STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. Il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei servizi in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dei servizi ivi compresi quelle per opere provvisionali. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati/presentati con l’istanza di partecipazione. L’Amministrazione procede ad idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o il venir meno dei requisiti per l’attribuzione dell’assegno si produrrà la decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato risolto di diritto. 2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i termini comunicati dall’amministrazione universitaria, decade dal diritto all’assegno di ricerca; in tal caso, l’amministrazione è in facoltà di attribuire l’assegno ad altro candidato, secondo l’ordine decrescente della graduatoria. 3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l’attività di collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all’indicazione del nominativo del responsabile scientifico, tra l’altro: - il titolo della ricerca, il titolo del programma di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza; - la descrizione dell’attività di ricerca da svolgere o del progetto presentato; - la durata del contratto e l’eventuale facoltà del rinnovo; - l’importo complessivo dell’assegno di ricerca e la modalità di erogazione; - le modalità di controllo e di valutazione dell’attività svolta. 4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l’amministrazione, sentito il referente scientifico, definirà il termine di inizio attività. 5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell’assegno di ricerca trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 3 del presente bando. 6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di ...
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto sarà sottoscritto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto sarà, invece, sottoscritto con le ATS mandanti soltanto in seguito all’approvazione del provvedimento di presa d’atto dell’esito della presente procedura. In caso di partecipazione alla procedura di gara di un unico operatore economico il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non verrà applicato. Qualora l’aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta l’aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell’operatore economico medesimo. In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente la registrazione di ciascun contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa. L’imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972). A tal fine, sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l’Agenzia: In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, codice fiscale e nella causale l’oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo, al termine, la ricevuta. Invece, per il pagamento in favore dell’ATS di Pavia tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx nella sezione riferita alla ATS di Pavia e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili “ATS325_RIMB_ALTRO”, potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta. Invece, per il pagamento in favore dell’ATS della Val Padana tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxx.xxxx nella sezione riferita alla ATS della Val Padana, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili “ATS325_RIMB_ALTRO”, potr...
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. A ciascun vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di collaborazione all’attività di ricerca e l’attività deve iniziare entro trenta giorni dalla firma del contratto, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N.. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto. Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’INFN fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016. In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016. Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 8 dell’art. 32 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra soggetto economico a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso, con spese a carico dell’appaltatore stesso.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Divenuta esecutiva la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell’aggiudicazione, il Servizio Contratti provvederà a richiedere all’aggiudicatario tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto sottoriportati: cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/06, mediante garanzia fideiussoria banca- ria o assicurativa, redatta secondo lo schema-tipo 1.2 approvato con D.M. del 12/03/2004, n. 123. Polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Tale polizza deve essere prestata dal Concessionario: • per i danni di esecuzione la cui somma assicurata deve essere pari al valore dell’opera da realizzare quale risultante dal quadro economico di cui al punto 2 delle presenti norme di gara • per la responsabilità civile verso terzi secondo i massimali previsti dall’arti 125 del D.P.R. n. 207/2010. Inoltre il Concessionario dovrà prestare le seguenti ulteriori cauzioni e polizze: 1. la polizza di indennità decennale e la polizza per responsabilità civile verso terzi ex art. 129, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Il Concessionario sarà obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti di costruzione con le modalità di cui all’art. 126 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. 2. la cauzione ex art. 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n, 163 del 2006 s.m.i. tale cauzione da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 3. una polizza progettisti RC professionale (ex art. 111 comma 1 D.Lgs. 163/2006). Tale polizza deve essere prestata dal Concessionario con i seguenti limiti di indennizzo: massimale non inferiore al 20% dei lavori progettati con il limite di €. 1.948.000,00. 4. l’aggiudicatario dovrà depositare le spese contrattuali nonché le spese di pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 34, comma 35 legge 221/2012.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 2.1 Il contratto s‘intende stipulato quando, dopo il ricevimento di un ordine, inviamo una conferma d‘ordine scritta o quando la merce viene consegnata all‘acquirente subito dopo il ricevimento dell‘ordine. In quest‘ultimo caso la fattura è equiparata alla conferma d‘ordine. 2.2 Ai fini della validità, le eventuali modifiche e integrazioni al contratto richiedono la conferma scritta del venditore. Le spese eventualmente sostenute per tali modifiche o per l‘annullamento del contratto sono a carico dell‘acquirente. Le condizioni di acquisto del compratore vincolano il venditore solo se quest‘ultimo le riconosce separatamente per iscritto. 2.3 Il venditore ha la facoltà di rifiutare ordini e commesse senza indicarne i motivi. In questo caso, gli acconti eventualmente versati dal committente saranno rimborsati. 2.4 Si fa espressamente presente che - ove non diversamente pattuito espressamente con il cliente nel rispettivo ordine - per i nostri prodotti possono essere utilizzati esclusivamente materiali di combustione ai sensi della norma EN ISO 17225. In particolare, per caldaie a cippato deve essere utilizzato esclusivamente cippato di legno ai sensi della norma EN ISO 17225 parte 4 classe A1 / P16S-P31S. In caso di utilizzo di altro materiale di combustione la funzionalità dell’impianto non può essere garantito/ non può essere garantito nel lungo termine.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. L’Impresa Aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. 2. L’Aggiudicatario si obbliga a far pervenire al Comune, nei tempi all’uopo comunicati, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. 3. Un rappresentante dell’impresa è tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità. 4. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato il nuovo giorno e l’ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'Impresa dall'Aggiudicazione. 5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto a norma dell’articolo 2, arrechi grave danno al Comune, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il Direttore dell’esecuzione può procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni. 6. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia. 7. Con la firma del contratto si accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Al vincitore l'assegno è conferito mediante stipula di contratto di lavoro autonomo entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso; si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. L'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'I.N.F.N.. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il vincitore è considerato rinunciatario; nel caso in cui l'assegnatario non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.