Facoltà di recesso. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla prima dei comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia Ai sensi dell’articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF) e successive modifiche, gli effetti dei contratti di collocamento di strumenti finanziari sottoscrizione delle Azioni conclusi “fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, sede” sono sospesi per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare al Collocatore o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede alcuna spesa o al soggetto abilitatocorrispettivo. Tale La sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni riguarda le conversioni e/o le sottoscrizioni, successive alla prima al primo investimento nel Comparto, dei comparti Comparti indicati nel Prospetto Informativo e oggetto di commercializzazione in Italia a condizione che Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante sia stato preventivamente fornito adeguata e tempestiva informativa sugli stessi, tratta dal Prospetto Informativo. In base all’art. 67-duodecies, comma 5, del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva ivi previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i non si applicano ai contratti di sottoscrizione delle Azioni conclusi a distanza con i dagli investitori aventi lo status di consumatori, ossia persone fisiche che agiscano agiscono per fini che non rientrano rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumomedesimo decreto), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai Ai sensi dell’art. dell’articolo 30, comma 6 6, del Decreto Legislativo del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 (“TUF”), l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione da parte dell’investitoredel Sotto- scrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine l’investitore il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto Collocatore o al Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitatocorrispettivo. Tale sospensiva In tali casi, l’inve- stimento non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla viene effettuato prima dei comparti indicati nel Prospetto e oggetto che siano trascorsi 7 giorni dalla data di commercializzazione in Italia sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione. Alla sottoscrizione di Quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito distanza non si applicano il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.LgsD. Lgs. 6 settembre 2005, 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i n. 206, come da ultimo modificato dal X.Xxx. 23 ottobre 2007, n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale scopi estranei all’attività impren- ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolosuddetto decreto legislativo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia Ai sensi dell’articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitatocorrispettivo. Tale La sospensiva non trova applicazione con riguardo alle riguarda le successive sottoscrizioni successive alla prima dei di comparti indicati riportati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia Ai sensi dell’articolo 30 – comma 6 – del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 (TUF), l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare al soggetto collocatore o al suo consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitatocorrispettivo. Tale La sospensiva non trova applicazione con riguardo alle riguarda le successive sottoscrizioni successive alla prima dei di comparti indicati riportati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID KIID aggiornato o il Prospetto prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, sospesa per la durata di 7 sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, spese né corrispettivo al Consulente promotore finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla prima dei comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. aA) del Codice del Consumosuddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. aA) n. 4 del medesimo articolo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè – ossia, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, TUF, in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto da quest’ultimo incaricato della promozione o del collocamento delle Azioni), – è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, sospesa per la durata di 7 sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine termine, l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, spese né corrispettivo al Consulente consulente finanziario abilitato all’offerta all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni sottoscrizioni, successive alla prima prima, dei comparti Comparti indicati nel Prospetto e oggetto nei documenti rilevanti né alle operazioni di commercializzazione in Italia conversione o rimborso, a condizione che al partecipante all’investitore sia stato preventivamente fornito il KID KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto Comparto o alla Classe di Azioni oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni sottoscrizione o dell’operazione di conversione o rimborso. Il Alla sottoscrizione delle Azioni tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applica il recesso e la sospensiva previsti dall’art. di cui all’articolo 67-duodecies del D.LgsD. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi così come modificato dal Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n.221), che regola la commercializzazione a distanza con i di servizi finanziari ai consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai Ai sensi dell’art. dell’articolo 30, comma 6 6, del Decreto Legislativo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 (“TUF”), l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione da parte dell’investitoredel Sotto- scrittore. Tale data coincide con la data di conclusione del contratto di sottoscrizione. Entro detto termine l’investitore il Sottoscrittore può comunicare al Soggetto Collocatore o al Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitatocorrispettivo. Tale sospensiva In tali casi, l’inve- stimento non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla viene effettuato prima dei comparti indicati nel Prospetto e oggetto che siano trascorsi 7 giorni dalla data di commercializzazione in Italia sottoscrizione del presente Modulo di Sottoscrizione. Alla sottoscrizione di quote del Fondo tramite tecniche di comunicazione a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito distanza non si applicano il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i n. 206, come da ultimo modificato dal X.Xxx. 23 ottobre 2007, n. 221, relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano agiscono per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale scopi estranei all’attività impren- ditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolosuddetto decreto legislativo.
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Facoltà di recesso. L’efficacia dei contratti L’Amministrazione si riserva la facoltà di collocamento recedere, motivatamente, dal contratto. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R, che dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data di recesso. In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’Impresa un’indennità corrispondente: al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in luogo diverso dalla sede legale o cui viene comunicato l’atto di recesso; al valore delle spese già sostenute dall’Impresa per l’esecuzione del servizio qualora si siano dimostrate utili ed accettate dall’Amministrazione prima della comunicazione di cui al precedente paragrafo. In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti della persone pericolose per la pubblica sicurezza, la Provincia di Venezia provvederà a recedere dal contratto nei casi previsti dalle dipendenze dell’emittente o seguenti disposizioni: art. 10 bis della L. 575/1965, art. 1 septies del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni)D.L. 629/1982, è sospesaconvertito nella L. n. 726/1982, ai sensi dell’art. 30articoli 4, comma 2, 10, comma 2 ed 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 252/1988 ed art. 4, commi 4 e 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla prima dei comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005490/1994. In caso di intervenuto recesso dal contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, 206 (la Provincia di Venezia provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. In tal caso sorge, altresì, il diritto da parte della Provincia di Venezia di affidare a terzi i servizi, in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo), non si applicano al presente contratto in base danno dell’impresa aggiudicataria alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolomedesime condizioni sopra precisate.
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Facoltà di recesso. L’efficacia Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, sospesa per la durata di 7 sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, spese né corrispettivo al Consulente promotore finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla prima dei comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. aA) del Codice del Consumosuddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. aA) n. 4 del medesimo articolo. I sottoscrittori del presente modulo possono effettuare investimenti aggiuntivi e operazioni di conversione tra i comparti della SICAV, anche se inseriti nel Prospetto e commercializzati in Italia successivamente alla sottoscrizione. A tali investimenti e operazioni non si applica la sospensiva di cui all’art. 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato o il nuovo KID nel caso in cui si tratti di un nuovo comparto, con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione.
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Facoltà di recesso. L’efficacia Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (cioè in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente o del soggetto da quest’ultimo incaricato del collocamento delle Azioni), è sospesa, ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, sospesa per la durata di 7 sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, spese né corrispettivo al Consulente promotore finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato. Tale sospensiva non trova applicazione con riguardo alle sottoscrizioni successive alla prima dei comparti indicati nel Prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto della sottoscrizione, né alle operazioni di conversione o rimborso. Il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 67-67- duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (in appresso “Codice del Consumo”) per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumosuddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.
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