SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PALAGHIACCIO DI XXX XXXXXXX X. 00 X XXXXXX
Prot. n. /C/2018/NM Cig 7399034403
con la presente scrittura privata tra le Parti
AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI TRENTO (di seguito denominata A.S.I.S.), con sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre n. 23/4, c.f. e p.iva 01591870223, rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante, avv. Xxxxxxx Divan, nato a Trento, il 13 giugno 1960, e domiciliato per la carica presso la medesima Azienda,
E
L’Impresa aggiudicataria (di seguito denominata anche GESTORE
e/o CONCESSIONARIA), con sede legale in (prov. ), Via
e domicilio eletto ai fini del presente contratto in
(prov. ), Via , p.iva , rappresentata da , in qualità di , nato a
( ), il e residente in
(prov. ), Via ,
definite anche di seguito e congiuntamente “Parti”;
Premesso e considerato che la Concessionaria si è aggiudicata la procedura telematica bandita da A.S.I.S. per la concessione del servizio in oggetto;
Tenuto conto che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Oggetto
1. A.S.I.S. affida al Gestore, che accetta, la concessione del servizio di somministrazione invernale (aperto da settembre a aprile) di alimenti e bevande presso il XxxxXxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx x. 00, x Xxxxxx. Trattasi di un esercizio per la somministrazione di pasti e/o bevande aperto al pubblico in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente all’attività sportiva/ricreativa avente carattere prevalente; il termine ''congiuntamente'' sta ad indicare che la somministrazione non può essere esercitata indipendentemente da quella sportiva/ricreativa, organizzata da A.S.I.S. o da terzi, rispetto alla quale svolge una funzione strumentale.
2. Il presente Contratto include la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.
3. Il rapporto contrattuale si configura come concessione di servizio e anche ove si realizzi a mezzo di locali regolarmente predisposti per tale attività non costituisce locazione di immobili ai sensi della L. 27.7. 1978, n. 392.
Art. 2
Luogo dell’esecuzione del servizio.
1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitato nei locali all’uopo predisposti sul lato ovest del PalaGhiaccio e negli spazi aperti delle tribune a mezzo di attrezzatura mobile, portata dal Gestore., da destinare al pubblico delle partite/manifestazioni del PalaGhiaccio.
2. I locali a disposizione del Gestore del servizio oggetto del presente Capitolato sono di proprietà del Comune di Trento e sono in gestione ad A.S.I.S.. Il PalaGhiaccio è contraddistinto da p.t. 8019, p.ed. 6701 in C.C. Trento. I locali a disposizione del Gestore sono identificati dall’allegata planimetria.
Art. 3
Durata della Concessione
1. Il Contratto ha decorrenza con l’avvio della stagione invernale 2018-2019 e fino al termine della stagione invernale 2022-2023, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del presente Contratto.
2. La concessione di servizio potrà essere affidata per un ulteriore quadriennio oltre il primo quinquennio. L’eventuale nuovo affidamento potrà-avvenire a trattativa privata e in forma scritta.
3. Sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti del Contratto.
4. Nel caso in cui, al termine della Concessione, non sia completata la procedura per una nuova assegnazione, il Gestore sarà tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal Contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
5. Non configurando la Concessione alcuna locazione dei locali messi a disposizione da A.S.I.S., al termine della medesima concessione il Gestore non potrà rivendicare alcuna pretesa, diritto o quant’altro per la cessazione della attività o riconsegna dei locali tantomeno alcun pagamento di indennità o compensi per la perdita dell’avviamento commerciale.
6. Al termine del Contratto, si applica quanto previsto all’articolo 21, comma 6 del presente Contratto.
Art. 4
Orari del servizio di somministrazione
1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere attivato nel periodo di apertura del PalaGhiaccio (settembre-aprile ed eventualmente in agosto e maggio
secondo il calendario annualmente stabilito da A.S.I.S.), negli orari di apertura all’utenza associativa e all’utenza individuale con i seguenti criteri:
durante tutta la stagione da settembre a aprile, escluso il periodo natalizio e d’inizio
anno: nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi in tutti gli orari di apertura al pubblico (utenza individuale). Nelle altre giornate durante gli orari di svolgimento di eventi, partite o manifestazioni;
durante il periodo natalizio e d’inizio anno: in tutti gli orari di apertura al pubblico
(utenza individuale) che saranno comunicati da A.S.I.S.. Nelle altre giornate durante gli orari di svolgimento di eventi, partite o manifestazioni.
2. Gli orari del servizio del presente comma devono intendersi come orari minimi da garantire e devono essere assolti attraverso l’apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il suddetto servizio non potrà essere sostituito dal servizio di distribuzione automatica.
