Contratto di Assicurazione a tutela dei fabbricati civili.
FABBRICATO
Contratto di Assicurazione a tutela dei fabbricati civili.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Glossario
• Informativa privacy
• Condizione di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Gruppo Assicurativo Amissima
Fasc. FA34501 – FABBRICATO Ed. 01/06/2017
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
“RAMI ELEMENTARI” - POLIZZA FABBRICATO
(predisposta ai sensi dell’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1. INFORMAZIONI GENERALI
Amissima Assicurazioni S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all’Albo Gruppi Ivass, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa Amissima Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000 - sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31 dicembre 2016, l’ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 281,1 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209,7 milioni e Riserve Patrimoniali Euro 61,9 milioni. L’indice di solvibilità è pari al 110,66% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza - Durata del contratto
In mancanza di disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale (sessanta giorni nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio), il contratto si intende tacitamente rinnovato, secondo quanto previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto sono:
• Settore A - Incendio e garanzie accessorie
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell’Assicurato, causati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso secondo quanto previsto dall’ Art. 13 – Rischi Assicurati delle Norme che regolano l’Assicurazione Incendio.
• Settore B - Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) e Operai (R.C.O.)
La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza, secondo quanto previsto dall’Art. 15 – Xxxxxx assicurati del Settore B – Responsabilità civile verso Terzi e Operai.
• Settore C - Cristalli
La Società indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per la rottura delle lastre, secondo quanto previsto dall’Art. 22 – Rischi assicurati delle norme che regolano l’Assicurazione Cristalli.
• Settore D - Tutela Legale
La Società assume a proprio carico l’onere delle spese giudiziali, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della attività dichiarata in polizza, secondo quanto previsto dall’Art. 34 – Xxxxxx assicurati delle Norme che regolano l’Assicurazione Tutela Legale.
• Settore E - Energia alternativa
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato da qualsiasi evento improvviso ed
accidentale secondo quanto previsto dall’Art. 40 – Rischi assicurati del Settore E – Energia alternativa.
• Settore F - Assistenza
La Società garantisce interventi di emergenza tramite l’invio di personale specializzato per gli interventi di riparazione e manutenzione descritti nelle Norme che regolano la garanzia Assistenza (Artt. compresi tra il 46 e il 72).
Estensioni di copertura
È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti dalle Condizioni Opzionali di polizza, operanti solo se espressamente richiamate.
Avvertenza - Esclusioni di copertura
Le “Esclusioni” di polizza espressamente indicate nelle Norme che regolano l’Assicurazione per ogni settore di riferimento,
determinano i casi di inoperatività della copertura.
Avvertenza - Limitazioni di copertura - Franchigie e scoperti di polizza
Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dall’applicazione di scoperti, franchigie, minimi non
indennizzabili e sottolimiti di risarcimento come previsto dagli Artt. 13, 14, 19, 22, 32, 34, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58,
59, 60, 61, 63, 64 e dalle Garanzie Aggiuntive/Condizioni Opzionali.
Esempi di applicazione di franchigie e scoperti:
a) Danno materiale accertato: € 1.000,00 - Franchigia: € 150,00 - Indennizzo: € 850,00.
b) Danno materiale accertato: € 1.000,00 - Scoperto 10% - Indennizzo: € 900,00.
c) Danno materiale accertato: € 600,00 - Scoperto 10%, minimo non indennizzabile € 550,00 - Danno indennizzabile: €
50,00.
Avvertenza - Assicurazione parziale
In caso di assicurazione parziale, troveranno applicazione i criteri di indennizzo sanciti dall’Art. 1907 c.c., secondo quanto previsto dall’Art. 6 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Avvertenza - Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi:
1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
2) se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno,
come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
3) nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
come indicato all’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 4 - Aggravamento del rischio e dall’Art. 5 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
Esempio: Fabbricato inizialmente assicurato solo per attività di Agriturismo e successivamente adibito ad attività di Allevamento con oltre 50 capi di bestiame.
6. PREMI
Il premio va pagato per interro alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva, come indicato all’Art. 2
– Pagamento del premio, delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale. Per il pagamento del premio, possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, mentre il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è
l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze
aventi premio annuo non superiore a € 750,00 (settecentocinquanta).
Avvertenza - è facoltà della Società o dell’intermediario prevedere sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
• sulla base di specifiche valutazioni o iniziative di carattere commerciale.
Avvertenza – alla scadenza annua, il premio potrà subire adeguamenti legati all’età del fabbricato assicurato. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, entro 30 giorni dalla scadenza annua, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’Art. 2 – Pagamento del premio, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
7. RIVALSA
È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai
termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c..
Avvertenza - L’Art. 22 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Cristalli - cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo”.
8. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza - Le Parti hanno la possibilità di recedere entro i termini previsti dall’Art. 7 – Facoltà di recesso, delle Norme che
regolano l’Assicurazione in generale.
In caso di polizza annuale, emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione.
Avvertenza – Nel caso di polizza poliennale a fronte della suddetta riduzione di premio il Contraente non può esercitare la facoltà di disdetta fino alla scadenza pattuita nei primi 5 anni.
