetto attuatore (ai sensi del comma 2bis dell'art. 16 del DPR 380/2001, nei casi in cui l'importo delle opere di urbanizzazione sia inferiore alla soglia di cui all'art. 28 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'esecuzione delle stesse è a carico del soggetto attuatore e non trova applicazione lo stesso decreto) si obbliga: - ad espletare il procedimento di evidenza pubblica di cui all'art. 57 decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per il reperimento della ditta esecutrice delle suddette opere di urbanizzazione; - a richiedere in sede di gara, per quanto riguarda i requisiti di ordine generale e speciale, la sola produzione di idonea autocertificazione in merito al possesso da parte del concorrente dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 38 e 40 del citato D.Lgs. n. 163/2006; - a produrre, in sede di comunicazione di inizio lavori, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuta esecuzione della procedura negoziata e recante l'elenco dei soggetti invitati, l'importo a base di gara, il soggetto vincitore, l'importo ribassato e l'avvenuta presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 38 e 40 del citato X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i., nonché il verbale di gara. 4. Il Comune, prima della stipula del contratto, provvederà alla verifica del possesso dei requisiti entro un congruo termine perentorio (e comunque non superiore a 45 giorni dalla data di trasmissione della documentazione di cui alla alinea precedente) che, una volta inutilmente decorso, comporterà silenzio assenso nei limiti di cui agli artt. 2 e 20, legge 7 agosto 1990 n. 241.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità ad apposito progetto esecutivo, per il quale dovrà essere rilasciato permesso di costruire, e che sarà presentato al Comune entro 12 (dodici) mesi dalla stipula della convenzione. 2. Le spese tecniche per la redazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (o sue Varianti) e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione, collaudi in corso d’opera e definitivo, sono a carico dei Soggetti Attuatori.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite soltanto dopo il rilascio del relativo permesso di costruire. Per l'esecuzione dei lavori verranno seguite le disposizioni che seguono: ⋅ la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza, l’assistenza e il collaudo delle opere di cui sopra saranno di competenza e a carico della parte richiedente A o aventi causa, riservandosi l’Amministrazione Comunale la generale vigilanza sull’esecuzione dei lavori e la nomina del collaudatore in c.d.o. a spese della parte lottizzante o aventi causa; ⋅ dell’inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione al Comune (Settore Gestione del Territorio, Settore LL.PP. e settore Polizia Municipale Ufficio Viabilità e Traffico) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e /o PEC, ai fini della esecuzione dei controlli di rito e degli adempimenti di competenza necessari a prendere gli opportuni provvedimenti durante il corso dei lavori, indipendentemente dal collaudo finale e a spese della parte richiedente; la predetta comunicazione dovrà essere trasmessa al Comune precedentemente a quelle di inizio lavori dei fabbricati ricadenti nel piano di lottizzazione; ⋅ in caso di non rispondenza delle opere ai disegni di progetto o differenza nella qualità o quantità dei materiali, il Settore Lavori Pubblici, d’intesa con il Collaudatore, potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori, nonché la demolizione e ricostruzione delle opere non eseguite a perfetta regola d’arte e l’allontanamento dal cantiere dei materiali non ritenuti idonei, così come potrà ordinare una diversa esecuzione delle opere in dipendenza del loro inserimento nell’insieme dei servizi di tutto il comprensorio; ⋅ le opere di urbanizzazione sopra indicate, nessuna esclusa, dovranno essere iniziate entro il termine di 12 (dodici) dalla data del rilascio del permesso a costruire e dovranno essere ultimate entro il termine di mesi 36 (trentasei) dall'inizio dei lavori e comunque contestualmente alla costruzione dei singoli edifici, in modo che non si possano avere edifici privi delle opere e servizi necessari alla loro abitabilità e accessibilità; ⋅ potrà essere concessa una proroga qualora ne ricorrano le condizioni di legge; ⋅ per ogni giorno di ritardo oltre il termine di fine lavori stabilito dalla convenzione, la Società Lottizzante sarà assoggettata ad una penale pecuniaria dell’uno per mille dell’ammontare netto convenzionale, da corrispondere mediante escussione della garanzia fidejus...
