STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei servizi in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dei servizi ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l’istanza di partecipazione. L’Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l’attribuzione dell’assegno si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato risolto di diritto. 2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall’amministrazione universitaria, decade dal diritto all’assegno di ricerca; in tal caso, l’amministrazione è in facoltà di attribuire l’assegno ad altro candidato, secondo l’ordine decrescente della graduatoria. 3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l’attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all’indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l’altro: - il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza; - la descrizione dell’attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato; - la durata del contratto e l’eventuale facoltà del rinnovo; - l’importo complessivo dell’assegno di ricerca e la modalità di erogazione; - le modalità di controllo e di valutazione dell’attività svolta. 4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l’amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività. 5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell’assegno di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3 del presente bando. 6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di ...
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto sarà sottoscritto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto sarà, invece, sottoscritto con le ATS mandanti soltanto in seguito all’approvazione del provvedimento di presa d’atto dell’esito della presente procedura. In caso di partecipazione alla procedura di gara di un unico operatore economico il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non verrà applicato. Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo. In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione di ciascun contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa. L’imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). A tal fine, sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l’Agenzia: In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l’oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta. Invece, per il pagamento in favore dell’ATS di Pavia tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx nella sezione riferita alla ATS di Pavia e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili “ATS325_RIMB_ALTRO”, potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta. Invece, per il pagamento in favore dell’ATS della Val Padana tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx nella sezione riferita alla ATS della Val Padana, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili “ATS325_RIMB_ALTRO”, potr...
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. A ciascun vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di collaborazione all’attività di ricerca e l’attività deve iniziare entro trenta giorni dalla firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N.. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto. Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’INFN fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016. In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 8 dell’art. 32 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’appaltatore stesso.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto potrà essere stipulato, fatto salvo il decorso, qualora previsto, del termine dilatorio di cui all'art 32 del D. Lgs 50/2016, solo dopo che sia divenuta efficace l’aggiudicazione e pertanto ai fini della suddetta efficacia si procederà alla verifica dei requisiti generali obbligatori di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, ivi comprese le verifiche di cui all’art. 105 comma 6 del D. Lgs 50/2016. In caso di esito negativo si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alle sanzioni accessorie conseguenti. Ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. n. 50/2016 ALFA S.r.l., nei casi previsti dal comma 1 del citato articolo 110, procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’amministrazione resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto. Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il contratto di cui trattasi non conterrà la clausola compromissoria; le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Busto Arsizio. L’aggiudicatario sarà tenuto inoltre: a) a presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dal competente ufficio con apposita comunicazione di convocazione alla stipula del contratto, nonché al pagamento delle spese contrattuali, qualora previste/dovute, come di seguito indicato; b) a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e le altre forme di garanzia ai sensi del citato art. 103 e dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto e per i massimali ivi indicati;
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. L’aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, alla data che sarà definita con l’Amministrazione. Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara e dovrà essere in regola con le prescrizioni di legge e regolamentari che disciplinano lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico. In caso contrario l’Aggiudicatario, decade automaticamente dall’aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto, previo incameramento della cauzione provvisoria, con semplice comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale che porrà a carico dell’Aggiudicatario le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti e prima della stipula del contratto. S A T I V I C I L P M E T
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Al termine della procedura di gara ad evidenza pubblica o in economia mediante cottimo fiduciario, il direttore generale approva la determinazione di aggiudicazione del contratto in favore del concorrente risultante migliore offerente. 2. L’efficacia della predetta determinazione è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale o speciale in capo al soggetto aggiudicatario, fatti salvi i casi per cui la normativa vigente e il presente regolamento prevedano il controllo solo a campione o nel caso sussistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara. 3. I contratti sono stipulati con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata. 4. I contratti per le forniture ed i servizi in economia sono stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata, che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito. 5. Nel caso di acquisti attraverso il mercato elettronico, il contratto è stipulato mediante scrittura privata che consiste nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall’Agenzia. 6. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti e le polizze assicurative richieste.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Al vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di lavoro autonomo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso; si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. L'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N.. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.