Avvertenza - In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C..
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Per sinistro:
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. del Contraente. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
Avvertenza in caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
9. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 c.c.. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., (3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dall’Art.
20 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai e dall’Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro delle Norme comuni ai Settori A - Incendio e garanzie accessorie e C - Cristalli.
10. LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art. 180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti.
11. REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali a carico del Contraente sono:
• per il settore A – Incendio e garanzie accessorie, pari al 22,25% del premio imponibile;
• per il settore B – Responsabilità civile verso Terzi ed Operai, pari al 22,25% del premio imponibile;
• per il settore C – Cristalli pari al 21,25% del premio imponibile;
• per il settore D – Tutela Legale, pari al 21,25% del premio imponibile;
• per il settore E – Energia Alternativa, pari al 22,25% del premio imponibile;
• per il settore F – Assistenza, pari al 10% del premio imponibile.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto, anche via P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. Le Norme comuni ai settori Incendio e garanzie accessorie e Cristalli, disciplinano quali sono gli obblighi alla cui osservanza l’Assicurato deve attenersi in caso di sinistro (Art. 26), sanciscono i criteri relativi alla procedura da osservare per la valutazione del danno (Art. 28) e determinano i criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e per la determinazione del danno (Art. 30).
Avvertenza - Limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - ; a D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Legale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 34 e seguenti.
Avvertenza - in merito alla garanzia Assistenza, la gestione dei sinistri viene affidata all’impresa EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 20135 – Milano (MI) (Artt. 46 e segg.).
13. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI
Informazioni sulla procedura reclami ex. art. 10 Regolamento Isvap n. 24/2008
Secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 24/2008 e successive integrazioni, in tutti i casi in cui l’utente - ad esempio Contraente, Assicurato, beneficiario o danneggiato, Associazione dei Consumatori - si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà in prima battuta sporgere formale reclamo per iscritto alla Compagnia assicuratrice, attraverso i seguenti canali:
• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 –
00000 Xxxxxx
• a mezzo fax 02/00000000
• a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• nome, cognome e domicilio del reclamante,
• elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a scopo semplificativo e
non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.
Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami relativi ai comportamenti degli Agenti (sez. A del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori
Amissima Assicurazioni S.p.A. gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Il suddetto termine è sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti
dell’agente interessato.
Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari quali Banche, Intermediari Finanziari, (sez. D del Registro Unico Intermediari) , Broker (sez. B del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori.
Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché quello relativo ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, dovrà essere inviato esclusivamente allo stesso intermediario, il quale provvederà ad emettere il relativo riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Al fine di proporre il reclamo si dovrà utilizzare il modulo presente sul sito xxx.xxxxx.xx.
Qualora il reclamo presenti problematiche inerenti ad Amissima Assicurazioni S.p.A., oltre che agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, verrà autonomamente riscontrato da entrambi entro il termine massimo di 45 giorni.
Il reclamante che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, avrà la facoltà di ricorrere:
• all’Ivass (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo
o via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
o xxx xxx 00.00.000.000,
o via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto.
Secondo quanto previsto dall’Art. 4 del Regolamento Isvap n. 24/2008 potranno essere inviati all’IVASS:
a. i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b. i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell’Art. 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’Art. 7.
L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità
Giudiziaria.
• all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
• alla conciliazione paritetica, di cui il consumatore può avvalersi in presenza dei seguenti requisiti:
o non ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo;
o richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non
superiore a 15.000,00 euro;
o assenza di risposta da parte dell’Impresa;
o diniego al risarcimento;
o offerta accettata solamente a titolo di acconto.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.
Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Mediazione; il
D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’Art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti). In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Il reclamante può anche ricorrere, in forma facoltativa, alla procedura di Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n. 162), la quale può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
14. ARBITRATO
Per l’accertamento relativo alle lesioni fisiche, le controversie di natura medica, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Per l’accertamento del danno materiale a cose, l’ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza.
Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Mediazione civile
Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo
giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.
L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato.
La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti.
La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.
RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Avvertenza - la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx l’apposita area riservata “Le mie polizze”, attraverso la quale Lei potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.
Consultando il sito internet, potrà conoscere le modalità di accesso all’area riservata.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Rappresentante Legale (xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ADDETTI:
prestatori di lavoro addetti ai servizi ed attività per le quali è prestata l’assicurazione, tutti regolarmente assunti (a titolo
esemplificativo: addetto alla pulizia, portierato, giardinaggio.).
ANNO DI COSTRUZIONE:
anno di costruzione determinato da almeno uno dei seguenti documenti:
• dichiarazione del direttore dei lavori per l’iscrizione dell’immobile al registro catastale;
• certificato di agibilità;
• certificato di abitabilità e/o certificazioni equivalenti.
ANNO DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI:
anno di ristrutturazione con riferimento al momento in cui sono state realizzate le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel fabbricato, come risultante dalla documentazione tecnica e fiscale prevista per Legge riferita agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
CONDUTTURA/TUBATURA INTERRATA:
la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di
esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali sia, limitatamente al settore B - Responsabilità Civile verso Terzi e Operai, gli animali.
