Fasi delle procedure di affidamento. 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito … 4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. 5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. 6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. 8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9. 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. 10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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Fasi delle procedure di affidamento. 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, le unitamente alle ragioni della scelta di quest’ultimosua scelta, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei ai requisiti di carattere generale e, se richiestinecessari, di a quelli di inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionaliprofessionale.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VII.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamentoIn sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesadel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, … sentito …il Ministro della pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a evitare situazioni di pericolo per persone, animali o animali, cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo può mai giustificare la sospensione della medesima procedura o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenutadell’aggiudicazione, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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Fasi delle procedure di affidamento. 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, le unitamente alle ragioni della scelta di quest’ultimosua scelta, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei ai requisiti di carattere generale e, se richiestinecessari, di a quelli di inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionaliprofessionale.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VII.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamentoIn sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesadel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, … sentito …il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a evitare situazioni di pericolo per persone, animali o animali, cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo può mai giustificare la sospensione della medesima procedura o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenutadell’aggiudicazione, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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Fasi delle procedure di affidamento. 1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.. XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedentiamministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, con apposito attoin conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
23. In caso La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento direttoselezionano la migliore offerta, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionalimiglior offerente.
35. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della La stazione appaltante, previa verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 1712, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …provvede all’aggiudicazione definitiva.
46. Ogni Ciascun concorrente non può presentare una sola offerta, che più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono può chiedere agli offerenti il differimento del di detto termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
67. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del contratto può essere iniziatabando di gara, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10comunitari. La pendenza (32) 00.Xx contratto non può comunque essere stipulato prima di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del giudice amministrativo e quelli provvedimento di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. (33) (34)
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Fasi delle procedure di affidamento. 1L’art. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti32 corrisponde, con apposito attoalcune modifiche sostanziali, adottano all’art. 11, d.lgs. n. 163/2006. Dalla lettura del comma 8 si evince che viene ampliato l’ambito entro cui è consentita l’esecuzione di urgenza, prima della stipula del contratto. Infatti, rispetto all’art. 11, d.lgs. n. 163/2006, scompare (come si evince dalla lettura del comma 8 del presente articolo) il divieto espresso (oggi recato dall’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006) di esecuzione d’urgenza durante il periodo di c.d. stand-still (termine dilatorio per la decisione stipula del contratto) e durante il periodo di contrarre individuando gli elementi essenziali sospensione ex lege della possibilità di stipulare il contratto a seguito di proposizione di ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione e nelle more della pronuncia cautelare del giudice. Né tale soppressione è compensata dalla previsione del comma 9, a tenore della quale il contratto e i criteri non può “comunque” essere stipulato durante il termine di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso stand-still, trattandosi di affidamento diretto, l’atto un divieto di ambito diverso (divieto di stipulazione) rispetto al divieto di cui al comma 1 individua il contraente8 (divieto di esecuzione d’urgenza in pendenza del termine per la stipulazione). Si suggerisce di valutare con attenzione siffatta soppressione, le ragioni della scelta atteso che un generalizzato ricorso all’esecuzione d’urgenza in pendenza del termine dilatorio e del termine sospensivo (termini imposti dal diritto comunitario, direttiva 2007/66), potrebbe dare luogo a una elusione dell’applicazione del diritto comunitario. Si potrebbe anche operare con una soluzione mediana, che fissi un termine dilatorio più breve (nei limiti consentiti dalla direttiva 2007/66), rispetto a quello di quest’ultimo35 giorni (ad. es. di 10-15 giorni, l’oggetto dell’affidamento corrispondente al minimo previsto dalla citata direttiva), nei casi in cui ricorrono i presupposti oggettivi per l’esecuzione d’urgenza, e l’importo con esonero dall’osservanza pure del termine dilatorio minimo in cui vi sia una in dilazionabilità oggettiva e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VIassoluta. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica comma 10 dell’art. 32 in commento amplia, rispetto all’abrogando art. 11, comma 10-bis, d.lgs. n. 163/2006, i casi di deroga allo standstill (ossia i casi in cui è consentito stipulare immediatamente il contratto, senza attendere il decorso del rispetto del dovere termine dilatorio di buona fede, anche in pendenza 35 giorni). Si aggiunge infatti “il caso di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 affidati ai sensi dell’articolo 1736, comma 2, lettere a) e b)”. L’espressione “acquisti” induce a ritenere che si sia inteso fare riferimento alle sole “forniture” sotto soglia comunitaria (v. art. 3, lett. tt) sulla definizione dell’appalto di forniture), anche se il rinvio all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) (che contemplano anche servizi e forniture), potrebbe portare a una interpretazione più estesa, comprensiva dei lavori fino a 150.000 euro e dei servizi sotto soglia. E’ preferibile sostituire l’espressione “acquisti” con quella “forniture” al fine di fugare ogni dubbio interpretativo. La nuova deroga al termine dilatorio non contrasta con la direttiva 2007/66, trattandosi di affidamenti sotto soglia, ed è in astratto coerente con la legge delega, che impone il divieto di gold plating e il principio di semplificazione degli appalti sotto soglia. Tuttavia, il termine di stand-still ha un effetto immediato e diretto sulla possibilità di tutela giurisdizionale, e pertanto una deroga generalizzata per le forniture sotto soglia rischia di creare una disparita di trattamento sul piano della tutela giurisdizionale. Il legislatore italiano ha sinora optato per una soluzione normativa uniforme, quando si tratta di tutela giurisdizionale, a prescindere dall’essere l’appalto sopra o sotto soglia. Altro tema meritevole di approfondimento è l’istituto dell’aggiudicazione provvisoria, disciplinato dagli articoli 32 e 33. La natura anfibia del concetto stesso di aggiudicazione provvisoria (un atto infraprocedimentale, forzosamente equiparato a un provvedimento) e le conseguenti problematiche interpretative emerse in sede di contenzioso (impugnabilità immediata, risarcibilità del danno da revoca, tutela dell’affidamento) rendono opportuno il superamento dell’istituto. Si suggerisce quindi la sostituzione, negli articoli in esame e nelle norme connesse, dell’”aggiudicazione provvisoria” con la “proposta di aggiudicazione”. In via consequenziale l’ “aggiudicazione definitiva” deve diventare tout court “aggiudicazione”. Va dà sé che questa nuova più appropriata soluzione terminologica implica la sostituzione delle parole “aggiudicazione provvisoria” e “aggiudicazione definitiva” con le parole “proposta di aggiudicazione” e “aggiudicazione” in tutte le disposizioni che le contengono (aggiudicazione provvisoria compare nei seguenti articoli: 32, comma 5; 33, comma 1, della legge 23 agosto 1988tre volte; 204; aggiudicazione definitiva compare nei seguenti articoli: 32, n. 400commi 5, su proposta … d’intesa6, … sentito …
7, 8, 9, 11; 53, comma 2, lettera c) e lettera d); 76, comma 4, lettera a); 183, comma 16). Ogni concorrente può presentare una sola offertaSul piano formale, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito ecomma 10, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per lett. a) sostituire la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, parola “inoltro” con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine“dell’inoltro”.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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Samples: Codice Degli Appalti Pubblici E Dei Contratti Di Concessione
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedentiamministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, con apposito attoin conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
23. In caso La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento direttoselezionano la migliore offerta, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionalimiglior offerente.
35. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della La stazione appaltante, previa verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 1712, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …provvede all’aggiudicazione definitiva.
46. Ogni Ciascun concorrente non può presentare una sola offerta, che più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono può chiedere agli offerenti il differimento del di detto termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
67. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del contratto può essere iniziatabando di gara, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10comunitari. La pendenza (34) 00.Xx contratto non può comunque essere stipulato prima di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del giudice amministrativo e quelli provvedimento di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. (35)
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedentiamministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, con apposito attoin conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
23. In caso La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento direttoselezionano la migliore offerta, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionalimiglior offerente.
35. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della La stazione appaltante, previa verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 1712, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …provvede all’aggiudicazione definitiva.
46. Ogni Ciascun concorrente non può presentare una sola offerta, che più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono può chiedere agli offerenti il differimento del di detto termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
67. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del contratto può essere iniziatabando di gara, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europeacomunitari.