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Il Dirigente del Settore LL.PP., ha redatto, a spese del Comune di Molfetta, il progetto definitivo, che i soggetti costituiti dichiarano di accettare integralmente, delle opere di urbanizzazione primaria che dovranno essere eseguite dai proprietari di volumetria ai sensi dell'art. 16 del T.U.E. 380/01. 2. Il suddetto progetto prevede la ripartizione, sulla base del relativo computo metrico estimativo, proporzionalmente alla volumetria privata assegnata alla U.M.I. e alla sua localizzazione, delle aree su cui saranno eseguite, dai proprietari di volumetria privata o dal Consorzio di ciascuna U.M.I., nel seguito denominati soggetti attuatori, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria, di cui ai successivi artt. 16 e 17. 3. La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proprietari di volumetria è pertanto sin d’ora attribuita in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest’ultimo.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. In sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, la Ditta concorderà con l’Amministrazione tutti i dettagli esecutivi, apportando le integrazioni e le modifiche necessarie e funzionali al corretto funzionamento degli impianti ed alla corretta fruizione e finitura degli spazi pubblici del Piano; tali modifiche saranno apportate sia su richiesta dell’Amministrazione Comunale, che degli Enti gestori dei sottoservizi compreso il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. La Ditta si impegna a realizzare a totali proprie cura e spese sulle aree di cui al precedente art. 6 e indi a cedere/vincolare ad uso pubblico gratuitamente al Comune le seguenti opere di urbanizzazione, in conformità agli elaborati di progetto approvati nonché alle particolari disposizioni impartite dagli enti erogatori dei servizi a rete: ‐ Acquedotto ‐ Telefonica e dati ‐ Gas ‐ Fognatura neraFognatura biancaIlluminazione pubblica ‐ Laminazione ed invarianza idraulica
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. Le opere di urbanizzazione, da realizzare per l’importo complessivo di €. 70.215,81 come previste dal computo metrico estimativo allegato al progetto stralcio approvato con D.D. n. 1046/2016, sono eseguite dai Soggetti Attuatori, a propria cura e spese, in conformità al Progetto ed alle condizioni dettate con Deliberazione G.C. n. 102 del 11 luglio 2016 . 2. Le spese tecniche per redazione del Progetto e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione dei lavori delle opere di urbanizzazione e per il loro collaudo sono a carico dei Soggetti Attuatori.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. L’art. 45, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, è intervenuto sul Testo Urbanistico Edilizio, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificandone l’art. 16, mediante l’introduzione di un comma 2- bis, il quale prevede che “nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i”.
ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1. La Parte Attuatrice si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all’intervento, nonché di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l’appalto delle opere), e a perfetta regola d’arte, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative alle aree di cui al precedente art. 3. 2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria oggetto della presente convenzione, nel rispetto della vigente normativa, sono: - Standard a parcheggio; - Standard a verde e pista ciclabile; - Segnaletica stradale orizzontale e verticale; - Sotto e sovra servizi a rete (Acquedotto, posa di idrante, opere Telecom, opere Enel, opere gas); - Isola ecologica posta sulla viabilità comunale e marciapiede retrostante; - Opere compensative volte a garantire l’invarianza idraulica e relativo attrezzamento a verde; - Viabilità pubblica di progetto 3. Resta a carico della Parte Attuatrice ogni ulteriore onere che dovesse risultare necessario per l’integrale soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti di progetto, ivi compresa la realizzazione di eventuali opere ricadenti fuori dell’ambito interessato dal P. di L., purché strumentali all’urbanizzazione dell’area. 4. La Parte Attuatrice si impegna inoltre ad assumere tutti gli oneri finanziari relativi all’allacciamento della zona ai pubblici servizi.