ENERGIA ALTERNATIVA:
la produzione di energia effettuata tramite l’utilizzo di impianti fotovoltaici o solari, stabilmente fissati a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate, comprensivi di staffe di ancoraggio, moduli fotovoltaici o solari, inverter, cavi di collegamento, sistemi di controllo e rilevazione; come impianti sono considerati esclusivamente quelli situati all’ interno dell’ area perimetrale del fabbricato stesso.
ETÀ DEL FABBRICATO:
età del fabbricato assicurato con riferimento al momento della stipulazione del contratto, rispetto all’anno di costruzione.
FABBRICATO:
l’intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazioni o interrate nonché le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, autorimesse condominiali, garage privati, muri di cinta e cancelli anche elettrici, recinzioni e simili, parco giochi, piscina privata scoperta, campo da tennis scoperto, giardini, cortili, piante, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, d’allarme, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna radio televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
• solai ed armature del tetto comunque costruiti.
Le sopraindicate caratteristiche costruttive del fabbricato influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto sulle dichiarazioni inesatte e sull’aggravamento del rischio (Artt. 1 e 4).
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
1. le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso;
2. i materiali nelle porzioni di pareti esterne, quando la loro superficie non supera 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
3. le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne quando la loro superficie non supera 1/3 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
4. i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
5. i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.
FISSI ED INFISSI:
manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione, delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito espresso in cifra o in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non
riconosce indennizzo.
INCENDIO:
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
OCCLUSIONE:
l’ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta alla Società.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A..
RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA ASSISTENZA:
ABITAZIONE:
fabbricato o porzione di fabbricato che deve essere situata in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
ESTENSIONE TERRITORIALE:
Italia, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino.
FURTO:
è il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IN VIAGGIO:
qualunque località ad oltre 50 km. dal comune in cui è insediato il fabbricato assicurato.
PARTI COMUNI:
sono le proprietà comuni così come previste dall’Art. 1117 c.c..
PRESTAZIONI:
sono le assistenze prestate dalla Struttura organizzativa all’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
Informativa Privacy
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d’ora innanzi “il Decreto Legislativo”), AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. intende informarla in merito ai punti sotto indicati.
1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipule di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce “sensibili”: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all’adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A) connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normative comunitaria, nonché disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es.: UIC; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile);
B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C) di informazione e promozione commerciale, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c). Tali comunicazioni verranno effettuate con strumenti tradizionali (telefono e posta) o automatizzati (posta elettronica, sms, MMS, fax, social media) fermo restando che l'interessato può esprimere il suo consenso limitatamente al solo canale tradizionale o automatizzato di profilazione ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI
In relazione alle attività svolte da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:
a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature; Forze dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CARD; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione
commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b)
del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa.
c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società: é ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo Assicurativo AMISSIMA, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all’estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).
7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
La informiamo che l’Art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
• di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati
stessi;
• di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa trattamento;
• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
• Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 –
00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
• Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede
della Società e presso l’Ufficio del Garante.
• Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).
Condizioni generali di assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’Art. 1901 c.c..
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Alla scadenza annua, il premio potrà subire adeguamenti legati all’età del fabbricato assicurato. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, entro 30 giorni dalla scadenza annua, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni.
Art. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 10% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Per il settore Responsabilità Civile, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la Società risponde in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Art. 7 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione.
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione.
Per sinistro
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C..
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 8 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni
Art. 9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE
Valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.
Art. 12 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di
massimali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
SETTORE A - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
Norme che regolano l’Assicurazione Incendio.
Art. 13 – RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da:
1. incendio;
2. fulmine;
3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi;
5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via;
7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto;
8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine.
La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00.
La Società indennizza altresì:
10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali
al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato;
12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione;
13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima;
14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa.
La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il
10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate;
15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito.
Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00;
16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali.
In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;
Art. 14 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il massimo di Euro 260.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della somma assicurata.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
SETTORE B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI
Norme che regolano l’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Operai.
Art. 15 – RISCHI ASSICURATI
Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio della proprietà del fabbricato e degli impianti fissi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e X.Xxx. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 16 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerate Terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
Art. 17 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
1. da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
2. a cose da spargimenti d’acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva SR se richiamata in polizza ed operante;
3. da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
4. da esercizio, da parte dell’Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell’Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
5. da furto;
6. alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
7. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
8. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
9. legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino
l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica.
Art. 18 – FABBRICATI IN CONDOMINIO
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati Terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la sua parte di proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro- quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui ai Settori A - Incendio e C – Cristalli.
Art. 19 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 17, punto 7) - Esclusioni, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti, a sinistro risarcibile a termine di polizza.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 5.000,00 che resterà a carico dell’Assicurato;
• in nessun caso la Società risarcirà, per ogni anno assicurativo, somma superiore a Euro 150.000,00.
Art. 20 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente devono darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c..
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915
c.c..