3. Gli orari di apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere costantemente esposti, in luogo accessibile, al pubblico; eventuali variazioni debbono essere comunicate anticipatamente al pubblico.
4. Il giorno di chiusura dell’esercizio dovrà coincidere con il giorno di chiusura del PalaGhiaccio o, qualora mancante, in un giorno di chiusura all’utenza individuale.
Art. 5
Servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande
1. Il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande dovrà essere sempre attivo quanto meno negli orari di chiusura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere sostituito dal servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.
3. Il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande potrà sussistere anche in concomitanza dell'orario di apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Il servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande dovrà essere garantito offrendo:
bevande calde;
bevande fredde;
prodotti snack e di pasticceria;
cambiamonete o servizio rendiresto su tutti gli apparecchi.
5. I prezzi al pubblico delle bevande calde distribuite automaticamente non dovranno superare il valore di Euro 0,50 a pezzo.
Art. 6
Modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore
1. Il Gestore deve assicurare il servizio oggetto della presente concessione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, secondo le norme del presente Contratto e della normativa di settore.
2. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà:
essere svolto a regola d’arte e finalizzato al raggiungimento del massimo beneficio e della massima soddisfazione per l’utente del Centro sportivo;
osservare l’orario del servizio. L’orario deve essere esposto con modalità decorose, visibili e leggibili;
essere offerto con prodotti posti in vendita di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari; i generi di cui è consentita la vendita nell’esercizio sono quelli per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione comunale;
essere prestato con prezzi di vendita al pubblico dettagliatamente elencati in un listino, redatto secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria della Provincia di Trento. Il listino dovrà essere esposto nel locale in luogo e con
modalità visibili per la clientela. Tutti i prodotti in listino dovranno sempre essere disponibili per l’utente;
assicurare il rispetto del divieto di fumo in tutti gli spazi coperti e scoperti;
assicurare il divieto di installare videogiochi;
vietare attività e comportamenti che possano turbare o impedire il regolare svolgimento dell’attività di servizio pubblico svolta da A.S.I.S. e quei comportamenti che non siano strettamente pertinenti con la mera attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
5. Le attrezzature e le dotazioni in genere in uso dal Gestore destinate all’esercizio dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetto stato di manutenzione e sostituite quando necessario.
6. A.S.I.S. potrà:
effettuare controlli sugli orari di apertura e sulla qualità dei prodotti offerti in qualsiasi momento senza che il Gestore possa rifiutarsi o interferire nel controllo;
chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l’erogazione al Centro sportivo;
chiedere chiarimenti e/o azioni correttive a seguito della ricezione di reclami o suggerimenti da parte dell’utenza.
7. Nel caso in cui A.S.I.S., in qualità di Gestore di impianto sportivo ove si svolgono manifestazioni sportive aperte al pubblico, sia tenuta ad osservare disposizioni particolari, emanate da Pubbliche Autorità ovvero dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ovvero da Federazioni sportive, che coinvolgano il servizio di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Gestore sarà tenuto a adeguarsi senza che nulla il Gestore possa pretendere a qualsiasi titolo da A.S.I.S..
Art. 7
Norme igienico - sanitarie e di sicurezza
1. L’inizio dell’attività di gestione sarà subordinato all’apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA o altra comunicazione dovuta per legge) da presentarsi allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Trento a cura del Gestore. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare tutte le norme igienico – sanitarie previste per la somministrazione di bevande ed alimenti rispondendo direttamente ed in proprio di eventuali inadempimenti in merito. Copia della SCIA dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere consegnata ad A.S.I.S..
2. Il Gestore dovrà fornire bevande e generi alimentari solidi, ad alto grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.
3. Il Gestore dovrà osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari.
4. Il Gestore dovrà garantire i diritti del consumatore attraverso il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti e sulla visibilità dei prezzi.
Art. 8
Sistema di qualità aziendale A.S.I.S.
1. A.S.I.S. si riserva di richiedere la collaborazione e la partecipazione del Gestore nel raggiungimento di livelli di qualità e di soddisfazione nell’erogazione del servizio adottati da A.S.I.S. con la Carta dei servizi e/o la certificazione del sistema di qualità aziendale e/o la certificazione secondo la norma ISO 14001:2015.
Art. 9
Corrispettivo per il Gestore
1. La controprestazione a favore del Gestore consiste nel diritto di gestire funzionalmente i punti di somministrazione nonché svolgere le ulteriori attività economiche, compatibili con le attività di somministrazione e con le modalità e alle condizioni di cui al presente Contratto.
