Evoluzione della normativa in materia di servizi e forniture Clausole campione

Evoluzione della normativa in materia di servizi e forniture. Prima dell’entrata in vigore del Codice la disciplina nazionale relativa agli appalti aggiudicati dagli operatori dei settori speciali era contenuta nel D.lgs. 17 marzo 1995, n. 158, modificato dal D.lgs. 25 novembre 1999, n. 525, che aveva recepito le direttive comunitarie n. 90/531/CE e n. 93/38/CE. Le fonti interne contenenti la disciplina relativa agli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie erano costituite dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 402 ed D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, modificato dal X.Xxx. 25 febbraio 2000, n. 65, che recepivano le direttive 93/36/CE e 92/50/CE. Per gli appalti di forniture e servizi d’importo inferiore alle soglie comunitarie trovavano applicazione diverse norme tra cui il X.X. x. 0000/0000 ed il T.U. n. 267/2000 per gli enti locali. Il d.P.R. n. 573/1994 recava norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, con espressa esclusione di quelle effettuate in economia. Da ricordare, infine, il d.P.R. n. 101/2002 sulle procedure telematiche di acquisto e il Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che rende validi a tutti gli effetti i documenti prodotti e trasmessi in formato elettronico.

Related to Evoluzione della normativa in materia di servizi e forniture

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).