Art. 21 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo
interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
SETTORE C - CRISTALLI
Norme che regolano l’Assicurazione Cristalli.
Art. 22 – RISCHI ASSICURATI
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato - esclusi i lucernari - distrutte o danneggiate per cause accidentali, anche per fatto di Terzi ed in occasione di furto o tentativo di furto, di tumulti popolari, di dimostrazioni di folla, di scioperi, serrate o grandine.
Fermo quanto previsto dall’Art. 23 sono inoltre esclusi i danni:
1. conseguenti a uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
Fermo restando il massimo indennizzabile dato dalla somma assicurata, la Società non pagherà per ogni singola lastra somma superiore a Euro 1.200,00.
In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 200,00.
Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A - Incendio e garanzie accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalla suddetta garanzia.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei condomini del fabbricato, dell’amministratore e addetti alla pulizia e conduzione degli impianti di pertinenza dello stesso responsabili del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c..
NORME COMUNI AI SETTORI A – INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE E C – CRISTALLI
Art. 23 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva AV se richiamata in polizza ed operante;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti;
e) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
f) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva FE se richiamata in polizza ed operante;
g) da gelo, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva GE se richiamata in polizza ed operante;
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
j) agli impianti di energia alternativa anche se fissi.
Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante.
Art. 24 – SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 25 – FABBRICATO UNIFAMILIARE
Se l’assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia furto fissi ed infissi e quella rotture lastre - se prestata - riguarda la globalità di tali enti.
Art. 26 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto
previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c..
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art.
1915 c.c..
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
a) fare, nei cinque giorni successivi – con esclusione dei sinistri relativi al Settore C - Cristalli – dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 27 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 28 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 29 – MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro;
3. stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione
di cui all’Art. 30 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 30 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che:
1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il
fabbricato, escludendo soltanto il valore dell’area;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare
quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Per danni alle lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre e l’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente
necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto
per esse non è operante il disposto dell’Art. 6 - Assicurazione parziale.
Art. 31 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 32 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO – FRANCHIGIA MINIMA
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento dell’intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l’indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2 dell’Art. 30 -Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Ove non previste superiori, le garanzie di polizza verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di Euro 200,00.
Art. 33 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al
pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli Artt. 22 punto 2) - Xxxxxx assicurati e 23 lettera c) - Esclusioni.
SETTORE D – TUTELA LEGALE
Norme che regolano l’Assicurazione Tutela Legale.
Art. 34 – RISCHI ASSICURATI
La garanzia copre il rischio delle spese occorrenti, in via extragiudiziale o giudiziaria:
a) per ottenere il risarcimento di danni arrecati da terzi alla proprietà condominiale;
b) per la difesa del condominio da pretese di terzi;
c) per la difesa penale dell’Amministratore per reato colposo o contravvenzione, inerenti la gestione del fabbricato assicurato;
d) per tutelare i diritti del condominio in controversie aventi per oggetto l’estensione della proprietà condominiale e l’esercizio dei diritti che ne derivano, nonché in controversie con fornitori ed appaltatori, riguardanti l’esecuzione di forniture o di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 500,00.
La garanzia comprende inoltre:
• le spese e gli onorari spettanti al legale indicato ed incaricato come previsto negli Artt. 37 - Gestione del sinistro e 38 - Recupero delle somme;
• le spese relative all’intervento di xxxxxx e consulenti tecnici, quando le esigenze della difesa lo richiedano;
• la spese liquidate a favore dell’avversario in caso di xxxxxxxxxxx, fuorché nel caso previsto alla lettera b) della presente clausola.
ART. 35 – DENUNCIA DEL SINISTRO
Entro tre giorni da quando ha avuto conoscenza di un sinistro (ossia di qualunque evento che possa rendere operanti le
garanzie prestate con la presente estensione), l’Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure alla Agenzia
che ha in carico la polizza. In ogni caso l’Assicurato dovrà, pena di decadenza dal diritto di garanzia assicurativa, far pervenire
alla Direzione della Società notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro tre giorni dalla data della
notifica.
ART. 36 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia stessa e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e che siano denunciate entro 12 mesi dalla
cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
ART. 37 – GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il
preventivo benestare della Società pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell’Art. 10 - Foro competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
ART. 38 – RECUPERO DELLE SOMME
Le somme recuperate, in seguito ad azioni promosse ai sensi dell’Art. 37 - Gestione del sinistro, relative ad ogni tipo di assicurazione, a titolo di capitale ed interessi, spettano all’Assicurato; quelle liquidate per spese ed onorari spettano sempre alla Società, in via di surroga ex Art. 1916 c.c..
ART. 39 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia prevista opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile esistente con la Società o con eventuali polizze di altre Compagnie di assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza.
GARANZIE AGGIUNTIVE
Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il relativo premio.
del Settore A – Incendio e garanzie accessorie
AC – Acqua Condotta
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:
• fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00;
• da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00;
• oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 100.000,00.