Art. 10
Ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore: Autorizzazioni e licenze.
Tipologia di prodotti somministrabili
1. Il Gestore:
deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e a tutte le norme di legge in materia di ristorazione collettiva che vanno a disciplinare la concessione di servizio oggetto del presente Contratto;
deve essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente come meglio precisato al successivo comma 2. Il Gestore si impegna a consegnare copia delle licenze ad A.S.I.S.;
si impegna ad applicare il sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP previsto dal Reg. CE
852/2004 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nei locali bar;
è responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell’attività oggetto del presente Contratto ed in materia igienico-sanitaria, nonché dell’ordine e disciplina della stessa;
non può farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
nel caso in cui, per cause al Gestore non imputabili, si trovi nell’assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente Contratto, dovrà darne immediata comunicazione ad A.S.I.S. affinché questa possa adottare le misure del caso.
2. Il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese e limitatamente alla durata del Contratto, a farsi rilasciare, intestare e/o regolarmente rinnovare la SCIA alla somministrazione di alimenti e bevande per l’esterno del Centro. Il Gestore è tenuto a richiedere le autorizzazioni che si rendessero necessarie in corso di Contratto per intervenute modifiche alla normativa che disciplina l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti dall’autorizzazione all’apertura dell’esercizio pubblico. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche al personale A.S.I.S..
4. Senza il consenso preventivamente e validamente espresso di A.S.I.S. rispetto alla collocazione nell'impianto sportivo, non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere, né essere installate macchine per giochi. L'autorizzazione di A.S.I.S. potrà essere rilasciata nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
5. Senza il consenso validamente espresso di A.S.I.S., il Gestore non potrà procedere alla vendita di prodotti, abbigliamento, gadgets e accessori sportivi.
6. Il Gestore si obbliga per tutta la durata del Contratto a non mutare, pena la risoluzione del Contratto di Concessione, la destinazione d’uso dei beni ricevuti a disposizione e dei locali, salvo eventuali modifiche da concordarsi, preventivamente e per iscritto, con A.S.I.S.. Inoltre è obbligato a curare la gestione in conformità della destinazione economica dei beni e comunque in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.
7. Al termine della concessione il Gestore dovrà riconsegnare i locali liberi da persone e cose di proprietà del Gestore o dei suoi ausiliari, restituendoli nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti all’inizio, salvo il normale deperimento derivante dall’uso. Parimenti per i beni mobili ricevuti da A.S.I.S..
Art. 11
Dotazioni e arredi. Obblighi delle Parti
1. Gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici (di seguito generalmente beni mobili) di proprietà A.S.I.S. presenti nei locali adibiti al servizio sono quelli indicati all’allegato 2 del presente Contratto. I beni mobili di A.S.I.S. risulteranno consegnati al momento della firma del Contratto di concessione di servizio.
Per consentire l’accesso in caso di emergenza nei periodi e negli orari di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati sono lasciate in copia all’Ufficio tecnico di A.S.I.S.. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Gestore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto ad A.S.I.S. provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi. Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del Gestore.
Al Gestore è fatto divieto di usare le chiavi consegnate da A.S.I.S., anche quelle per l’ingresso all’edificio sportivo, per finalità diverse da quelle di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il Gestore non può duplicare le chiavi consegnate da A.S.I.S. o quelle eventuali di nuova formazione a terzi. E’ fatto assoluto divieto al Gestore di sostituzione e di duplicazione, a chiunque e per qualsiasivoglia ragione, delle chiavi e dei codici che consentono l’accesso all’edificio sportivo.
2. Il Gestore potrà dotare i locali di ulteriori arredi e attrezzature. Tutte le attrezzature che il Gestore riterrà necessario installare nei locali che gli vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.
3. Il Gestore dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la normale e decorosa conduzione dell’esercizio pubblico. In particolare, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla dotazione del materiale di consumo, di stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate…), utenze telefoniche, tende, e degli elettrodomestici/arredi non presenti tra i beni di A.S.I.S.. Tutti gli acquisti del Gestore per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti a propria cura e spese, con esonero espresso di A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
4. Il Gestore è custode dei locali affidati, nonché dei beni propri, di A.S.I.S. e di terzi presenti nei locali destinati a servizio oggetto del presente Contratto, anche durante i mesi e i giorni di chiusura dell’esercizio pubblico.