10. La pendenza Il contratto non può comunque essere stipulato prima di un contenzioso sulla procedura trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. (Ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, lettera a), del decreto‐legge n. 133 del 2014, il presente comma non giustifica si applica agli appalti relativi alla messa in alcun modo la sospensione sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del giudice amministrativo territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competentepatrimonio culturale.)
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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Fasi delle procedure di affidamento. (art. 32 D.LGS N° 50/2016)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedentiappaltanti, con apposito attoin conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione decretano o determinano di contrarre contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso di affidamento diretto, l’atto Nella procedura di cui al all’articolo 36, comma 1 individua 2, lettera a) del X.Xxx. N° 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il contraentefornitore, le ragioni della scelta di quest’ultimodel fornitore, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto del possesso, il possesso da parte del medesimo, sua dei requisiti di carattere generale egenerale, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
3. Le stazioni appaltanti La selezione dei partecipanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento delle offerte avviene mediante uno dei termini costituisce silenzio inadempimento sistemi e viene valutato anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ogni Ciascun concorrente non può presentare una sola offerta, che più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono può chiedere agli offerenti il differimento del di detto termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la propostaai sensi dell’articolo 33, ecomma 1 del D.Lgs 50/2016, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficaceprovvede all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contrattonel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto può essere iniziatadi appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, anche prima della stipulasalvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per motivate ragionil’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al presente comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure ovvero per l'igiene l’igiene e la salute pubblica, oppure ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europeacomunitari.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 76 del d.lgs 50/2016).
10. La pendenza Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) Se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) Nel caso di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del D.Lgs 50/2016, nel frattempo intervenutacaso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del D.Lgs 50/2016, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e quelli nel caso di autotutela della stazione appaltanteaffidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, da esercitarsi da parte del dirigente competente.comma 2, lettere a) e
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Samples: Construction Contract
Fasi delle procedure di affidamento. 1L’art. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti32 corrisponde, con apposito attoalcune modifiche sostanziali, adottano all’art. 11, d.lgs. n. 163/2006. Dalla lettura del comma 8 si evince che viene ampliato l’ambito entro cui è consentita l’esecuzione di urgenza, prima della stipula del contratto. Infatti, rispetto all’art. 11, d.lgs. n. 163/2006, scompare (come si evince dalla lettura del comma 8 del presente articolo) il divieto espresso (oggi recato dall’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163/2006) di esecuzione d’urgenza durante il periodo di c.d. stand-still (termine dilatorio per la decisione stipula del contratto) e durante il periodo di contrarre individuando gli elementi essenziali sospensione ex lege della possibilità di stipulare il contratto a seguito di proposizione di ricorso giurisdizionale contro l’aggiudicazione e nelle more della pronuncia cautelare del giudice. Né tale soppressione è compensata dalla previsione del comma 9, a tenore della quale il contratto e i criteri non può “comunque” essere stipulato durante il termine di selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. In caso stand-still, trattandosi di affidamento diretto, l’atto un divieto di ambito diverso (divieto di stipulazione) rispetto al divieto di cui al comma 1 individua il contraente8 (divieto di esecuzione d’urgenza in pendenza del termine per la stipulazione). Si suggerisce di valutare con attenzione siffatta soppressione, le ragioni della scelta atteso che un generalizzato ricorso all’esecuzione d’urgenza in pendenza del termine dilatorio e del termine sospensivo (termini imposti dal diritto comunitario, direttiva 2007/66), potrebbe dare luogo a una elusione dell’applicazione del diritto comunitario. Si potrebbe anche operare con una soluzione mediana, che fissi un termine dilatorio più breve (nei limiti consentiti dalla direttiva 2007/66), rispetto a quello di quest’ultimo35 giorni (ad. es. di 10-15 giorni, l’oggetto dell’affidamento corrispondente al minimo previsto dalla citata direttiva), nei casi in cui ricorrono i presupposti oggettivi per l’esecuzione d’urgenza, e l’importo con esonero dall’osservanza pure del termine dilatorio minimo in cui vi sia una in dilazionabilità oggettiva e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VIassoluta. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica comma 10 dell’art. 32 in commento amplia, rispetto all’abrogando art. 11, comma 10-bis, d.lgs. n. 163/2006, i casi di deroga allo standstill (ossia i casi in cui è consentito stipulare immediatamente il contratto, senza attendere il decorso del rispetto del dovere termine dilatorio di buona fede, anche in pendenza 35 giorni). Si aggiunge infatti “il caso di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato acquisti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 affidati ai sensi dell’articolo 1736, comma 2, lettere a) e b)”. L’espressione “acquisti” induce a ritenere che si sia inteso fare riferimento alle sole “forniture” sotto soglia comunitaria (v. art. 3, lett. tt) sulla definizione dell’appalto di forniture), anche se il rinvio all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) (che contemplano anche servizi e forniture), potrebbe portare a una interpretazione più estesa, comprensiva dei lavori fino a 150.000 euro e dei servizi sotto soglia. E’ preferibile sostituire l’espressione “acquisti” con quella “forniture” al fine di fugare ogni dubbio interpretativo. La nuova deroga al termine dilatorio non contrasta con la direttiva 2007/66, trattandosi di affidamenti sotto soglia, ed è in astratto coerente con la legge delega, che impone il divieto di gold plating e il principio di semplificazione degli appalti sotto soglia. Tuttavia, il termine di stand-still ha un effetto immediato e diretto sulla possibilità di tutela giurisdizionale, e pertanto una deroga generalizzata per le forniture sotto soglia rischia di creare una disparita di trattamento sul piano della tutela giurisdizionale. Il legislatore italiano ha sinora optato per una soluzione normativa uniforme, quando si tratta di tutela giurisdizionale, a prescindere dall’essere l’appalto sopra o sotto soglia. Altro tema meritevole di approfondimento è l’istituto dell’aggiudicazione provvisoria, disciplinato dagli articoli 32 e 33. La natura anfibia del concetto stesso di aggiudicazione provvisoria (un atto infraprocedimentale, forzosamente equiparato a un provvedimento) e le conseguenti problematiche interpretative emerse in sede di contenzioso (impugnabilità immediata, risarcibilità del danno da revoca, tutela dell’affidamento) rendono opportuno il superamento dell’istituto. Si suggerisce quindi la sostituzione, negli articoli in esame e nelle norme connesse, dell’”aggiudicazione provvisoria” con la “proposta di aggiudicazione”. In via consequenziale l’ “aggiudicazione definitiva” deve diventare tout court “aggiudicazione”. Va dà sé che questa nuova più appropriata soluzione terminologica implica la sostituzione delle parole “aggiudicazione provvisoria” e “aggiudicazione definitiva” con le parole “proposta di aggiudicazione” e “aggiudicazione” in tutte le disposizioni che le contengono (aggiudicazione provvisoria compare nei seguenti articoli: 32, comma 5;; 33, comma 1, della legge 23 agosto 1988tre volte;; 204;; aggiudicazione definitiva compare nei seguenti articoli: 32, n. 400commi 5, su proposta … d’intesa6, … sentito …
7, 8, 9, 11;; 53, comma 2, lettera c) e lettera d);; 76, comma 4, lettera a);; 183, comma 16). Ogni concorrente può presentare una sola offertaSul piano formale, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito ecomma 10, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per lett. a) sostituire la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, parola “inoltro” con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine“dell’inoltro”.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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Samples: Codice Degli Appalti Pubblici E Dei Contratti Di Concessione
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedentiamministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, con apposito attoin conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
23. In caso La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento direttoselezionano la migliore offerta, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionalimiglior offerente.
35. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della La stazione appaltante, previa verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 1712, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …provvede all’aggiudicazione definitiva.
46. Ogni Ciascun concorrente non può presentare una sola offerta, che più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono può chiedere agli offerenti il differimento del di detto termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
67. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del contratto può essere iniziatabando di gara, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10comunitari. La pendenza (32) 00.Xx contratto non può comunque essere stipulato prima di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del giudice amministrativo e quelli provvedimento di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. (33)
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2. Prima dell’avvio dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedentiamministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, con apposito attoin conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 216 Cfr. M. S. XXXXXXXX, Diritto amministrativo, cit., p. 365: “[...] Si richiede innanzitutto una deliberazione di contrattare, che l’organo o l’ente contrattante adottano e che concreta o schema di contratto; la deliberazione è sottoposta a un controllo di opportunità e legittimità insieme, e talora occorrono pareri di organi consultivi.”