Per i danni derivanti da un’unica causa detto scoperto si applica una sola volta qualunque sia il numero dei danneggiati. L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
Sono escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva RG se richiamata in polizza ed operante.
RG – Spese per la ricerca del guasto e per la riparazione o sostituzione dell’impianto danneggiato
A parziale deroga di quanto disposto dall’ultimo comma dell’Art. 23 - Esclusioni, la Società risponde, in caso di danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dagli impianti idrici, igienico-sanitari o di riscaldamento indennizzabili ai sensi della garanzia aggiuntiva AC - Acqua Condotta se richiamata in polizza ed operante, delle seguenti spese sostenute per:
ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato, conseguenti al danno di cui al punto 1).
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che il pagamento
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:
• fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00;
• da 6 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 350,00;
• oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento.
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
RF – Rigurgito e occlusione di fognature
La Società indennizza i danni materiali verificatisi all’interno del fabbricato, direttamente causati alle cose assicurate dalle acque di scarico, causati dal rigurgito o dall’occlusione di fognature o delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche, purché di pertinenza del fabbricato assicurato.
Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:
• i danni derivanti da gelo;
• i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali;
• i danni subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati;
• i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici;
• i danni arrecati da umidità o stillicidio;
• i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento;
• le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 350,00;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 2.500,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo riferito ad occlusioni delle condutture di raccolta e deflusso delle acque meteoriche.
FE – Fenomeno Elettrico
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da correnti, scariche e fenomeni elettrici in genere a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato.
Sono esclusi in ogni caso i danni a lampade elettriche, a tubi catodici, a resistenze elettriche scoperte, quelli dovuti ad usura o manomissione, quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione nonché quelli causati da difetti di materiali e di costruzione.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00, salvo sia diversamente concordato tra le Parti.
GE – Gelo
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a
rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo. Sono esclusi i danni:
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 1.100,00 per singolo sinistro con il massimo Euro 5.200,00 per anno assicurativo.
DG – Dispersione gas
La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato,
accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per:
• riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
• demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, salvo sia diversamente concordato tra le Parti, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 3‰ del valore assicurato per il fabbricato con il massimo di Euro 5.200,00;
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
AT – Eventi atmosferici
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (compresi recinti e cancelli nel limite di Euro 1.200,00 per sinistro/anno) da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all’interno del fabbricato - escluso il contenuto - purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumuli esterni d’acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico di neve;
• cedimento o franamento del terreno;
• bagnamento diverso da quello sopra precisato; anche se verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
b) provocati a:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• grues, cavi aerei, insegne od antenne o consimili installazioni esterne;
• enti all’aperto, compresi serbatoi, impianti fotovoltaici, impianti solari ed impianti in genere;
• tettoie aperte da uno o più lati e fabbricati in corso di costruzione, incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato.
AV – Eventi socio-politici
A parziale deroga dell’Art. 23 lett. a) delle Norme comuni ai Settori A e C, la Società si obbliga a risarcire:
• i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, esclusi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
• gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, anche a mezzo di ordigni esplosivi da scioperanti o persone (dipendenti o non dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 300,00;
• in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato.
SN – Sovraccarico neve
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto in polizza da sovraccarico di neve sul tetto.
Sono esclusi i danni:
• causati da valanghe e slavine;
• causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
• ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici dei 12 febbraio 1982 - G.U. n. 56 del 26/2/82 Aggiornamento delle Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche nonché eventuali disposizioni locali).
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 50% del valore assicurato.
TER – Terremoto
A parziale deroga dell’Art 23 Esclusioni – delle Norme comuni ai settori A - Incendio e garanzie accessorie e C – Cristalli, la Società risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b. causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
x. xx xxxxx, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 10.000,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del capitale assicurato.
ALL – Inondazioni – Alluvioni – Allagamenti
A parziale deroga dell’Art 23 Esclusioni delle Norme comuni ai settori A - Incendio e garanzie accessorie e C – Cristalli, la Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
c. da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
e. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f. a enti mobili all’aperto;
g. alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
h. alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20%
dell’indennizzo medesimo con il minimo Euro 10.000,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 50% del capitale assicurato.
del Settore B – Responsabilità Civile
SR – Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna (Settore B Responsabilità Civile)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art 17 - Esclusioni, sono compresi i danni a cose di Terzi da spargimento d’acqua che siano conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, o di riscaldamento oppure rigurgito di fogna.
Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia:
• i danni derivanti da gelo;
• i danni derivanti da rigurgito di fogne comunali;
• i danni subiti da beni posti in locali seminterrati e/o interrati;
• i danni conseguenti ad errori di manovra o da mancata attivazione dei congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idrici; dei danni arrecati da umidità o stillicidio;
• i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 sul pavimento;
• i danni al fabbricato assicurato;
• le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:
• fino a 5 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 10% col minimo di Euro 250,00;
• da 6 a 15 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 15% col minimo di Euro 350,00;
• da 16 a 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 20% col minimo di Euro 500,00;
• oltre i 20 anni dalla data di costruzione del fabbricato oppure dalla data di ristrutturazione integrale degli impianti, scoperto 25% col minimo di Euro 750,00.