5. Rimangono a carico di A.S.I.S.:
ogni onere relativo all'ammortamento dei beni mobili di proprietà di A.S.I.S.,
le opere di installazione e predisposizione di nuovi quadri elettrici eventualmente necessari per la corretta installazione delle apparecchiature,
i costi per energia elettrica, gas e acqua che saranno, comunque, forniti dagli impianti di A.S.I.S. ai quali si allacciano le reti delle utenze del bar.
Dette spese sono quantificate forfetariamente e sono già ricomprese nel canone di cui all’art. 15 del presente Contratto.
Art. 12
Pulizia e manutenzioni. Obblighi delle Parti
1. Le pulizie dei xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) dell’esercizio dovranno essere effettuate a cura e spese del Gestore, che dovrà provvedere anche alla raccolta differenziata, al trasporto e al deposito delle immondizie e dei rifiuti negli appositi punti di raccolta. E’ vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari dei lavandini. E’ vietato detenere nelle zone di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari detersivi, scope, strofinacci e abbigliamento del personale. Il Gestore deve astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant’altro al di fuori dei locali assegnati.
2. Il Gestore dovrà curare la raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo al posizionamento di appositi cestini muniti di sacchi a perdere - anche per il pubblico - destinati al conferimento dei rifiuti umidi, non riciclabile, carta, vetro e lattine. La denuncia e il versamento della TARI per i rifiuti dell’esercizio è a carico del Gestore.
3. I lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti con costanza e accuratezza, in modo da garantire igienicità, salubrità e decoro.
4. Al Gestore compete la manutenzione ordinaria dei locali, dei beni e degli strumenti messi a disposizione da A.S.I.S.. Per manutenzione ordinaria in capo al Gestore si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti, di tinteggiatura delle pareti interne, di riparazione degli elettrodomestici etc…:
5. La manutenzione straordinaria è a carico di A.S.I.S.. Spetta ad A.S.I.S. la predisposizione di eventuali nuovi quadri elettrici e la sostituzione, a proprio
insindacabile giudizio, degli elettrodomestici e degli arredi consegnati con il presente Contratto.
6. In caso di riparazioni di spettanza di A.S.I.S., sarà cura del Gestore darne notizia e richiedere l’intervento della prima. In caso di urgenza il Gestore potrà eseguirle direttamente salvo rimborso purché ne abbia dato contemporaneamente avviso ad A.S.I.S..
7. Fermo restando quanto previsto all’art. 6 il Gestore si impegna ad usare i locali ed i beni mobili di A.S.I.S. con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. I lavori di pulizia generale e di manutenzione, da concordarsi con A.S.I.S., dovranno essere effettuati durante la chiusura invernale delle vasche scoperte.
Art. 13
Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.S.I.S..
3. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 14
Responsabilità
1. A.S.I.S. non potrà in alcun modo essere considerata custode di valori, mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione del Gestore. Al Gestore spetta la loro custodia e
la conservazione di valori, mobili, provviste, merci, attrezzature e altri beni mobili, restando il Comune di Trento e A.S.I.S. sollevati da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, sottrazioni, incendi o altre cause.
2. Il Gestore è, inoltre, responsabile di tutti i danni che per fatto proprio, dei familiari, del personale dipendente, dei soci, dei collaboratori e degli ausiliari potesse derivare a
A.S.I.S. e terzi, a cose (anche di proprietà A.S.I.S.) e ad animali in relazione all’esercizio dell’attività oggetto del presente Contratto.
3. A.S.I.S. non potrà essere ritenuta responsabile dei danni subiti dal Gestore o da terzi per effetto di interruzione o di sospensione dell’attività commerciale oggetto del presente Contratto avvenute per cause non imputabili ad A.S.I.S.. La fissazione dei calendari di gare, partite e manifestazioni è disposta da soggetti dell’ordinamento sportivo e non da A.S.I.S.; pertanto, A.S.I.S. non potrà essere ritenuta responsabile della chiusura all’utenza individuale di impianti sportivi del Centro sportivo per consentire lo svolgimento di gare, partite o manifestazioni sportive.
4. A.S.I.S. dovrà rimanere estranea, indenne ed esente da ogni responsabilità qualora tra il Gestore e il suo personale dipendente o i suoi collaboratori avessero a sorgere contestazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione in dipendenza del rapporto di lavoro o di servizio comunque concluso con il Gestore.
5. Il Gestore si impegna a manlevare A.S.I.S. in qualunque controversia che dovesse essere intentata nei suoi confronti per le ragioni di cui ai commi precedenti.
