Procedure telematiche Clausole campione

Procedure telematiche. 1. Per la gestione delle procedure di affidamento, si dovrà far ricorso all’utilizzo dei mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara), ai sensi degli artt. 40 e 52 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si potrà fare ricorso all'utilizzo all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nei soli casi previsti dal 1 c. dell’art. 52 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Procedure telematiche. 1. Le procedure di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3 saranno espletate preferibilmente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice degli Appalti.
Procedure telematiche. 1. Per l’acquisto di Beni e Servizi e per l’appalto di lavori possono essere utilizzate procedure telematiche.
Procedure telematiche. Gli incontri si svolgono presso la sede territorialmente competente eventualmente mediante l’ausilio di sistemi informatici che permettano la videoconferenza a distanza. Ove Equa Libra si avvalga di una piattaforma on-line per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 3 coma 4 del D.Lgs. 28/2010, verrà assicurato il rispetto delle garanzie di sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza del loro contenuto, così come disciplinato dalle normative comunitarie e nazionali vigenti; il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
Procedure telematiche. In alternativa alle modalità per l’acquisizione di prodotti e prestazioni di servizi, di cui al presente Capo VII°, l’Amministrazione può applicare le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”.
Procedure telematiche. (sistemi dinamici, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche). Bandi, avvisi e inviti.
Procedure telematiche. 1. Per l’acquisto di beni e servizi possono essere utilizzate procedure telematiche. Tale procedura sarà informata ai principi di massima partecipazione e pubblicità delle procedure, semplificazione e snellezza della procedura amministrativa e nel rispetto della normativa vigente.
Procedure telematiche. 1. L’Amministrazione intende applicare le disposizioni del d.p.r.. n. 101 del 4.4.2002 Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi per quanto concerne l’acquisto e l’approviggionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche. Ai fini di quanto disposto dal d.p.r. 101/2002 e dalle Regole tecniche per l’accesso e l’utilizzo del Marketplace della pubblica amministrazione sono abilitati ad avvalersi delle procedure telematiche di acquisto i soggetti dotati di potere di rappresentanza ai sensi dell’art. 3.
Procedure telematiche. 1) In applicazione del principio generale fissato dall’art. 5 bis del Codice dell’amministrazione digitale approvato con Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., al fine di rendere più efficienti e trasparenti i flussi informativi tra la Camera di Commercio e i soggetti interessati alla concessione di interventi economici di cui al presente regolamento, le proposte di interventi promozionali, le domande di contributo, le richieste di erogazione e in generale tutta la documentazione correlata ai procedimenti di cui al presente regolamento devono pervenire, a pena di irricevibilità, esclusivamente per via telematica secondo le procedure, le piattaforma tecnologiche o le formalità determinate dalla Camera di Commercio, anche come descritte nei singoli Bandi.
Procedure telematiche. 1. Per l’acquisto di Beni e Servizi possono essere utilizzate procedure telematiche, secondo quanto dettagliatamente disciplinato nel titolo VIII del presente regolamento.