In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al Euro 10.000,00 salvo sia diversamente concordato fra le Parti e indicato in polizza.
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti idraulici, delle grondaie e dei condotti di scarico e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
CO – Responsabilità civile dei conduttori
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, per la responsabilità civile dei conduttori (condomini o inquilini) - che assumono la figura di Assicurati - dei locali adibiti ad appartamenti, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato. La garanzia è prestata esclusivamente per la Responsabilità Civile verso Terzi dell’Assicurato e dei Familiari conviventi, derivanti:
• dalla conduzione degli appartamenti occupati dagli Assicurati stessi e dai loro familiari di cui sopra;
• dall’uso di apparecchi domestici in genere;
• da azioni di animali da cortile, gatti, cani appartenenti all’Assicurato o di cui quest’ultimo avesse assunto custodia;
• da lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti in economia, nei locali abitati dagli Assicurati stessi o dai loro familiari, purché conviventi;
• da incendio od esplosione di gas, scoppio di apparecchi a vapore o degli impianti di termosifone, limitatamente alle lesioni personali dei terzi;
• da intossicazione o avvelenamento causati da cibi o bevande consumati in casa degli Assicurati.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità per danni ad impianti di proprietà di aziende erogatrici di servizi (luce, gas, ecc.).
Sono esclusi dall’Assicurazione:
• i rischi derivanti dalla proprietà, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore;
• i rischi derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi a fuoco;
• i rischi inerenti alle attività professionali (salvo che per i domestici);
• i danni derivanti da fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 200,00
per ogni sinistro.
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
LS – Committenza lavori di straordinaria manutenzione
A parziale deroga dell’Art. 17 - punto 1) - Esclusioni, I’assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00.
IA – Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’Art. 17 - punto 8) - Esclusioni, limitatamente ai danni a cose, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro di Euro 150.000,00.
RA – Responsabilità civile professionale dell’Amministratore
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’amministratore del condominio, a sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 75.000,00, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi (compreso il condominio assicurato), nell’esercizio dell’attività professionale di amministratore del condominio stesso in conseguenza di violazioni non dolose dei doveri professionali previste dell’Art. 1130 c.c..
La garanzia non vale:
a) per il pagamento di multe e/o ammende e/o sanzioni di natura fiscale, anche se a carico dell’Assicurato, del Contraente,
del Condominio e/o dei Condomini;
b) per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro ed in genere per quelli di natura contabile-amministrativa;
c) per i danni al fabbricato.
L’Assicurazione vale per i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di efficacia del contratto. La garanzia non sarà tuttavia operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società dopo un anno dalla cessazione del contratto.
La presente condizione è valida unicamente se l’assicurazione è prestata per l’intero condominio.
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00.
CONDIZIONI OPZIONALI
Operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza e, ove previsto, corrisposto il relativo premio.
DM – Riduzione minimi di scoperto
A parziale deroga di quanto previsto dalle Garanzie Aggiuntive:
AC – acqua condotta;
RG – spese per la ricerca e la riparazione del guasto e per la riparazione o sostituzione dell’impianto danneggiato,
se richiamate in polizza ed operanti, si conviene fra le Parti che la franchigia prevista da ogni singola Garanzia Aggiuntiva si intende dimezzata.
Xxxxx i limiti di massimo risarcimento previsti nelle rispettive Garanzie Aggiuntive.
AE – Aumento Fenomeno Elettrico
A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva FE resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 15.000,00.
AR – Aumento Spese per la Ricerca e Riparazione Guasti (aumento Euro 10.000,00)
A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva RG resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore al 3% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo con il massimo di Euro 10.000,00 e con il limite di Euro 2.500,00 per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento.
AS – Aumento Spargimento d’acqua e rigurgito di fogne (aumento Euro 15.000,00)
A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva SR resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 15.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
AF – Aumento Spargimento d’acqua e rigurgito di fogne (aumento Euro 20.000,00)
A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva SR resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a Euro 20.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.
TA – Tolleranza civili abitazioni e uffici
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) delle Dichiarazioni del Contraente, è tollerato che il fabbricato (o quello di cui la porzione fa parte) è adibito ad abitazione civile e/o uffici per almeno 1/2 della superficie complessiva dei piani coperti e, nella rimanente porzione di 1/2 non esistono cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati di superficie occupata
superiore a 400 mq, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o ad uso commercio, sedi di partiti politici, discoteche, night club.
LA – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
RM – Raddoppio minimo di scoperto
A parziale deroga di quanto previsto dalle Garanzie Aggiuntive:
AC – Acqua Condotta
RG – Spese per la ricerca e riparazione del guasto e per la riparazione o sostituzione dell’impianto danneggiato SR – Spargimento d’acqua e rigurgito di fogna
se richiamate in polizza ed operanti, si conviene fra le Parti che il minimo di scoperto, previsto da ogni singola garanzia aggiuntiva, si intende raddoppiato.
Xxxxx i limiti di massimo risarcimento previsti nelle rispettive Garanzie Aggiuntive.