6. Il Gestore ha stipulato polizza assicurativa RCVT-RCO per un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per la copertura dei rischi a terzi e verso lavoratori, cose e animali
derivanti dalla prestazione del servizio oggetto della Concessione (polizza n. emessa
d a con scadenza il …: il Gestore si impegna a consegnare atto di rinnovo annuale della
polizza entro il ). Il contratto dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei
prodotti, inoltre, nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio nei confronti di terzi, di
A.S.I.S. e del Comune di Trento. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. e del Comune di Trento.
7. Rimanendo il Gestore responsabile per la perdita e il deterioramento dei beni ricevuti nella disponibilità (anche da incendio), questi dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa incendio a copertura del cd. rischio locativo per eventi, anche se causati con colpa grave del Gestore, (somma assicurata Euro 100.000,00) e per macchinari, attrezzature, arredamenti, merci anche di terzi (somma assicurata Euro 35.000,00). La polizza incendio dovrà essere vincolata in favore di A.S.I.S. e dovrà avere durata non inferiore a quella della Concessione. Il contratto dovrà espressamente stabilire che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di rischi connessi all’esercizio per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà di terzi, di
A.S.I.S. e del Comune di Trento. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. e del Comune di Trento.
8. L’esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui ai precedenti commi
6. e 7. per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per A.S.I.S. e pertanto qualora la copertura assicurativa venisse meno ovvero l’impresa aggiudicataria non fosse in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui trattasi, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 21 del presente Contratto.
Art. 15
Canone a carico del Gestore. Modalità di pagamento. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. A compensazione per la fruizione dei beni di A.S.I.S. e a copertura forfettaria dei costi
assunti da quest’ultima, il Gestore dovrà corrispondere ad A.S.I.S. il canone offerto in
s ede di gara e pari a Euro …………………………… (…………………..) per il
q uinquennio e a Euro …………………….. ( ) per ciascun anno
( stagione inverlae), oltre ad Iva nella misura di legge. Il canone annuale sarà fatturato in via posticipata con le seguenti modalità in 2 rate posticipate di egual importo scadenti al 31 dicembre e al 30 aprile di ciascun anno.
2. Il canone sarà aggiornato annualmente in base all'indice Istat.
3. Il canone dovrà essere versato ad A.S.I.S. a mezzo SEPA a 30 giorni data fattura sul conto corrente dedicato specificato da A.S.I.S. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010.
4. In caso di ritardato pagamento del canone, si applicherà la penale di cui all’articolo 19, comma 1 del presente Contratto, oltre alla corresponsione degli interessi di mora.
5. Il mancato pagamento dei canoni costituisce inadempimento contrattuale; pertanto, in caso di ritardo del pagamento anche di una sola rata di canone per oltre 3 mesi ovvero in caso di reiterato inadempimento nell’arco di un anno solare, A.S.I.S. potrà avvalersi della clausola di risoluzione per inadempimento prevista dall’art. 21 del presente Contratto.
6. Il Gestore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
7. Il Gestore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi clausola, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
8. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Gestore comunica ad A.S.I.S. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad A.S.I.S. deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Gestore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7399034403.
11. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Gestore si impegna a segnalare tempestivamente ad A.S.I.S. ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
12. Il Gestore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto clausola analoga a quella del precedente comma 9.
13. L’utilizzo del bar da parte dell’utenza e dei frequentatori del Centro sportivo è facoltativo. Il Gestore non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del Contratto e del canone per la eventuale mancata fruizione dei servizi da parte dei frequentatori del Centro sportivo.
14. Nulla spetta al Gestore, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar per fatto di terzi o per fatti imprevisti ed imprevedibili non imputabili ad A.S.I.S..
Art. 16
Personale. Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. Il Gestore potrà provvedere alla gestione dell’esercizio attraverso il titolare dell’Impresa coadiuvato dai familiari ovvero avvalendosi di dipendenti. Il servizio dovrà essere reso con il numero di addetti indicato al precedente articolo 6, comma 2, del presente Contratto e comunque in modo adeguato, sia per numero che per qualifica, tale da garantire la continuità, l’efficienza e la rapidità del servizio all’utente anche negli orari di maggior affluenza.
2. Il personale impiegato adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e degli altri generi di vendita deve essere in possesso dell’attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E’ ammessa l’assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purchè le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore qualificato. Tutto il personale adibito a qualsiasi mansione deve essere in regola con le norme in materia igienico sanitaria.
3. Avuto riguardo al punto 5 dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010 ed all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013, in presenza di lavoratori subordinati trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
5. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi
di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
6. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’appalto l’impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
7. Il Gestore è tenuto a fornire al personale gli indumenti di lavoro e i mezzi di protezione come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza da indossare durante le ore di servizio. Il personale del Gestore dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante il nome del Gestore e l’identificativo del lavoratore.