1. La
2. In Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. Nel caso dei contratti derivati l‟ente territoriale mira a rivolgersi ad un intermediario finanziario, normalmente un istituto di credito, che sarà la controparte nell‟operazione negoziale. Possiamo dire che l‟ente si rivolge all‟intermediario per ottenere un servizio. E‟ una delle fattispecie in cui gli enti locali possono avvalersi della trattativa privata,221 spesso preceduta da gara ufficiosa222, una procedura che 218 Vedi X. XXXXXXX, Contratto e pubblica amministrazione, cit. p. 916: “Così il bando di gara, cioè l’atto con il quale la amministrazione pubblica esterna nei confronti dei soggetti presenti nel mercato rilevante la propria intenzione contrattuale già racchiusa nella deliberazione di contrattare, riproducendola, o anche , come spesso avviene, integrandola, è in primo luogo atto amministrativo a carattere generale destinato alla cura concreta di interessi pubblici con effetti diversi nei confronti di una pluralità di destinatari, non determinati nel provvedimento, ma chiaramente determinabili: alla luce di tale qualificazione il bando opera come lex specialis dell’intera procedura, quindi normalmente impugnabile, secondo i criteri propri della giurisdizione amministrativa, unitamente agli atti che ne fanno puntuale applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato, ma per contro immediatamente impugnabile quando contenga clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla procedura, quali sono essenzialmente quelle aventi per oggetto requisiti soggettivi degli aspiranti alla partecipazione e comunque riferite a situazioni preesistenti al bando stesso.” 219 Cfr. art. 11, comma 3 del Codice dei contratti: “3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.” 220 Vedi M. S. XXXXXXXX, Diritto amministrativo, cit., p. 365: “[...] Segue una fase in cui l’autorità contrattante prende contatto con i privati, e sottopone loro lo schema di contratto, fase che può prevedere o una gara pubblica atra i possibili contraenti, o una negoziazione condotta secondo le norme del c.c., detta trattativa privata.” 221 Vedi art. 56 Codice dei contratti pubblici: “ Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi: a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro; b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi; c) limitatamente ai servizi, nel caso di affidamento direttoservizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, l’atto quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta; d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 2. Nei casi di cui al comma 1 individua il contraente1, le ragioni stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83. 3. Nel corso della scelta negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di quest’ultimotrattamento tra tutti gli offerenti, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali.
3non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di selezione nei termini offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nell’allegato VInel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …
4. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che ricorso a tale facoltà è vincolante per il periodo indicato nel bando di gara o nell’invito enel capitolato d'oneri.” Vedi art. 57, in caso Codice dei contratti pubblici: “ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazioneun bando di gara 1. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, Le stazioni appaltanti possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza un bando di cui al comma 9.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente gara nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europeacontrarre.
10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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Fasi delle procedure di affidamento. 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedentiamministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, con apposito attoin conformità ai propri ordinamenti, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
23. In caso La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento direttoselezionano la migliore offerta, l’atto di cui al comma 1 individua il contraente, le ragioni mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della scelta di quest’ultimo, l’oggetto dell’affidamento e l’importo e dà conto procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del possesso, da parte del medesimo, dei requisiti di carattere generale e, se richiesti, di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionalimiglior offerente.
35. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato VI. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e viene valutato anche al fine della La stazione appaltante, previa verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. L’allegato VI ha natura regolamentare e può essere modificato e integrato con regolamento, emanato dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 1712, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta … d’intesa, … sentito …provvede all’aggiudicazione definitiva.
46. Ogni Ciascun concorrente non può presentare una sola offerta, che più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono può chiedere agli offerenti il differimento del di detto termine.
5. L’organo preposto alla valutazione delle offerte conclude i suoi lavori con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
67. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
7. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18nel comma 9.
8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 l’esecuzione L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per le ragioni d’urgenza di cui al comma 9possesso dei prescritti requisiti.
9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oppure per l'igiene e la salute pubblica, oppure per il patrimonio storico, artistico, culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
10. La pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell’aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi esclusivamente i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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