SETTORE E – ENERGIA ALTERNATIVA
Norme che regolano l’Assicurazione Energia Alternativa.
Art. 40 – RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall’Art. 41 – Esclusioni e dall’Art. 42 – Delimitazioni.
Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontariamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 41 – ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
1. da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
2. da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
4. causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
5. da inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
6. per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell’impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
7. da qualsiasi tipo di danno indiretto;
8. da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo;
9. per difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio dell’impianto erano a conoscenza, ovvero ne
sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
10. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
11. da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell’impianto;
12. da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato;
13. da montaggio, smontaggio e manutenzione dell’impianto;
14. da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
15. da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
16. da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’impianto;
17. da difetti di rendimento;
18. a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
19. da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento;
20. da franamento, smottamento, assestamento del terreno;
21. da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
22. da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
23. da impiego di esplodenti in genere;
24. da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
25. da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive TER e ALL se richiamate in polizza ed operanti;
26. da sovraccarico da neve;
27. a tubazioni e cavi interrati.
Art. 42 – DELIMITAZIONI
In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nel presente settore.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00.
Art. 43 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni
altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo
delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Art. 44 – ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell’Art. 43 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. In caso di sinistro si determina:
a) L’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) Il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti degli Artt. 45 - Valore dell’Impianto e Assicurazione parziale e 1907 c.c., il supplemento di indennità, qualora
la somma assicurata risulti:
a) Superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) Inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) Eguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’Art. 43 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga. Xxxxx comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto impianti in stato di attività;
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 45 – VALORE DELL’IMPIANTO E ASSICURAZIONE PARZIALE
Il valore risultante in polizza deve corrispondere al valore a nuovo dell’impianto (costo di ricostruzione), senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 10% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
SETTORE F – ASSISTENZA
Norme che regolano la Garanzia Assistenza.
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestate dalla Società tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
CONDOMINIO
Art. 46 – INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso il fabbricato, limitatamente alle parti comuni, sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimale di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nelle parti comuni del fabbricato provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua nelle parti comuni del fabbricato, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente
erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari delle parti comuni del fabbricato, provocato da
otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
• per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• per il caso c) relativamente ai danni di tracimazione dovuti a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
• per i guasti alle parti elettriche dei motori degli impianti centralizzati di riscaldamento, di produzione dell’acqua calda e delle pompe di spinta dell’acqua;
• Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali (autospurghi) quando questi ultimi siano
indispensabili per la risoluzione del sinistro.
Art. 47 – INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio delle parti comuni del fabbricato, la Struttura organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi delle parti comuni del fabbricato, provocato da una rottura,
un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari delle parti comuni del fabbricato, provocato da
otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione è dovuta:
• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• per il caso b), relativamente ai danni di tracimazione dovuti al rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 48 – INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso il fabbricato, limitatamente alle parti comuni, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica nelle parti comuni del fabbricato stesso, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasti ai cavi di alimentazione dei locali del fabbricato a monte del contatore;
• guasti elettrici agli ascensori condominiali;
• guasti alle parti elettriche dei motori degli impianti centralizzati di riscaldamento e di distribuzione dell’acqua calda;
• guasti alle parti elettriche dei motori di porte e/o cancelli.
Art. 49 – INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso il fabbricato, limitatamente alle parti comuni, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
• guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso alle parti comuni del fabbricato;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza delle parti comuni del fabbricato.
La prestazione non è dovuta per i guasti alle parti elettriche dei motori di porte e/o cancelli.
Art. 50 – INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
Qualora presso il fabbricato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto
idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvede all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Art. 51 – INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito le parti comuni del fabbricato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza nelle parti comuni del fabbricato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore per sinistro.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contattato un
proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.
Art. 52 – RIENTRO IMMEDIATO - ORGANIZZAZIONE DEL TRASLOCO E DEL DEPOSITO DEL CONTENUTO DEI LOCALI COMUNI
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, risulti accertata l’inagibilità dei locali comuni del fabbricato e sia necessario lo svuotamento del contenuto degli stessi per lavori di ripristino, la Struttura organizzativa provvede ad organizzare un contatto tra l’Assicurato ed una società di traslochi convenzionata nonché a ricercare un deposito idoneo dove portare il contenuto per il periodo necessario. Restano a totale carico dell’Assicurato i relativi costi di trasloco e deposito.
Qualora sia necessaria la presenza dell’Assicurato in loco e questi si trovi in viaggio al di fuori della regione in cui ha sede il fabbricato, la Struttura organizzativa provvede ad organizzarne l’immediato rientro col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo a tale scopo, tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 53 – INVIO IMPRESA DI PULIZIA
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, i locali ad uso comune del fabbricato necessitassero di pulizia straordinaria, la Struttura organizzativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa di pulizia specializzata, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 54 – INFORMAZIONI LEGALI
(Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali)
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni legali relativamente a:
• fabbricato: amministratore (compiti, nomina, provvedimenti, impugnazione, delibere, revoca), rapporti di portierato, diritti dei partecipanti alle cose comuni, dissensi dei condomini alle liti, innovazioni, opere sulle parti comuni dell’edificio, perimetro dell’edificio, regolamento del fabbricato, ripartizione spese;
• equo canone: durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;
• normative legali di locazione: diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successione del contratto, rilascio dell’immobile, procedure di sfratto; telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate
dall’Assicurato ad un proprio legale.