8. A.S.I.S. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di reclamo agli utenti/dipendenti A.S.I.S. o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.
9. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 commi 4 e 5 del presente Contratto.
Art. 17
Variazioni dei contenuti del servizio
1. Eventuali variazioni alle modalità di gestione imposte da A.S.I.S. ovvero da norme legislative e regolamentari che rendano più onerosa la gestione comportano la revisione delle pattuizioni di cui al presente Contratto che dovranno concordarsi tra le parti; tale revisione non sarà attuata attraverso il riconoscimento di compensi economici o prezzi da parte di A.S.I.S..
Art. 18
Controllo sulla gestione
1. Il Gestore si assume l'obbligo di consentire in qualsiasi momento il libero accesso ai locali relativi alla concessione da parte di A.S.I.S., la quale potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcun preavviso o limitazione di sorta.
Art. 19
Penali
1. A.S.I.S. ha facoltà di elevare le seguenti penalità:
Euro 150,00 per ritardato avvio del servizio rispetto ai termini concordati con A.S.I.S.. Il ritardo ammesso è di 10 giorni poi è facoltà di A.S.I.S. di procedere alla risoluzione del Contratto;
Euro 100,00 per ogni giorno di mancata apertura dell’esercizio; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;
Euro 150,00 per ogni vendita di generi scaduti o avariati o adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;
Euro 150,00 per ogni accertata violazione della qualità degli alimenti distribuiti e delle preparazioni, per accertata violazione dei prezzi contenuti nel listino prezzi e per non rispetto degli orari di servizio;
Euro 150,00 per ogni accertata violazione delle norme di sicurezza; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;
Euro 150,00 per ogni accertata violazione delle norme sull’igiene dei locali, degli arredi e delle attrezzature; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;
Euro 50,00 per ogni reclamo non anonimo pervenuto ad A.S.I.S. di utenti del bar del Centro sportivo e che risultino fondati;
Euro 100,00 per ogni altra violazioni delle disposizioni del presente Contratto, ivi incluso il ritardato pagamento delle rate di canone.
Le penali sopra indicate non pregiudicato le sanzioni di legge, ove previste, stabilite per le relative violazioni.
2. Le penali verranno applicate all’atto della contestazione scritta dell’inadempienza al Gestore e saranno esposte nella fattura di successiva emissione. Le medesime potranno essere recuperate anche escutendo la cauzione.
3. Qualsiasi evento che abbia determinato l’elevazione di penale e/o abbia cagionato ad
A.S.I.S. oneri comporterà l’addebito al Gestore di ogni danno e/o maggiore spesa dalla medesima sostenuta, oltre l’elevazione della penale.
Art. 20
Prevenzione e protezione luoghi di lavoro.
Procedura ex art. 26 D.Lgs. 81/2008.
1. Il Gestore è responsabile della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori, soci e collaboratori addetti al servizio. Il Gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori, sollevando A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi verso i propri dipendenti, soci e collaboratori.
2. Il Gestore deve osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81/2008. Il Gestore deve inoltre:
rispettare le disposizioni interne di sicurezza adottate da A.S.I.S.,
impiegare personale, collaboratori e mezzi idonei ad ogni lavorazione;
predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
fornire ad A.S.I.S. tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo;
dotare il personale e ii collaboratori di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. Il Gestore si obbliga a adottare le misure idonee ad assicurare la riduzione al minimo di rischi propri e/o introdotti nei luoghi di lavoro A.S.I.S.. Ai fini della procedura di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008,
n. 81, A.S.I.S. informa che, in sede di indizione della gara d’appalto, non sono stati individuati rischi interferenziali tali da individuare azioni correttive onerose e che, considerata la vicinanza dei locali bar all’esterno e alla pubblica via, nonché l’estraneità del Gestore al ciclo produttivo dei servizi di A.S.I.S., gli oneri per rischi interferenziali, come valutati in sede di approvazione degli atti di gara, sono pari a € 0,00. In corso di Contratto, A.S.I.S. e/o il Gestore:
- alla luce degli esiti della procedura di coordinamento e di collaborazione e/o
- per effetto di nuove prescrizioni di legge o della Pubblica Autorità e/o
- alla luce dei rischi propri che il Gestore introduce nei luoghi di lavoro A.S.I.S. attraverso l’installazione di beni mobili di sua proprietà,
potranno individuare oneri interferenziali diversi specificandone la relativa spettanza.
