Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 58.8 della l.p. 26/1993.
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Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione l’Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’artdagli artt. 58.8 della l.p108 e 110 del D.Lgs. 26/1993.n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore. 1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 58.8 della l.p. 26/1993.
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