Common use of Eventuale Clause in Contracts

Eventuale. In caso si voglia usufruire dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico- organizzativa di altra impresa, dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento (cfr. art. 49, comma 2, lettera f) D.lgs. 163/2006 (in appendice al modello di dichiarazione di avvalimento ne è fornito un modello), salvo per le ipotesi in cui la legge (cfr. art. 49, comma 2, lettera g) D.lgs. 163/2006) consenta l’avvalimento in base alla sola dichiarazione. Tale documento deve essere conforme e accompagnato da tutte le dichiarazioni, atti e documenti di cui all’art. 49 del D.lgs.163/2006. E’ ammesso l’avvalimento parziale con il quale il concorrente può integrare anche solo parte dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di cui è carente con i corrispondenti requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Pertanto, per requisiti che richiedono determinati livelli minimi di fatturato o cifre d’affari o contrattuali, si sommano i fatturati e le cifre d’affari o contrattuali del concorrente (e quindi di tutte le imprese che costituiscono il concorrente raggruppato o consorziato) con i fatturati, cifre d’affari o contrattuali dell’impresa ausiliaria. La capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sarà comprovata se tali fatturati, cifre d’affari o contrattuali sommate tra loro ammontino almeno ai minimi richiesti e sopra specificati. L’impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento nei confronti di un solo concorrente. L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 49 del D.lgs.163/2006, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento e la necessità, a pena di esclusione, di poter comprovare in capo al concorrente stesso la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa richiesti. A tal fine è possibile utilizzare il modello allegato 4 al presente disciplinare.

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Samples: Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi Per La Realizzazione Della Analisi, Progettazione E Sviluppo Del Sistema Di Governance Del Rischio Clinico

Eventuale. In caso si voglia usufruire dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico- organizzativa di altra impresa, dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento (cfr. art. 49, comma 2, lettera f) D.lgs. 163/2006 (in appendice al modello di dichiarazione di avvalimento ne è fornito un modello), salvo per le ipotesi in cui la legge (cfr. art. 49, comma 2, lettera g) D.lgs. 163/2006) consenta l’avvalimento in base alla sola dichiarazione. Tale documento deve essere conforme e accompagnato da tutte le dichiarazioni, atti e documenti di cui all’art. 49 del D.lgs.163/2006. E’ ammesso l’avvalimento parziale con il quale il concorrente può integrare anche solo parte dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di cui è carente con i corrispondenti requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Pertanto, per requisiti che richiedono determinati livelli minimi di fatturato o cifre d’affari o contrattuali, si sommano i fatturati e le cifre d’affari o contrattuali del concorrente (e quindi di tutte le imprese che costituiscono il concorrente raggruppato o consorziato) con i fatturati, cifre d’affari o contrattuali dell’impresa ausiliaria. La capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sarà comprovata se tali fatturati, cifre d’affari o contrattuali sommate tra loro ammontino almeno ai minimi richiesti e sopra specificati. L’impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento nei confronti di un solo concorrente. L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 49 del D.lgs.163/2006, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento e la necessità, a pena di esclusione, di poter comprovare in capo al concorrente stesso la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa richiesti. A tal fine è possibile utilizzare il modello allegato 4 5 al presente disciplinare.

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Samples: Servizi Di Garanzia E Manutenzione

Eventuale. INTERVENTO DI TERZI21 1. Nell’ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dall’Appaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con l’Appaltatore per non creare ostacolo o situazioni di pericolo o danno all’attività dell’Appaltatore stesso. In caso si voglia usufruire ogni caso, tali soggetti non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere dell’Appaltatore se non previa espressa autorizzazione, e previa determinazione delle modalità di utilizzo, da parte dell’Appaltatore. 2. L’Appaltatore è esonerato, salvo diversa previsione, dall’onere di custodia del materiale e degli attrezzi di proprietà dei requisiti terzi, depositati nell’area di capacità economico-finanziaria cantiere, anche se utili o necessari al compimento delle opere e delle finiture scorporate. 3. Le installazioni di cantiere (ivi compresi i ponteggi) possono essere utilizzati da terzi, che non possono modificarle senza il consenso scritto dell’appaltatore e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza. 4. Per diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori il Committente (e/o tecnico- organizzativa Direttore dei lavori) chiede all'Appaltatore la disponibilità di altra impresautilizzo delle seguenti attrezzature e/o opere provvisionali: <………………> alle seguenti condizioni: <………………>. 5. Accettando le condizioni di cui sopra, l’Appaltatore, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, consente l’intervento in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi Documenti da esibire ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale: Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del d. lgs. 81/08 e s.m.i., documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, dichiarazione di avvalimento e contratto non essere oggetto di avvalimento (cfr. art. 49, comma 2, lettera f) D.lgs. 163/2006 (in appendice al modello provvedimenti di dichiarazione di avvalimento ne è fornito un modello), salvo per le ipotesi in cui la legge (cfr. art. 49, comma 2, lettera g) D.lgs. 163/2006) consenta l’avvalimento in base alla sola dichiarazione. Tale documento deve essere conforme e accompagnato da tutte le dichiarazioni, atti e documenti sospensione o interdittivi di cui all’art. 49 14 del D.lgs.163/2006d. lgs. E’ ammesso l’avvalimento parziale con il quale il concorrente può integrare anche solo parte dei requisiti 81/08 e s.m.i.. Nel caso di capacità economico- finanziaria cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e tecnico-organizzativa richiesti nel bando i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i., la verifica dell'idoneità tecnico professionale si considera soddisfatta mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ Allegato XVII del D. lgs. 81/08 e s.m.i.. Il presente articolo è carente con facoltativo e contiene alcune clausole che ben possono essere variate dalle parti in base alle proprie e specifiche esigenze. incaricate/i corrispondenti requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Pertanto, per requisiti dal Committente che richiedono determinati livelli minimi si impegna ad apportare le eventuali e necessarie modifiche al Piano di fatturato o cifre d’affari o contrattuali, si sommano i fatturati Sicurezza e Coordinamento e le cifre d’affari o contrattuali del concorrente (e quindi di tutte le imprese che costituiscono il concorrente raggruppato o consorziato) con i fatturati, cifre d’affari o contrattuali dell’impresa ausiliaria. La capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sarà comprovata se tali fatturati, cifre d’affari o contrattuali sommate tra loro ammontino almeno ai minimi richiesti e sopra specificati. L’impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento nei confronti di un solo concorrente. L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 49 del D.lgs.163/2006, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento e la necessità, a pena di esclusione, di poter comprovare in capo al concorrente stesso la sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa richiesti. A tal fine è possibile utilizzare il modello allegato 4 al presente disciplinarerelative comunicazioni alle parti22.

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Samples: Contract for Private Works