Prima dell’apertura al pubblico dell’esercizio, il Gestore deve comunicare ad A.S.I.S. l’eventuale presenza di rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i propri collaboratori e terzi che potrebbero prefigurare rischi interferenziali e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in adempimento di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Al presente Contratto è allegato sub 3. il DUVRI del servizio in concessione contenente anche le informazioni per l’avvio della procedura di coordinamento e collaborazione prevista dall’art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008 sulla sede di lavoro “PalaGhiaccio”.
Art. 21
Risoluzione per inadempimento del Gestore.
Clausola risolutiva espressa
1. A.S.I.S. si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il presente Contratto di concessione ai sensi dell’art. 1453 c.c qualora il Gestore risulti gravemente inadempiente, oppure insolvente oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per la regolare e continua prestazione del servizio. Riscontrata l’inadempienza ad un obbligo contrattuale, A.S.I.S. provvede a contestarla al Gestore con raccomandata a.r. e, se del caso, a prefissare un termine congruo per conformarsi alle prescrizioni del servizio. Trascorso inutilmente questo termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
2. La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
3. In tal caso, A.S.I.S. provvederà ad affidare il servizio ad altro Gestore, a spese di quello inadempiente, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese e l’eventuale minor guadagno derivante ad A.S.I.S..
4. Ai sensi dell'art. 1456 C.C. il Contratto potrà risolversi di diritto nei seguenti casi:
nei casi espressamente previsti dal presente Contratto;
frode nell’esecuzione del servizio;
stato di inosservanza del gestore riguardo ai debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e lo svolgimento del Contratto;
revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente Contratto;
manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché dei contratti collettivi di lavoro nonché nel caso di esecuzione del Contratto con personale non regolarmente assunto;
interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno;
reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, ivi comprese le norme riportate nel bando di gara, tali da compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio;
accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio;
sub concessione o cessione anche parziale del Contratto;
ritardo nell’avvio del servizio superiore a 10 giorni rispetto alla data stabilita da
A.S.I.S. salvo giustificato motivo;
esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore a quanto prescritto nel Contratto;
mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di reclamo o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro;
mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
l’applicazione di complessive 4 penalità;
nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore;
qualora emerga successivamente che l’impresa aggiudicataria non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara.
5. Nei predetti casi la risoluzione si verificherà alla ricezione da parte del Gestore di una nota racomandata o pec inviata da A.S.I.S. con la quale quest’ultima manifesta la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, A.S.I.S. applicherà penale pari ad Euro 4.000,00, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il rimborso di eventuali spese e l’eventuale minor guadagno derivante ad A.S.I.S..
7. In caso di risoluzione, fermi restando tutti gli obblighi previsti da presente Contratto in caso di scadenza della Concessione, il Gestore dovrà cessare immediatamente l’attività e consegnare ad A.S.I.S., entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della lettera in cui A.S.I.S. dichiara risolto il Contratto:
tutti i beni mobili di A.S.I.S. consegnati con il Contratto e in corso di Contratto.
A.S.I.S. provvederà ad addebitare tutte le spese, nessuna esclusa, relative ai danni arrecati ai beni mobili dati in disponibilità del Gestore, anche con rivalsa sulla cauzione;
l’originale della licenza di esercizio pubblico, specificatamente consentendo ad
A.S.I.S. l’intestazione della stessa a se medesima o a terzi, senza che nulla il Gestore abbia ad eccepire o richiedere, anche in termini risarcitori e indennitari;
i locali e le chiavi dei medesimi.
Oltre il termine dei 10 giorni sopradetto, sarà inibito al personale del Gestore l’ingresso nei locali dell’esercizio, senza ulteriore preavviso e con l’aggravio dei costi che A.S.I.S. dovrà accollarsi per l’esecuzione delle attività necessarie per la riconsegna a termini del presente Contratto.
Art. 22
Recesso dal Contratto
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 23
Divieto di cessione del contratto e
cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile a A.S.I.S. qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace
e opponibile ad A.S.I.S. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad A.S.I.S., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad A.S.I.S.. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui A.S.I.S. ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione ad A.S.I.S..
Art. 24
Responsabile dell’esecuzione
1. Il Responsabile dell’esecuzione del Contratto per A.S.I.S. è il Responsabile ufficio giuridico amministrativo.
Art. 25
Riferimenti ad altre norme
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati si farà in particolare riferimento alle disposizioni della L.P. 09.03.2016, n. 2 e s.m.i., della
L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.i., dei relativi regolamenti di attuazione integrate, per quanto occorra, dalle norme statali applicabili alle concessioni di servizi.