Art. 55 – RECUPERO DATI INFORMATICI
(prestazione valida solo per l’Amministratore di Condominio o, in sua mancanza, per un Rappresentante di condominio identificato)
La prestazione opera qualora l’Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:
• hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;
• flash/stick memory presenti esclusivamente all’interno di Laptop (Computer portatili);
• attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinata all’uso professionale;
• lettori di mp3 destinati all’uso professionale.
La Struttura organizzativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:
• organizzazione del contatto tra l’Assicurato e lo specialista;
• organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell’Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere
per il recapito presso lo specialista;
• organizzazione del recapito presso l’Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l’Assicurato).
Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo
specialista incaricato rilascerà all’Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l’attività professionale svolta.
I costi relativi alla prestazione sono a carico dell’Assicurato, anche in riferimento alle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.
Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Struttura organizzativa provvede ad indicare all’Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell’Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L’Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.
I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell’Assicurato.
Art. 56 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
3. Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine
al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 c.c..
5. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.
6. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa stessa al verificarsi del sinistro.
8. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del c.c. all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa Assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa restando inteso che la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 57 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800370166
oppure
02 / 58286723
oppure se non può telefonare può inviare un fax al n. 02 / 00000000 o un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 00000 Xxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e cognome.
3. Numero di polizza.
4. Indirizzo del luogo in cui si trova.
5. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Società potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei
relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà
autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
SINGOLI CONDOMINI
Art. 58 – INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell’abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse
dell’impianto idraulico.
Sono esclusi:
• per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti da negligenza dell’Assicurato, sinistri dovuti da rottura delle tubature esterne dell’edificio;
• per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 59 – INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo contenuto, la Struttura organizzativa provvede all’invio di per-sonale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di Euro 260,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di
scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
• per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
• a sinistri dovuti a rotture delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
Art. 60 – INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
• corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
• guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore.
Art. 61 – INVIO DI UN FABBRO IN CASO DI EMERGENZA
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 160,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’abitazione;
• scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da
non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
Art. 62 – INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Art. 63 – SPESE DI ALBERGO
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti agli Artt. 50 - Invio di un artigiano per interventi ordinari, 52 - rientro immediato - organizzazione del trasloco e deposito del contenuto dei locali comuni, 53 - Invio imprese di pulizia, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l’Assicurato, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di Euro 260,00.
Non sono comprese spese d’albergo diverse da quelle indicate.
Art. 64 – RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti Artt. 50 - Invio di un artigiano per interventi ordinari, 52 - rientro immediato - organizzazione del trasloco e deposito del contenuto dei locali comuni, 53 - Invio imprese di pulizia, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura organizzativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 260,00.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
Art. 65 – INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione dell’Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’abitazione dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con
l’Istituto di vigilanza.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contattato un
proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.
Le seguenti prestazioni/informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Art. 66 – TRASLOCO
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
Art. 67 – INFORMAZIONI FISCALI IMMOBILIARI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:
• Imposte dirette
- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro beni immobili del modello UNICO;
- IMU: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;
• Imposte indirette
- IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell’ambito della compravendita di beni immobili;
- INVIM: le informazioni riguardanti l’imposta sull’incremento del valore immobiliare;
- le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura organizzativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.
Art. 68 – INFORMAZIONI LEGALI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni legali relative a:
• famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
• casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico; telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
La Struttura organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate
dall’Assicurato a un proprio legale.
Art. 69 – INFORMAZIONI BUROCRATICHE
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:
• certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
• documenti personali: carta d’identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
• varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;
• rilascio e variazione dei suddetti documenti;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
Art. 70 – INFORMAZIONI POSTALI
Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni postali relative a:
• corrispondenza, pacchi, telegrammi, uffici postali, vaglia, invii urgenti di corrispondenza;
• tariffe e modalità di spedizione;
telefonando alla Struttura organizzativa potrà ricevere le informazioni desiderate.
Art. 71 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1. Ogni prestazione, fatta eccezione per quelle agli Artt. 67, 68, 69, viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
3. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di
assistenza.
4. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. la Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine
al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 c.c..
7. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del c.c., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa Assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del sinistro.
10. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura organizzativa restando inteso che la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
11. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 72 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800370166
oppure
02 / 58286723
oppure se non può telefonare può inviare un fax al n. 02 / 00000000 o un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 00000 Xxxxxx (XX)
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
6. Il tipo di assistenza di cui necessita.
7. Nome e cognome.
8. Numero di polizza.
9. Indirizzo del luogo in cui si trova.
10. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Società potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà
autorizzare esplicitamente l’effettuazione.