Art. 26
Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dall’Aggiudicatario, anche di persone fisiche, saranno raccolti dall’Azienda speciale per la gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con
sede in xxx 0 Xxxxxxxx, x. 00/0, xx Xxxxxxx xx Xxxxxx per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del Contratto. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari. Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell’ambito del controllo amministrativo e politico sull’attività di
A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all’Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all’Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all’Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); il Contratto e i suoi atti integrativi, modificativi e di rinnovo sono integralmente duplicati e trasmessi al Comune di Trento (Servizio Servizi all’infanzia, istruzione e sport); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Responsabile del procedimento di esecuzione del Contratto, oltre che – se diversi dai precedenti - dagli incaricati dell’ufficio Area giuridico amministrativa di A.S.I.S.. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora l’Impresa intenda partecipare alla gara, nonché ai fini della stipulazione del Contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara e, successivamente alla procedura di gara, l’impossibilità di stipulare il Contratto per colpa dell’aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.
3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Titolare del trattamento è il Direttore A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di gara è il Responsabile area giuridico amministrativa di A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile area giuridico amministrativa di A.S.I.S..
5. Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del Contratto di concessione di servizio il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall’informativa.
Art. 27
Informativa per la videoregistrazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed ai fini degli opportuni provvedimenti di competenza dell’Appaltatore per il rispetto delle disposizioni sul controllo a distanza dei lavoratori previste dalla L. 300/1970, si informa che nell’edificio del PalaGhiaccio alcune aree sono aree interessate da videosorveglianza
con registrazione. La registrazione è continua ed è effettuata da A.S.I.S. per fini di tutela del patrimonio di A.S.I.S. e dei suoi Utenti.
La conservazione dei dati registrati è temporanea e limitata a 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve eventuali specifiche richieste investigative dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.
2. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza è il Direttore A.S.I.S..
Incaricato del trattamento per la visione in tempo reale dei dati rilevati con gli impianti di videosorveglianza, nonché per la duplicazione dei dati registrati a richiesta degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria è il personale A.S.I.S. addetto al servizio cassa.
Art. 28
Clausola risolutiva espressa
1. Le Parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2013 qualora il Comune di Trento non approvi l’affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.
2. In tal caso, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all’altra parte, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
3. Da tali ipotesi di risoluzioni non possono derivare indennizzi o risarcimenti di sorta al Gestore.
Art. 29
Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 30
Avvio dell’esecuzione del contratto
1. Il Gestore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da A.S.I.S. per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora il Gestore non adempia, A.S.I.S. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso il Gestore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il Gestore è tenuto a formulare esplicita contestazione al momento dell’avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 31
Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 32
Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 33
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Art. 34
Subappalto
1. Non è ammesso il subappalto.
Art. 35
Disposizioni anticorruzione
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore conferma di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S..
2. Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12.10.2017 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito xxx.xxxx.xxxxxx.xx e il Gestore si impegna a trasmetterlo ai propri dipendenti.
3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
5. Il Gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Art. 36
Oneri contrattuali
1. L’imposta di bollo inerente al Contratto è a carico del Gestore.
2. Le spese di registrazione del presente Contratto saranno a carico della Parte che ne darà motivo.
3. A carico del Gestore saranno tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
Art. 37
Foro competente
1. Per ogni controversia inerente all’esecuzione, all’interpretazione e all’applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.
Il Gestore
A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Xxxxxxx Divan -
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente gli articoli 1 – comma 3 (oggetto), 3 (durata della concessione), 4 (orari del servizio di somministrazione), 5 – comma 4 (servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande), 6 (modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore), 10 (ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore: autorizzazioni e licenze. Tipologia di prodotti somministrabili), 11 (dotazioni e arredi.
Obblighi delle Parti), 12 (pulizia e manutenzioni. Obblighi delle Parti), 13 (garanzia definitiva), 14 (responsabilità), 15 (Canone a carico del Gestore. Modalità di pagamento. Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (personale), 17 (variazioni dei contenuti del servizio), 18 (controllo sulla gestione), 19 (penali), 20 (prevenzione e protezione luoghi di lavoro. Procedura ex art. 26 D.Lgs. 81/2008), 21 (risoluzione per inadempimento del Gestore. Clausola risolutiva espressa), 22 (recesso dal Contratto), 23 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto), 28 (oneri contrattuali), 28 (Clausola risolutiva espressa), 34 (Subappalto), 35 (Disposizioni anticorruzione), 36 (foro competente).
Il Gestore
- -
A.S.I.S.
Il Presidente
- avv. Xxxxxxx Divan -
Allegati:
1. planimetria dei locali in disponibilità del Gestore;
2. elenco beni mobili di A.S.I.S. in disponibilità del Gestore; 3. D.U.V.R.I..